IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  il settore dell'autotrasporto di cose per conto di
terzi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di
concerto   con  i  Ministri  delle  finanze,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  per  il  coordinamento  delle politiche
dell'Unione europea, dei lavori pubblici e dell'ambiente e del lavoro
e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo
         degli autotrasportatori di merci per conto di terzi

  1.  Il  comitato  centrale  per  l'Albo  delle  persone  fisiche  e
giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
opera  in  posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei
trasporti e della navigazione.
  2.  Le  quote  di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n.
162, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo  1993, n. 82, versate dagli autotrasportatori iscritti all'Albo
nazionale,  sono utilizzate dal comitato centrale per l'autotrasporto
di  cose, per l'assolvimento delle competenze previste dagli articoli
8   e   9  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e  dal  presente
decreto-legge,  nonche'  per  l'espletamento di tutti gli adempimenti
connessi.
  3. La normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate
dagli  autotrasportatori,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  7 novembre 1994, n. 681, stabilita con
provvedimento  del  comitato  centrale, costituisce atto di rilevanza
esterna,  soggetto  a  controllo  preventivo della Corte dei conti ai
sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Gli impegni
di   spesa  e  gli  altri  provvedimenti  relativi  allo  svolgimento
dell'attivita'  del  comitato centrale sono assunti e formalizzati, a
seguito  di  deliberazione  dello  stesso comitato, con provvedimento
adottato   dal   presidente  o  dal  vice  presidente  delegato,  con
imputazione  al  capitolo  1586 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dei trasporti e della navigazione.
  4.  Ferme  restando  le  competenze  previste dall'articolo 8 della
legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e  quelle  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica  7  novembre  1994, n. 681, spettano al
comitato   centrale  per  l'autotrasporto  di  cose  le  attribuzioni
contemplate dai commi 1, 2 e 3; esso provvede inoltre a:
    a) collaborare direttamente con il Ministro dei trasporti e della
navigazione  per  la  definizione  degli  obiettivi e delle priorita'
dell'azione  amministrativa,  ai  fini  del  concreto miglioramento e
sviluppo  dell'autotrasporto  di  cose  e a prestare anche la propria
consulenza    su    tutte   le   questioni   afferenti   il   settore
dell'autotrasporto  di  cose  per conto di terzi, ivi comprese quelle
concernenti  il  rispetto  della  normativa comunitaria e degli altri
obblighi  derivanti  dalla  partecipazione  dell'Italia  alla  Unione
europea e ad altri accordi internazionali;
    b)  esprimere  pareri  obbligatori  sulle proposte di programmi e
direttive  formulate al Ministro dei trasporti e della navigazione da
parte   dei   competenti   organi   della  Direzione  generale  della
motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione in materia di
autotrasporto  in conto terzi, nonche' su provvedimenti che prevedono
interventi  a  sostegno  del  settore dell'autotrasporto di cose, nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  92  del trattato CE, e
predisporre la relativa normativa di attuazione;
    c)  proporre  al  Ministro  dei  trasporti e della navigazione la
normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento
delle  commissioni  esaminatrici, alle modalita' di svolgimento delle
prove  ed  ai  programmi  d'esame  per  l'accesso alla professione di
autotrasportatore,  in modo da assicurare imparzialita' di giudizio e
l'accertamento  della  professionalita'  conformemente alle direttive
comunitarie;
    d)  coordinare l'attivita' dei segretari dei comitati provinciali
e degli stessi comitati, vigilando su di essi;
    e)  proporre  al  Ministro dei trasporti e della navigazione, che
provvede  con  proprio  decreto,  i  criteri per l'accertamento della
rappresentativita'    delle    associazioni    di   categoria   degli
autotrasportatori  per  conto di terzi ai fini della designazione dei
rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;
    f)  curare le attivita' formative interessanti l'autotrasporto di
cose  per  conto  di  terzi,  anche  utilizzando  le somme a tal fine
destinate   dal   comitato  centrale,  nonche'  i  fondi  strutturali
dell'Unione  europea  e  gli  altri finanziamenti dello Stato e degli
enti  territoriali, oltreche' i contributi volontariamente versati da
organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'articolo
5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n.
681.
  5.  Con  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto  con  il  Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione
pubblica,  da  adottarsi  entro  il  30  giugno 1996, sono emanate le
ulteriori   disposizioni   occorrenti   per   l'organizzazione  e  la
funzionalita' del comitato centrale e dei comitati provinciali.