IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni   per   disciplinare   gli   effetti   derivanti   dalla
soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU),
nonche' per definire  criteri  di  determinazione  del  diritto  alla
pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Commissione centrale per la riscossione unificata
                    dei contributi in agricoltura
  1. Per effetto della soppressione del  Servizio  per  i  contributi
agricoli  unificati  (SCAU)  disposta dall'articolo 19 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio  1995  la  riscossione
dei  premi  e  dei  contributi  di  previdenza ed assistenza sociale,
dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo,
rimane  unificata  ed  e'  attribuita  all'Istituto  nazionale  della
previdenza   sociale  (INPS)  che  ne  dispone  la  ripartizione  tra
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.
  2.   Per   effetto   della   soppressione   dello   SCAU,  disposta
dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza
1 luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti  attivi  e  passivi
facenti capo al soppresso SCAU.
  3.  E'  costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
di cui al comma 1. La Commissione e' composta da  tre  rappresentanti
dei  lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro
e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  del  tesoro  e  delle  risorse
agricole,  alimentari  e  forestali,  nonche'  dai direttori generali
dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.
  4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie  tra
i  propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento,
puo' delegare un componente della Commissione stessa.
  5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti  dagli
articoli  10  e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e,
in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11  del
predetto  decreto;  formula  pareri  in  ordine  alla  determinazione
annuale dei salari medi provinciali degli  operai  agricoli  a  tempo
determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di
manodopera  per  singola  coltura  e  per  ciascun  capo di bestiame;
esercita  attivita'  consultiva  nei  confronti  del   consiglio   di
vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia
di previdenza agricola.