IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica l'Osservatorio delle politiche regionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, e, in particolare, l'art. 5 che istituisce, presso il CIPE, un comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica la Cabina di regia nazionale e, in particolare, il comma 5; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Composizione e incompatibilita' 1. La Cabina di regia nazionale e' composta ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. I componenti non possono esercitare a pena di decadenza alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri della Cabina di regia nazionale. Nel corso dell'incarico i componenti della Cabina di regia nazionale, scelti al di fuori dell'amministrazione statale, non possono svolgere funzioni ne' accettare incarichi o consulenze da chiunque e a qualsiasi titolo retribuiti senza aver prima ottenuto autorizzazione dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito l'interessato, fissa un termine allo stesso per l'esercizio dell'opzione tra gli incarichi in conflitto. Trascorso tale termine, ove l'interessato non abbia esercitato il diritto di opzione, il Ministro avanza la sua proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della dichiarazione di decadenza. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Trasferimento delle competenze dei sopressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488" e' il seguente: "Art. 4 (Osservatorio delle politiche regionali). - 1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e' costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso e' composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati. 2. L'Osservatorio e' tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. 3. Spetta all'Osservatorio: a) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi; b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione; c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie; d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualita' dei servizi pubblici nelle aree depresse; e) comunicare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio stesso. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonche' il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attivita' dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non puo' essere superiore complessivamente alle trenta unita', con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennita' da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attivita' ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5". - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 24 marzo 1994, n. 284, concernente "Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria", e' il seguente: "Art. 5 (Comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183). - 1. E' istituito, presso il CIPE, un apposito comitato tecnico, con il compito di promuovere tutte le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto delle finalita' del presente decreto, all'uopo avvalendosi dei risultati del monitoraggio svolto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, secondo le rispettive competenze, nonche' dei risultati dell'attivita' dell'Osservatorio della finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e dell'Osservatorio delle politiche regionali. Il comitato procede all'istruttoria delle questioni che vengono sottoposte al CIPE, in base agli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e predispone, nei tempi utili, i relativi schemi di deliberazione assicurando il raccordo metodologico, organizzativo e conoscitivo relativo alle attivita' di monitoraggio, programmazione, valutazione e controllo necessarie a realizzare gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza nell'attuazione delle politiche comunitarie. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministro del tesoro, la composizione del comitato di cui al comma 1. 3. Il comitato di cui al presente articolo assorbe i compiti e le funzioni del gruppo di lavoro previsto dalla delibera del CIPE del 2 dicembre 1987. E' abrogato l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568". - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" e' il seguente: "Art. 2 (Competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie: a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunita' europee e la programmazione economica nazionale; b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonche' per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario; c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresi' i criteri generali per il controllo della spesa. 2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES). 3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonche' del Comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro". "Art. 3 (Bilancio e programmazione comunitari). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunita' europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'art. 5. 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia". - Il testo dell'art. 6 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione", e' il seguente: "Art. 6 (Disposizioni organizzative). - 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la 'Cabina di regia nazionale' come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi. 2. E' altresi' istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato e' presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un Sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonche' rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea. 3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonche' i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti gia' attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono piu' amministrazioni, affinche' il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attivita' di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresi' un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica. 4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, e' revocabile ed e' rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilita' per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5. 5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attivita' della Cabina di regia nazionale con le attivita': delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilita' che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di societa' di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale puo' anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro. 7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attivita' della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unita' di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unita' ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, e' stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale e' tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Puo' essere altresi' comandato il personale di cui all'art. 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Puo' essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale e' assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995. 8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento gia' previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennita' ivi previste non sono cumulabili con altre indennita' eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennita' previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 e' soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale e' restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero. 10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonche' con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.