IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 3  aprile  1993,  n.  96,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, che istituisce presso il
Ministero   del   bilancio   e   della    programmazione    economica
l'Osservatorio delle politiche regionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, e, in particolare, l'art. 5 che istituisce, presso il  CIPE,  un
comitato  tecnico  istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi
degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  23  giugno  1995,   n.   244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che
istituisce  presso  il  Ministero del bilancio e della programmazione
economica la Cabina di regia nazionale e, in particolare, il comma 5;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 gennaio 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli
affari regionali e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Composizione e incompatibilita'
  1. La Cabina di regia nazionale e' composta ai  sensi  dell'art.  6
del   decreto-legge   23   giugno   1995,  n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.  I  componenti  non
possono esercitare a pena di decadenza alcuna attivita' professionale
o  di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri della
Cabina di regia nazionale. Nel corso dell'incarico i componenti della
Cabina di regia nazionale, scelti al  di  fuori  dell'amministrazione
statale,  non  possono  svolgere  funzioni  ne' accettare incarichi o
consulenze da chiunque e a qualsiasi  titolo  retribuiti  senza  aver
prima  ottenuto  autorizzazione  dal  Ministro  del  bilancio e della
programmazione economica.
  2. Il Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
sentito  l'interessato,  fissa un termine allo stesso per l'esercizio
dell'opzione tra gli incarichi in conflitto. Trascorso tale  termine,
ove  l'interessato  non  abbia  esercitato  il diritto di opzione, il
Ministro avanza la sua  proposta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, ai fini della dichiarazione di decadenza.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n.  96,
          e   successive   modificazioni   ed  integrazioni,  recante
          "Trasferimento delle competenze dei  sopressi  Dipartimento
          per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
          per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,  a  norma
          dell'art.  3  della  legge  19 dicembre 1992, n. 488" e' il
          seguente:
             "Art. 4 (Osservatorio delle politiche regionali).  -  1.
          Presso  il  Ministero  del  bilancio e della programmazione
          economica  e'  costituito  l'Osservatorio  delle  politiche
          regionali  con  il  compito  di  verificare  l'andamento  e
          l'efficacia degli interventi nelle aree depresse.  Esso  e'
          composto  da  un  presidente,  nominato  dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri, e da quattro membri,  nominati  uno
          dal   Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  uno  dal
          Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza
          dei presidenti delle regioni.  Il  presidente  e  i  membri
          dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed
          indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed
          urbanistico,  rimangono in carica cinque anni e non possono
          essere confermati.
             2.  L'Osservatorio  e' tenuto a fornire al Parlamento le
          informazioni, le notizie e i documenti  che  le  competenti
          commissioni  permanenti ritengono utili per l'esercizio dei
          propri compiti istituzionali.
             3. Spetta all'Osservatorio:
               a)  proporre  al  Ministro  del   bilancio   e   della
          programmazione      economica      eventuali     iniziative
          amministrative   ovvero   legislative    o    regolamentari
          necessarie per il miglioramento degli interventi;
               b)  analizzare gli effetti nella convergenza economica
          e sociale ottenuti tramite gli interventi di  agevolazione,
          di realizzazione delle infrastrutture, di formazione;
                c)  esaminare lo stato di attuazione degli interventi
          anche   in   relazione   al   rispetto   delle    normative
          internazionali e comunitarie;
               d)  acquisire  elementi  ed  elaborare proposte per il
          miglioramento della qualita'  dei  servizi  pubblici  nelle
          aree depresse;
               e)   comunicare  al  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,   ai   fini   della   successiva
          presentazione  al  Parlamento, una relazione sull'attivita'
          svolta dall'Osservatorio stesso.
             4.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro del bilancio e della
          programmazione economica, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro,   vengono   disciplinati   l'organizzazione   e  il
          funzionamento   dell'Osservatorio   stesso,   nonche'    il
          contingente,   suddiviso   per  qualifiche,  del  personale
          appartenente alle pubbliche amministrazioni  da  utilizzare
          ai   fini   dell'attivita'   dell'Osservatorio  stesso;  il
          contingente   predetto   non    puo'    essere    superiore
          complessivamente   alle   trenta  unita',  con  prioritaria
          utilizzazione  del  personale  proveniente  dai   soppressi
          organismi  del  Mezzogiorno.  Con  il predetto decreto sono
          stabilite le indennita' da corrispondere, in relazione alle
          funzioni  svolte,  al  presidente,  ai  componenti   e   al
          personale  addetto  all'Osservatorio; ai relativi oneri e a
          quelli    connessi    all'attivita'    ed    ai     compiti
          dell'Osservatorio  si  provvede  utilizzando le risorse del
          Fondo di cui all'art. 19, comma 5".
             - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 24 marzo 1994, n. 284,
          concernente "Regolamento recante  procedure  di  attuazione
          della   legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e  del  decreto
          legislativo  3  aprile  1993,  n.    96,  in   materia   di
          coordinamento della politica economica nazionale con quella
          comunitaria", e' il seguente:
             "Art.   5   (Comitato   tecnico   istruttorio   per   le
          deliberazioni del CIPE ai sensi degli articoli 2 e 3  della
          legge  16  aprile 1987, n.  183). - 1. E' istituito, presso
          il CIPE, un apposito comitato tecnico, con  il  compito  di
          promuovere  tutte le iniziative necessarie ad assicurare il
          rispetto delle finalita'  del  presente  decreto,  all'uopo
          avvalendosi  dei  risultati  del  monitoraggio svolto dalla
          Ragioneria  generale  dello  Stato  e  dal  Ministero   del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  secondo  le
          rispettive competenze, nonche' dei risultati dell'attivita'
          dell'Osservatorio  della  finanza pubblica della Ragioneria
          generale dello Stato e  dell'Osservatorio  delle  politiche
          regionali.   Il   comitato  procede  all'istruttoria  delle
          questioni che vengono sottoposte  al  CIPE,  in  base  agli
          articoli  2  e  3  della  legge  16  aprile 1987, n. 183, e
          predispone,  nei  tempi  utili,  i   relativi   schemi   di
          deliberazione   assicurando   il   raccordo   metodologico,
          organizzativo e  conoscitivo  relativo  alle  attivita'  di
          monitoraggio,   programmazione,   valutazione  e  controllo
          necessarie a  realizzare  gli  obiettivi  dell'efficacia  e
          dell'efficienza     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie.
             2. Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica  determina,  con proprio decreto, di concerto con
          il  Ministro   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie  e  il Ministro del tesoro, la composizione del
          comitato di cui al comma 1.
             3. Il comitato di cui al  presente  articolo  assorbe  i
          compiti  e  le funzioni del gruppo di lavoro previsto dalla
          delibera del CIPE del 2 dicembre 1987. E'  abrogato  l'art.
          15  del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
          1988, n. 568".
             - Il testo degli articoli 2 e 3 della  legge  16  aprile
          1987,  n.    183,  recante  "Coordinamento  delle politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
          normativi comunitari" e' il seguente:
             "Art. 2 (Competenze del Comitato  interministeriale  per
          la    programmazione   economica).   -   1.   Il   Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          salve   le   attribuzioni   del   Consiglio  dei  Ministri,
          nell'ambito  dell'azione  necessaria  per  armonizzare   la
          politica economica nazionale con le politiche comunitarie:
               a)  esamina  le  connessioni  fra  le  politiche delle
          Comunita' europee e la programmazione economica nazionale;
               b) elabora gli  indirizzi  generali  da  adottare  per
          l'azione  italiana in sede comunitaria per il coordinamento
          delle iniziative delle amministrazioni ad essa  interessate
          nonche'  per  la  partecipazione finanziaria dello Stato al
          bilancio comunitario;
               c) adotta direttive generali per il proficuo  utilizzo
          dei   flussi  finanziari,  sia  comunitari  che  nazionali,
          indicandone  le  quote  per   amministrazioni   competenti,
          dettando altresi' i criteri generali per il controllo della
          spesa.
             2.  Agli  indirizzi ed alle direttive generali di cui al
          comma  1  si  attengono,  nelle   materie   di   rispettiva
          competenza,    il   Comitato   interministeriale   per   il
          coordinamento  della  politica  industriale  (CIPI)  e   il
          Comitato interministeriale per la politica economica estera
          (CIPES).
             3.  Il  Ministro  delegato  per  il  coordinamento delle
          politiche comunitarie fa parte dei  comitati  indicati  nei
          commi  1  e  2,  nonche' del Comitato interministeriale del
          credito e del risparmio.  Le  funzioni  attribuite  a  tali
          comitati   sono   esercitate  su  iniziativa  dei  Ministri
          competenti d'intesa col suddetto Ministro".
