IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di contenzioso tributario e di proroga dei
termini  relativi  alla  chiusura  delle  liti pendenti in materia di
dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Norme per il funzionamento degli organi speciali
                     di giurisdizione tributaria

  1.  Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  13,  comma  2,  nel  primo  periodo  la parola:
"deciso"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "definito".  Nel  secondo
periodo  le  parole:  "sentenza  pubblicata"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "provvedimento emesso";
    b) all'articolo 43, dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
    "8-bis.  La  commissione di cui al comma 6 procede alle eventuali
rettifiche  degli  elenchi  di  cui  ai  commi  3  e  5  e promuove i
conseguenti  provvedimenti  da  adottare  con  decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze.";
    c) all'articolo 45, comma 2, le parole: "i due mesi successivi al
completamento  delle  nomine"  sono sostituite dalle seguenti: "il 31
dicembre 1996";
    d)  all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  ",  salvo  quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a
decorrere   dalla  data  di  ultimazione  delle  procedure  selettive
previste  dall'articolo  63, comma 205, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.".
  2.  I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e
del  comma  decimo  dell'articolo  3 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  636,  a  comporre  le commissioni
tributarie  di  primo  e secondo grado dal 17 aprile 1993 e fino alla
data  di  entrata in vigore del presente decreto sono confermati, con
decreto  del  Ministro  delle  finanze,  anche in sovrannumero, nella
funzione,  nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie
provinciali e regionali aventi sede nella regione.
  3.  A  decorrere dal 1 aprile 1996 e fino alla data di costituzione
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei
giudici  tributari  nei  posti  disponibili  sono effettuate ai sensi
dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n.  545.  A  tal  fine  le  scelte  sono effettuate, sulla base degli
elenchi  di  cui ai commi 3 e 5 del predetto articolo, dal presidente
della  corte  di  appello avente sede nel capoluogo di regione per le
commissioni  tributarie  regionali  e  dal  presidente  del tribunale
avente  sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie
provinciali.