IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 14 delle disposizioni  preliminari  alla  tariffa  dei
dazi  doganali  d'importazione,  cosi' come sostituito dalla legge 26
novembre 1992, n. 479, che attribuisce al Ministro delle  finanze  la
competenza ad emanare regolamenti per stabilire, in conformita' delle
disposizioni  adottate  dai competenti organi comunitari, condizioni,
modalita' e formalita' per l'ammissione alle franchigie  dai  diritti
doganali  previste  dalla  predetta  legge  e  dal regolamento CEE n.
918/83 del Consiglio (del 28 marzo 1983);
  Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 91/680 del 16 dicembre 1991
che all'art.  2,  paragrafo  3,  ha  stabilito  che  le  disposizioni
relative  all'imposta  sul  valore  aggiunto previste dalla direttiva
69/169/CEE cessano di avere effetto il 31 dicembre  1992  per  quanto
riguarda le relazioni tra Stati membri;
  Vista  la  direttiva del Consiglio CEE n. 94/4 del 14 febbraio 1994
che modifica  la  direttiva  69/169/CEE  relativa  all'armonizzazione
delle   disposizioni   legislative,  regolamentari  e  amministrative
riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e  dalle
altre  imposizioni  indirette  interne  riscosse all'importazione nel
traffico internazionale di viaggiatori;
  Visto l'art. 12 delle disposizioni  preliminari  alla  tariffa  dei
dazi doganali, cosi' come sostituito dalla legge 26 novembre 1992, n.
479,  che  dispone  l'esenzione  del  pagamento  dei diritti doganali
diversi da quelli contemplati dal citato  regolamento  n.  918/83/CEE
del  28  marzo  1983  e il non assoggettamento all'imposta sul valore
aggiunto all'importazione delle merci a seguito viaggiatori;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  16  ottobre  1990,  n.  440,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  26 gennaio 1991,
concernente l'esenzione dai diritti doganali per  merci  importate  a
seguito viaggiatori;
  Ritenuta la necessita' di adeguare il predetto decreto ministeriale
alle  disposizioni  contenute nella direttiva comunitaria n. 94/4/CEE
nonche' di quelle  adottate  in  relazione  alla  soppressione  delle
frontiere fiscali dalla direttiva n. 91/680/CEE del Consiglio;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 4 agosto 1995;
                             A D O T T A
                      il presente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Sono  ammesse  alla  franchigia  dai diritti doganali, ai sensi
dell'art. 12 delle disposizioni preliminari  alla  tariffa  dei  dazi
doganali  d'importazione,  approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e  successive  modificazioni,  gli
oggetti e generi di consumo che i viaggiatori in provenienza da Paesi
terzi portano con se' nel proprio bagaglio a condizione che si tratti
di  importazioni prive di ogni carattere commerciale e il loro valore
non superi 175 unita' di conto europee.
  2. Tale importo e' ridotto a novanta unita' di conto europee per  i
viaggiatori di eta' inferiore a 15 anni.
  3.  Per  i  seguenti  prodotti  la  franchigia e' accordata entro i
limiti dei quantitativi appresso indicati:
  Denominazione delle merci                                Quantita'
              -                                                -
  a) Prodotti da tabacco:
   sigarette                                               200 pezzi
    o
   sigaretti (sigari di peso massimo 3 gr a pezzo)         100 pezzi
    o
   sigari                                                   50 pezzi
    o
   tabacco da fumare                                       250 gr
  b) alcol e bevande alcoliche:
   bevande distillate e bevande alcoliche
di un grado alcolico superiore a 22% vol.:
alcol etilico non denaturato di 80 vol. e
piu'                                                  in tot. 1 litro
    oppure
   bevande distillate e bevande alcoliche,
aperitivi a base di vino o di alcole, tafia,
sake' o bevande simili di un grado alcolico
pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti,
vini liquorosi                                        in tot. 2 litri
    e
   vini tranquilli                                    in tot. 2 litri
  c) profumi                                                50 gr
  acqua di toiletta                                        1/4 litro
  d) caffe'                                                500 gr
    o
   estratti o essenze di caffe'                            200 gr
  e) te'                                                   100 gr
    o
   estratti o essenze di te'                                40 gr
  4. I viaggiatori di eta' inferiore a diciassette anni sono  esclusi
dalla  franchigia prevista per i prodotti di cui alle lettere a) e b)
e, se inferiori a quindici anni, anche dalla franchigia di  cui  alla
lettera d).
  5.  Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui sopra non
va calcolato agli effetti della  determinazione  del  valore  globale
degli oggetti da ammettere in franchigia.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 14 delle disposizioni preliminari alla  tariffa
          dei  dazi  doganali d'importazione, approvata con D.P.R. 26
          giugno 1965, n. 723,  come  sostituito  dall'art.  1  della
          legge 26 novembre 1992, n. 479, e' cosi' formulato:
             "Art. 14. - 1. Con regolamenti approvati con decreti del
          Ministro  delle  finanze,  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  stabilite,  in
          conformita'   alle  disposizioni  comunitarie,  condizioni,
          modalita' e formalita' per l'ammissione alle franchigie dai
          diritti doganali previste dall'art. 12  e  dal  regolamento
          (CEE) n.  918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.
             2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del
          Ministro   delle   finanze,  sono  disposti  gli  ulteriori
          adeguamenti alle disposizioni comunitarie".
             -  Il  regolamento  (CEE)  n.  918/83,   relativo   alla
          fissazione   del   regime   comunitario   delle  franchigie
          doganali, e' pubblicato nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle
          Comunita' europee n. L 105 del 23 aprile 1983.
             -  La  direttiva  CEE n. 91/680, che completa il sistema
          comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in  vista
          della  soppressione  delle  frontiere fiscali, la direttiva
          77/388/CEE, e' stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          delle  Comunita'  europee  n.  L 376 del 31 dicembre 1991 e
          ripubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 31 del 23 aprile 1992, 2a serie speciale.
             -    La    direttiva    CEE    n.    69/169,    relativa
          all'armonizzazione    delle    disposizioni    legislative,
          regolamentari  e  amministrative  riguardanti la franchigia
          dalle  imposte  sulla  cifra   d'affari   e   dalle   altre
          imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel
          traffico   internazionale   di   viaggiatori,   piu'  volte
          modificata, e' stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 133 del 4 giugno 1969.
             -  La  direttiva  CEE n. 94/4, che modifica le direttive
          69/169/CEE  e  77/388/CEE  e  aumenta  il   livello   delle
          franchigie  per  i viaggiatori provenienti da Paesi terzi e
          dei limiti per gli acquisti  in  franchigia  effettuati  da
          viaggiatori  intracomunitari,  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L  60  del  3
          marzo  1994  e  ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 33  del  5  maggio  1994,  2a  serie
          speciale.
             -  L'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa
          dei dazi doganali d'importazione, approvata con  D.P.R.  26
          giugno  1965,  n.  723,  come  sostituito dall'art. 1 della
          legge 26 novembre 1992, n. 479, e' cosi' formulato:
             "Art. 12. - 1. Salvo  quanto  previsto  dal  regolamento
          (CEE)  918/83  del  Consiglio,  del  28 marzo 1983, e senza
          pregiudizio delle maggiori  facilitazioni  stabilite  dagli
          accordi    internazionali,   e'   concessa   l'importazione
          definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi  da
          quelli  contemplati  dal  suddetto regolamento, delle merci
          per le quali risultano soddisfatte le  medesime  condizioni
          prescritte,  per  la  franchigia  daziaria, dal regolamento
          stesso.
             2.  Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le
          importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto
          tributo e'  disposta,  con  carattere  di  obbligatorieta',
          dalle  direttive  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee
          adottate in materia di  armonizzazione  delle  disposizioni
          riguardanti  la  franchigia  dalle  imposte  sulla cifra di
          affari    riscosse    all'importazione     nel     traffico
          internazionale   dei   viaggiatori,  ovvero  le  franchigie
          applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole
          spedizioni  a   carattere   non   commerciale,   o   quelle
          applicabili  alle importazioni definitive di beni personali
          di privati provenienti da uno Stato membro,  nonche'  dalle
          direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in
          materia   di   determinazione  del  campo  di  applicazione
          dell'art. 14, paragrafo  1,  lettera  d),  della  direttiva
          77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Nota all'art. 1:
             -   Per   il   testo  dell'art.  12  delle  disposizioni
          preliminari alla tariffa dei dazi doganali  d'importazione,
          approvata  con  D.P.R.  26  giugno 1965, n. 723, si veda in
          nota alle premesse.