             "Art. 3 (Bilancio e programmazione comunitari). - 1.  Il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE), entro il 30 giugno di  ogni  anno,  determina,  con
          riferimento  anche  al  progetto  preliminare  di  bilancio
          generale delle Comunita' europee, le  linee  di  fabbisogno
          finanziario,  statale  e regionale, connesso all'attuazione
          in  Italia  delle  politiche  comunitarie,   indicando   le
          relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di
          massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal
          fondo di rotazione, di cui all'art. 5.
             2.  Il  Comitato interministeriale per la programmazione
          economica  (CIPE),  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno,
          definisce  il  programma  degli  interventi  finanziari  da
          effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il  concorso
          comunitario,  a  tal  fine coordinando fra loro i programmi
          statali e regionali in materia".
             - Il testo dell'art. 6 del D.L. 23 giugno 1995, n.  244,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
          n.  341,  recante:  "Misure  dirette   ad   accelerare   il
          completamento  degli interventi pubblici e la realizzazione
          dei  nuovi  interventi   nelle   aree   depresse,   nonche'
          disposizioni  in materia di lavoro e di occupazione", e' il
          seguente:
             "Art. 6  (Disposizioni  organizzative).  -  1.  Per  una
          efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel
          territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo
          sviluppo  delle  aree depresse, tenuto conto della delibera
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2
          agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio
          e della  programmazione  economica,  la  'Cabina  di  regia
          nazionale'  come  centro di riferimento delle problematiche
          connesse ai relativi interventi.
             2. E' altresi' istituito un Comitato per  l'indirizzo  e
          la  valutazione delle politiche operative di intervento con
          il compito di fornire indicazioni e pareri alla  Cabina  di
          regia  nazionale.  Il  predetto  Comitato e' presieduto dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  o
          per sua delega da un Sottosegretario di Stato del Ministero
          del bilancio e della programmazione economica.  Con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sono  nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte
          i componenti del Comitato tecnico di  cui  all'art.  5  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
          284, nonche' rappresentanti delle  amministrazioni  statali
          interessate  agli  interventi sui fondi strutturali e nelle
          aree depresse con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di
          dirigente,  rappresentanti  delle  regioni,  delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  delle  province, dei
          comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura e delle parti sociali. Possono essere  invitati
          ad  assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della
          Commissione europea.
             3. La Cabina di  regia  nazionale,  nel  rispetto  delle
          competenze di ciascuna amministrazione pubblica, coordina i
          rapporti  di  cooperazione  tra  tutte  le  amministrazioni
          pubbliche interessate agli interventi finanziati con  fondi
          strutturali  e  ad interventi nelle aree depresse nonche' i
          rapporti di collaborazione con le regioni  e  con  soggetti
          che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative
          atte  ad  assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione
          delle risorse comunitarie e dispone le azioni di  controllo
          dell'attuazione  degli interventi; effettua il monitoraggio
          delle risorse nazionali destinate  al  cofinanziamento  dei
          quadri  comunitari  di sostegno; verifica, anche sulla base
          di indici predeterminati, l'efficacia dell'attivita'  delle
          amministrazioni    pubbliche   relativa   agli   interventi
          attuativi della politica comunitaria  di  coesione;  svolge
          anche  i  compiti  gia'  attribuiti  all'Osservatorio delle
          politiche regionali dall'art. 4 del decreto  legislativo  3
          aprile   1993,   n.   96,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni; propone al  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  iniziative amministrative ovvero
          legislative o regolamentari necessarie  per  la  tempestiva
          realizzazione  dei  diversi  interventi e per accelerare le
          relative procedure; segnala  al  Ministro  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica  questioni  di particolare
          rilevanza che coinvolgono piu'  amministrazioni,  affinche'
          il  Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, convochi apposita conferenza di  servizi  per
          la  soluzione  delle  questioni; nell'ambito dei compiti di
          cui al presente articolo svolge attivita'  di  supporto  al
          Presidente    del    Consiglio   dei   Ministri   ai   fini
          dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11
          della legge 23 agosto 1988, n.   400; svolge  attivita'  di
          supporto  al  Ministro  del bilancio e della programmazione
          economica   per   le   competenze   ad   esso    attribuite
          dall'ordinamento  ed  anche ai fini e per gli effetti delle
          disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 12  maggio
          1995,  n.   163, convertito, con modificazioni, dalla legge
          11 luglio 1995, n.  273; svolge altresi' un'azione generale
          di verifica e monitoraggio dei  dati  sull'andamento  degli
          interventi  in  collaborazione  con  la Ragioneria generale
          dello Stato; riferisce al Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  sull'andamento  e sull'efficacia
          degli interventi  e  sullo  stato  di  utilizzazione  degli
          stanziamenti  e  sulle  risorse  a  disposizione per futuri
          interventi; dei dati  sull'andamento  degli  interventi  si
          tiene  conto  in  sede  di  predisposizione della relazione
          previsionale e programmatica.
