IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la riorganizzazione ed il funzionamento del settore della cooperazione allo sviluppo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. In attesa della riforma complessiva dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo, che dovra' tener conto anche delle indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita ai sensi della legge 17 gennaio 1994, n. 46, possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione, fatti salvi quelli promossi dalle organizzazioni non governative e gli aiuti di emergenza, solo le popolazioni e i Paesi in via di sviluppo individuati di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri. 2. Gli interventi di cooperazione, ad eccezione dei contributi a organizzazioni non governative, sono attuati su richiesta e previa intesa con i beneficiari. Essi sono realizzati, con esclusione di quelli di emergenza, attraverso un procedimento che disciplina in modo coordinato le fasi della predisposizione, della esecuzione e del controllo, le cui modalita' di svolgimento e i cui contenuti tecnici sono stabiliti con provvedimento del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato "direttore generale", previo parere conforme del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, di seguito denominato "Comitato direzionale". 3. Nessun impegno verso le popolazioni e i Paesi interessati puo' essere assunto senza previa valutazione di natura tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta effettuata a cura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Direzione generale". 4. Il procedimento previsto dal comma 2 si applica anche alle iniziative affidate ad organismi internazionali e finanziate mediante fondi finalizzati o cofinanziamenti. In tale caso le iniziative possono essere finanziate sulla base di valutazioni o di studi di prefattibilita' e fattibilita' predisposti dai suddetti organismi.