IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che le differenti modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati rispetto a quelle stabilite per le elezioni del Senato della Repubblica hanno ingenerato, nelle precedenti consultazioni politiche, equivoci e disorientamenti nel corpo elettorale, con conseguenti contestazioni, in sede di scrutinio, sulla validita' del voto espresso; Considerato che l'anticipato scioglimento delle Camere non consente al Governo l'esercizio dell'iniziativa legislativa prevista dall'articolo 71 della Costituzione; Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessita' ed urgenza di uniformare le modalita' di espressione del voto, nonche' di evidenziare tali modalita' sul manifesto contenente le candidature e le liste di candidati e su ciascuna scheda di votazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera e), n. 2), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista una solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta.". 2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato da lui prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni.".