IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di contenzioso tributario e di proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: "deciso" e' sostituita dalla seguente: "definito". Nel secondo periodo le parole: "sentenza pubblicata" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento emesso"; b) all'articolo 43, dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. La commissione di cui al comma 6 procede alle eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5 e promuove i conseguenti provvedimenti da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze."; c) all'articolo 45, comma 2, le parole: "i due mesi successivi al completamento delle nomine" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 1996"; d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 63, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.". 2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado dal 17 aprile 1993 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione. 3. A decorrere dal 1 aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, sulla base degli elenchi di cui ai commi 3 e 5 del predetto articolo, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali.