IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di accelerare la
realizzazione  degli  interventi  urgenti  nelle  aree  depresse e di
emanare  disposizioni  per  il differimento dei termini in materia di
accertamenti da parte del CIPE;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Interventi urgenti tramite commissario ad acta

 1.  All'articolo  5,  comma  2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n.
163,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n.
273,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la
mancata  attuazione  degli  interventi dipenda da grave inadeguatezza
strutturale,    organizzativa    e    funzionale    della    pubblica
amministrazione  e  l'urgenza sia tale da non consentire di procedere
diversamente,   il  commissario  ad  acta  puo'  provvedere  mediante
apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei.".