IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 1996;
  Acquisito  il  parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                 Ambito di applicazione e finalita'

  1.  Il  presente  decreto legislativo, in attuazione delle norme di
cui  all'art.  3,  comma  27,  della  legge  8  agosto  1995, n. 335,
disciplina  l'attivita' in campo immobiliare degli enti previdenziali
di  natura  pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla
legge  20  marzo 1975, n. 70, ed altresi' di quelli di cui al decreto
legislativo  30 giugno 1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici
successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni,
alle  forme  del  trasferimento  della proprieta' degli stessi e alle
forme  di  realizzazione  di  nuovi  investimenti immobiliari secondo
principi  di  trasparenza,  economicita'  e congruita' di valutazione
economica.
  2.  Le  norme del presente decreto, relative al trasferimento della
proprieta',  non  trovano applicazione riguardo ai beni di proprieta'
degli enti che gli stessi utilizzano quali sede di uffici propri o di
enti  o  soggetti  con  i quali gli enti proprietari sono stabilmente
collegati  o  ai  quali partecipano in vista del raggiungimento delle
proprie  finalita'  istituzionali.  Nell'individuazione  dei predetti
immobili si tiene conto dei piani di riorganizzazione e decentramento
degli  enti,  definiti anche in collaborazione fra gli stessi al fine
di  una possibile unificazione di sedi e sportelli aperti al pubblico
in modo da migliorare il servizio all'utenza.
  3. In presenza di disposizioni legislative che vincolano gli enti a
costituire  riserve a garanzia degli obblighi di prestazione a favore
dei beneficiari della tutela previdenziale e ad investire quote delle
riserve  in  immobili,  a  copertura  di tali quote si pongono i beni
individuati   dagli   enti,   previo   parere  dell'Osservatorio  sul
patrimonio  immobiliare  degli enti previdenziali di cui all'articolo
10, relativi in particolare alle seguenti tipologie:
a) immobili  la cui alienazione determinerebbe gravi ripercussioni di
   carattere sociale in relazione alle specifiche caratteristiche del
   mercato  immobiliare  e  delle  zone di ubicazione degli immobili,
   anche   con   riferimento   alla   tipologia   reddituale  e  alle
   caratteristiche medie di composizione del nucleo familiare proprie
   dei relativi conduttori;
b) immobili  di  particolare  pregio  storico-monumentale per i quali
   possono essere previsti specifici programmi di valorizzazione;
c) immobili di cui al comma 2;
d) immobili  ad  uso  non abitativo interessati da specifici progetti
   che  assicurino, nel periodo massimo di tre anni, una redditivita'
   in  linea  con  quella  di  mercato;  i progetti sono sottoposti a
   preventiva  verifica  dell'Osservatorio  di  cui  all'art.  10 che
   accerta  anche i presupposti della effettiva redditivita'. In caso
   di   mancato   raggiungimento   degli  obiettivi  di  redditivita'
   ipotizzati,  gli  enti  sono  tenuti  ad inserire gli immobili nei
   piani di cessione.
  4.  La  copertura  delle  riserve tecniche puo' in ogni caso essere
realizzata    anche    attraverso   la   sottoscrizione   di   titoli
rappresentativi di beni immobili.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -  L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
          dell'esercizio  della funzione legislativa e stabilisce che
          essa  non  puo'  avvenire  se  non  con  determinazione  di
          principi  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
          e per soggetti definiti.
          -  L'art.  87, comma quinto, della Costituzione, conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
          - Il comma 27 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335
          (Riforma   del   sistema   pensionistico   obbligatorio   e
          complementare), prevede che:
          "All'art.  3,  comma  5,  del decreto legislativo 30 giugno
          1994, n. 479, le parole: 'sei esperti per l'INPS, l'INAIL e
          l'INPDAP' sono sostituite dalle seguenti: 'otto esperti per
          l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP'.
          Con  apposite  convenzioni  gli enti previdenziali pubblici
          regoleranno  l'utilizzo  in  comune  delle reti telematiche
          delle   banche  dati  e  dei  servizi  di  sportello  e  di
          informazione  all'utenza.  Entro  sei  mesi  dalla  data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, il Governo della
          Repubblica  e'  delegato  ad  emanare  uno  o  piu' decreti
          legislativi   recanti   norme   volte  a  regolamentare  le
          dismissioni   del   patrimonio   immobiliare   degli   enti
          previdenziali  pubblici  e gli investimenti degli stessi in
          campo  immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale
          di  ciascun  ente  entro  cinque anni dall'emanazione delle
          norme  delegate,  procedendo  in  base  a percentuali annue
          delle cessioni determinate dalle medesime norme;
b) definizione  delle  forme  di  cessione  e gestione del patrimonio
          tramite  alienazioni,  conferimenti a societa' immobiliari,
          affidamenti  a  societa' specializzate, secondo principi di
          trasparenza,   economicita'  e  congruita'  di  valutazione
          economica;
c) effettuazione  di  nuovi  investimenti immobiliari - fatti salvi i
          piani  di  investimento  in atto e gli acquisti di immobili
          adibiti   ad   uso  strumentale  -  esclusivamente  in  via
          indiretta,  in  particolare tramite sottoscrizione di quote
          di   fondi  immobiliari  e  partecipazioni  minoritarie  in
          societa' immobiliari, individuate in base a caratteristiche
          di     solidita'     finanziaria,     specializzazione    e
          professionalita';  in  ogni  caso, dovranno essere adottate
          tutte  le  misure  necessarie  per  salvaguardare l'obbligo
          delle riserve legali previste dalle vigenti normative;
d) attuazione  degli  investimenti  in  relazione  alle necessita' di
          bilancio    di    ciascun    ente,   secondo   criteri   di
          diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di
          quote in singole societa' idonee a minimizzare il rischio e
          ad   escludere   forme  di  gestione  anche  indiretta  del
          patrimonio immobiliare;
e) verifica   annua  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sull'andamento delle dismissioni e sul
          rispetto  dei  criteri per i nuovi investimenti degli enti,
          con   comunicazione   dei   risultati  attraverso  apposita
          relazione   da   presentare   ogni   anno  alle  competenti
          commissioni parlamentari;
f) soppressione  delle  societa'  gia'  costituite  per la gestione e
          l'alienazione   del  patrimonio  immobiliare  dei  predetti
          enti".