             4.  La  Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente
          dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
          Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  sono
          nominati  i  componenti  della Cabina di regia nazionale in
          numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente  ed
          uno  con  funzioni  di  direttore  esecutivo,  di specifica
          esperienza professionale nelle materie che formano  oggetto
          delle  competenze  della  Cabina di regia nazionale, scelti
          anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico
          dura quattro anni, e' revocabile ed e' rinnovabile una sola
          volta. I dipendenti statali possono essere collocati  fuori
          ruolo   per   la   durata   dell'incarico.   Le   eventuali
          incompatibilita' per i componenti esterni sono definite con
          il regolamento di cui al comma 5.
             5. Con  regolamento  governativo  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono definite le modalita' organizzative e procedurali  con
          particolare riguardo alla interazione delle attivita' della
          Cabina di regia nazionale con le attivita': delle cabine di
          regia  regionali istituite dalle regioni con riferimento in
          particolare alla possibilita' che, a richiesta,  la  Cabina
          di  regia  nazionale offra paradigmi operativi alle stesse;
          del Comitato tecnico di cui  all'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  marzo  1994, n. 284; del
          Comitato  per  il  coordinamento   delle   iniziative   per
          l'occupazione,   costituito   presso   la   Presidenza  del
          Consiglio dei  Ministri  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei  Ministri  del  15  settembre  1992;  delle
          amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano.
             6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale  si
          avvale  di  enti  e  di istituti di studi e di ricerca e di
          societa' di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina
          di regia nazionale puo' anche ricorrere  a  consulenti  per
          studi e ricerche su specifiche materie.  Gli incarichi sono
          conferiti  a tempo determinato con decreto del Ministro del
          bilancio e della programmazione  economica,  che  ne  fissa
          anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
             7.  Il  contingente  di  personale da utilizzare ai fini
          dell'attivita'  della  Cabina  di  regia  nazionale  in  un
          massimo  di trenta unita' di cui tre dirigenti collocati in
          posizione di fuori  ruolo  e  ventisette  unita'  ripartite
          nelle  qualifiche  funzionali  dalla  quinta  alla nona, e'
          stabilito con decreto del Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.  Il  suddetto  personale  e'   tratto   da   quello
          appartenente  ai  ruoli  del Ministero del bilancio e della
          programmazione  economica  o  messo  a   disposizione,   in
          posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Puo'
          essere altresi' comandato il personale di cui all'art. 456,
          comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo
          16  aprile 1994, n. 297. Puo' essere assegnato il personale
          degli enti  ed  istituti  sottoposti  a  vigilanza  con  il
          consenso  dell'ente  di  appartenenza;  a tale personale si
          applica,  per  il trattamento economico, la disposizione di
          cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio  1995,
          n.   272.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente
          articolo, alla Cabina di regia  nazionale  e'  assegnato  a
          domanda  il personale in servizio presso l'Osservatorio per
          le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.
             8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale  spetta
          il    trattamento    gia'   previsto   per   i   componenti
          dell'Osservatorio delle politiche  regionali  dall'art.  3,
          commi  1  e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennita'  ivi  previste
          non  sono  cumulabili  con  altre  indennita' eventualmente
          spettanti. Al personale di  cui  al  comma  7  spettano  le
          indennita'  previste  per  i  dipendenti  del Ministero del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  il
          compenso  per  lavoro  straordinario,  nei  limiti e con le
          modalita' previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
             9. Dalla data di entrata in vigore  del  regolamento  di
          cui  al comma 5 e' soppresso l'Osservatorio delle politiche
          regionali di cui  all'art.  4  del  decreto  legislativo  3
          aprile   1993,   n.   96,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni. Il personale non  assegnato  alla  Cabina  di
          regia  nazionale  e'  restituito  alle  amministrazioni  di
          appartenenza, anche in soprannumero.
             10. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo  si provvede con le economie derivanti per effetto
          della  soppressione   dell'Osservatorio   delle   politiche
          regionali, nonche' con l'importo di lire 2 miliardi annui a
          decorrere  dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui
          all'art. 19, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
          1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda
          in nota alle premesse.