IL MINISTERO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, con il quale e' conferita al Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste (ora delle risorse agricole, alimentari e forestali) e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la potesta' di autorizzare gli ingredienti alimentari consentiti per la produzione di paste alimentari; Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1990, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1990, n. 134, concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari in attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE; Ritenuta l'opportunita' di consentire in Italia, come gia' avviene in altri Paesi dell'Unione europea, l'impiego di sale nell'impasto destinato alla produzione di paste alimentari, subordinandolo alla osservanza di specifiche prescrizioni in merito alla quantita' massima di sale consentita, alle modalita' di confezionamento e conservazione nonche' alle caratteristiche dell'etichettatura, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dalle specifiche raccomandazioni del Consiglio superiore di sanita'; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 9 novembre 1992; Viste le note del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data, rispettivamente, 12 dicembre 1992 e 15 dicembre 1992; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 24 marzo 1994; Vista la comunicazione alla Commissione della Comunita' europea, effettuata in data 10 febbraio 1993, ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE; Vista la comunicazione alla Commissione della Comunita' europea ed agli altri Stati membri, effettuata in data 10 febbraio 1993, ai sensi dell'art. 16 della direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1978, n. 79/112/CEE; Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993, anche agli alimenti di che trattasi originari dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Nella produzione dell'impasto delle paste alimentari fresche e secche, nonche' delle paste alimentari speciali con o senza ripieno, e' consentito l'impiego di sale alimentare (cloruro di sodio) nella quantita' massima del quattro per cento riferito al prodotto essiccato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 30 della legge n. 580/1967 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), cosi' recita: "Art. 30. - E' consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari. Tali ingredienti debbono essere autorizzati con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalita' per l'impiego e, al caso, per la produzione, il commercio, la conservazione e, ove necessario, la prescrizione della data di fabbricazione e la durata di conservabilita' degli ingredienti autorizzati. Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola; tali paste devono essere poste in commercio con la denominazione "pasta di semola di grano duro", seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti. Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantita' presente riferita a peso e gli estremi del decreto di autorizzazione degli ingredienti stessi. Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilita' e le modalita' di conservazione". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si trascrive il testo degli articoli 11 e 12 dell'accordo sullo spazio economico europeo, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 300/1993: "Art. 11. - Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente". "Art. 12. - Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente".