IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di autorizzare
l'erogazione   di   contributi   a   banche,   fondi   ed   organismi
internazionali,  al  fine  di  ottemperare agli impegni assunti negli
anni dal 1991 al 1995 in sede internazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Contributi finanziari
  1. E' autorizzata, a titolo di contributi agli organismi finanziari
internazionali  di  seguito elencati, l'erogazione per l'anno 1995 di
complessive  L.  456.165.000.000  e per l'anno 1996 di complessive L.
729.999.011.000 cosi' ripartite:
    a)   L.   568.000.000.000,   in   favore  dell'IDA  (Associazione
internazionale  per  lo  sviluppo),  quale  prima  e seconda rata del
contributo relativo alla X ricostituzione delle risorse;
    b)  L.  329.367.000.000 in favore del Fondo africano di sviluppo,
quale   prima   e  seconda  rata  del  contributo  relativo  alla  VI
ricostituzione delle risorse;
    c)  L. 109.456.000.000, in favore del Fondo asiatico di sviluppo,
quale   prima   e   seconda  rata  del  contributo  relativo  alla  V
ricostituzione delle risorse;
    d) L. 16.220.000.000, in favore del Fondo di sviluppo della Banca
di  sviluppo  dei  Caraibi,  quale contributo alla III ricostituzione
delle risorse;
    e)  L. 5.809.000.000, in favore del Fondo di sviluppo della Banca
di  sviluppo  dei  Caraibi,  quale prima rata del contributo relativo
alla IV ricostituzione delle risorse;
    f)  L.  32.194.000.000,  in favore del Fondo multilaterale per il
protocollo  di  Montreal  (per  la protezione della fascia di ozono),
quale contributo per gli anni 1993, 1994 e 1995;
    g) L. 39.951.000.000, in favore della Global Environment Facility
(GEF),  quale  prima  rata del contributo alla I ricostituzione delle
risorse;
    h)  L.  30.782.011.000,  in  favore della Banca interamericana di
sviluppo,  quale  prima  rata del contributo alla VIII ricostituzione
delle risorse;
    i)  L.  39.668.000.000,  in  favore  della  Banca europea per gli
investimenti (BEI), quale prima rata del VII aumento di capitale;
    l)  L. 3.300.000.000, in favore della Banca asiatica di sviluppo,
quale prima rata della sottoscrizione al IV aumento del capitale;
    m)  L.  11.417.000.000, in favore del Fondo internazionale per lo
sviluppo   agricolo,   quale   prima   rata   del   contributo   alla
ricostituzione delle risorse.