IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  garantire  il  tempestivo  svolgimento  dei  corsi
finalizzati  al  conseguimento  dell'abilitazione all'insegnamento di
cui  all'articolo  1, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
nonche' in materia di proroga di organi collegiali e di comandi e per
assicurare il funzionamento degli edifici scolastici;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
i  Ministri  del  bilancio  e della programmazione economica e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  28  dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  e'  sostituito  dal seguente: " 28. Ai corsi di cui al comma 27
sono  ammessi i docenti con contratto a tempo determinato che abbiano
prestato    effettivo    servizio    di   insegnamento   per   almeno
trecentosessanta   giorni   nel   periodo  intercorrente  tra  l'anno
scolastico  1989-90  e  l'anno  scolastico  1995-96,  di  cui  almeno
centottanta  giorni  negli  anni  scolastici  1994-95  e  1995-96. La
partecipazione  ai  corsi  non  comporta  l'esonero dagli obblighi di
servizio.".
  2.  La  durata  in carica dei consigli scolastici provinciali e dei
consigli  scolastici  distrettuali,  gia' prorogata al 31 maggio 1996
dall'articolo  2,  comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437,
e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1996.
  3.  In  attesa  dell'organica  riforma  degli Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), i
comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  possono  essere  ulteriomente  rinnovati  per l'anno
scolastico 1996-97, previa motivata richiesta del consiglio direttivo
dei predetti enti.