          Note all'art. 1:
             - Per il testo del comma 27 dell'art. 3  della  legge  8
          agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del sistema pensionistico
          obbligatorio  e  complementare)  si  veda  in   nota   alle
          premesse.
             - Gli enti previdenziali di natura pubblica, elencati al
          n. 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70
          (Disposizioni  sul  riordinamento degli enti pubblici e del
          rapporto  di  lavoro  del   personale   dipendente),   come
          integrata e modificata dal decreto legislativo n. 479/1994,
          sono i seguenti:
                                                             "TABELLA
          1.  Enti  che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e
          assistenza.
             Cassa nazionale del notariato.
             Istituto nazionale  assistenza  dipendenti  enti  locali
          (I.n.a.d.e.l.).
             Istituto nazionale della previdenza sociale (I.n.p.s.).
             Istituto  nazionale  assicurazione  contro  le  malattie
          (I.n.a.m.).
             Istituto  nazionale  assicurazione  contro gli infortuni
          sul lavoro (I.n.a.i.l.).
             Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per   i

          dipendenti statali (E.n.p.a.s.).
             Ente  nazionale  di  previdenza  dipendenti enti diritto
          pubblico (E.n.p.d.e.d.p.).
             Ente   nazionale   assistenza   agenti    rappresentanti
          commercio (E.n.a.s.a.r.c.o.).
             Servizio per i contributi agricoli unificati (S.c.a.u.).
             Istituto   nazionale   previdenza  giornalisti  italiani
          (I.n.p.g.i.).
             Federazione nazionale casse  mutue  di  malattia  per  i
          coltivatori diretti e casse mutue provinciali.
             Federazione  nazionale  casse  mutue di malattia per gli
          artigiani e casse mutue provinciali.
             Federazione nazionale casse mutue di  malattia  per  gli
          esercenti attivita' commerciali e casse mutue provinciali.
             Istituto    nazionale   previdenza   dirigenti   aziende
          industriali (I.n.p.d.a.i.).
             Ente nazionale di previdenza  ed  assistenza  farmacisti
          (E.n.p.a.f.).
             Ente   nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  medici
          (E.n.p.a.m.).
             Ente nazionale previdenza ed assistenza per i lavoratori
          dello spettacolo (E.n.p.a.l.s.).
             Ente  nazionale  di   previdenza   ed   assistenza   dei
          veterinari (E.n.p.a.v.).
             Ente   nazionale   previdenza   ed  assistenza  per  gli
          impiegati dell'agricoltura (E.n.p.a.i.a.).
             Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per  le
          ostetriche (E.n.p.a.o.).
             Cassa marittima adriatica.
             Cassa marittima tirrena.
             Cassa marittima meridionale.
             Cassa  nazionale  previdenza  ed assistenza ingegneri ed
          architetti.
             Cassa nazionale di previdenza e di assistenza  a  favore
          dei geometri.
             Cassa  nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
          ragionieri.
             Cassa nazionale di  previdenza  e  assistenza  a  favore
          degli avvocati.
             Cassa  nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
          dottori commercialisti.
             Opera  previdenza  assistenza  ferrovieri  dello   Stato
          (O.p.a.f.s.).
             Istituto postelegrafonici.
             Ente  nazionale  assistenza  orfani  lavoratori italiani
          (E.n.a.o.l.i.).
             Opera nazionale pensionati d'Italia (O.n.p.i.).
             Associazione nazionale  fra  mutilati  ed  invalidi  del
          lavoro (A.n.m.i.l.).
             Ente   nazionale   di  previdenza  e  assistenza  per  i
          consulenti del lavoro".
             - Il testo del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione
          della  delega  conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
          24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di  riordino  e
          soppressione  di enti pubblici di previdenza e assistenza),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  178 del 1 agosto
          1994.