IL MINISTERO DELLA SANITA' 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE 
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
                                  E 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visto l'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, con il quale  e'
conferita al Ministro della  sanita',  di  concerto  con  i  Ministri
dell'agricoltura  e  delle  foreste  (ora  delle  risorse   agricole,
alimentari  e  forestali)   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  la  potesta'  di   autorizzare   gli   ingredienti
alimentari consentiti per la produzione di paste alimentari; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  24  maggio  1990,  n.   140,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'11  giugno  1990,  n.  134,
concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste fresche e secche
e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109,  concernente
l'etichettatura, la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei  prodotti
alimentari in attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE; 
  Ritenuta l'opportunita' di consentire in Italia, come gia'  avviene
in altri Paesi dell'Unione europea, l'impiego  di  sale  nell'impasto
destinato alla produzione di paste  alimentari,  subordinandolo  alla
osservanza  di  specifiche  prescrizioni  in  merito  alla  quantita'
massima di sale  consentita,  alle  modalita'  di  confezionamento  e
conservazione  nonche'   alle   caratteristiche   dell'etichettatura,
secondo quanto  previsto  dalle  norme  vigenti  e  dalle  specifiche
raccomandazioni del Consiglio superiore di sanita'; 
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  superiore  di
sanita' nella seduta del 9 novembre 1992; 
  Viste le note del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  in  data,
rispettivamente, 12 dicembre 1992 e 15 dicembre 1992; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nella  adunanza
generale del 24 marzo 1994; 
  Vista la comunicazione alla Commissione  della  Comunita'  europea,
effettuata in data 10 febbraio 1993, ai sensi della direttiva del 
Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE; 
  Vista la comunicazione alla Commissione della Comunita' europea  ed
agli altri Stati membri, effettuata in  data  10  febbraio  1993,  ai
sensi dell'art. 16 della direttiva  del  Consiglio  del  16  dicembre
1978, n. 79/112/CEE; 
  Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai
sensi degli articoli 11 e 12 della legge  28  luglio  1993,  n.  300,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  191
del 16 agosto 1993, anche agli alimenti di che trattasi originari dei
Paesi EFTA  che  sono  parti  contraenti  dell'accordo  sullo  spazio
economico europeo; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 29 ottobre 1994; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Nella produzione dell'impasto delle paste alimentari  fresche  e
secche, nonche' delle paste alimentari speciali con o senza  ripieno,
e' consentito l'impiego di sale alimentare (cloruro di  sodio)  nella
quantita'  massima  del  quattro  per  cento  riferito  al   prodotto
essiccato. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 30 della legge n. 580/1967 (Disciplina  per  la
          lavorazione  e  commercio dei cereali, degli sfarinati, del
          pane e delle paste alimentari), cosi' recita:
             "Art.  30.  -  E'  consentita  la  produzione  di  paste
          speciali   contenenti  vari  ingredienti  alimentari.  Tali
          ingredienti debbono  essere  autorizzati  con  decreto  del
          Ministro  per  la  sanita',  di concerto con i Ministri per
          l'agricoltura e foreste e per l'industria, per il commercio
          e per l'artigianato. Nel decreto sono stabilite le norme  e
          le  modalita'  per l'impiego e, al caso, per la produzione,
          il  commercio,  la  conservazione  e,  ove  necessario,  la
          prescrizione  della  data  di  fabbricazione e la durata di
          conservabilita' degli ingredienti autorizzati.
             Le paste speciali devono essere prodotte  esclusivamente
          con semola; tali paste devono essere poste in commercio con
          la  denominazione  "pasta di semola di grano duro", seguita
          dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.
             Sulle confezioni devono essere indicati gli  ingredienti
          in ordine decrescente di quantita' presente riferita a peso
          e   gli   estremi   del  decreto  di  autorizzazione  degli
          ingredienti stessi.
             Per le paste  con  l'aggiunta  di  carne  devono  essere
          indicate  sull'involucro o recipiente che le contiene anche
          la data di fabbricazione, la durata di conservabilita' e le
          modalita' di conservazione".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Si  trascrive  il  testo  degli  articoli  11  e   12
          dell'accordo  sullo  spazio economico europeo, ratificato e
          reso esecutivo in Italia con la legge n. 300/1993:
             "Art. 11. - Sono vietate  fra  le  parti  contraenti  le
          restrizioni    quantitative    all'importazione,    nonche'
          qualsiasi misura di effetto equivalente".
             "Art. 12. - Sono vietate  fra  le  parti  contraenti  le
          restrizioni    quantitative    all'esportazione,    nonche'
          qualsiasi misura di effetto equivalente".