IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  concernente
l'emissione  di  titoli obbligazionari da parte di enti territoriali,
che  in  particolare  al  comma  10  ha  disposto  che  con  apposito
regolamento  il  Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei
titoli obbligazionari, nonche' i criteri e le procedure che gli  enti
emittenti  sono  tenuti  ad  osservare per la raccolta del risparmio;
definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che  dovranno
percepire  gli intermediari autorizzati; definisce altresi' i criteri
di quotazione sul mercato secondario;
  Visto l'art. 37  della  citata  legge  concernente  l'indebitamento
degli enti locali dissestati;
  Vista  la  legge  19  giugno  1986,  n.  289,  recante disposizioni
relative   all'amministrazione   accentrata   di   valori   mobiliari
attraverso la "Monte Titoli S.p.a.";
  Vista  la  legge  8  giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento
delle autonomie locali;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.  77,  concernente
l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  2  gennaio  1991, n. 1, riguardante la disciplina
dell'attivita'   di   intermediazione   mobiliare   e    disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante
il riordino della finanza degli enti territoriali;
  Visti gli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, concernente la  disciplina
delle offerte pubbliche di vendita;
  Visto  il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico
in materia bancaria e creditizia;
  Visto l'art. 104 della legge 3 novembre 1992, n.  454,  concernente
la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea stipulato
a  Maastricht  il  7  febbraio  1992,  in  base  al  quale  e vietato
l'acquisto diretto presso gli enti locali  di  titoli  di  debito  da
parte della BCE e delle banche centrali nazionali;
  Visto  l'art.  14-bis  della  legge 12 luglio 1991, n. 202, recante
provvedimenti urgenti per la finanza pubblica;
  Vista la legge 27 ottobre 1995, n. 437, che in particolare all'art.
5, comma 9, stabilisce che  "ai  consorzi  che  gestiscono  attivita'
aventi  rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per
la gestione  dei  servizi  sociali  se  previsto  nello  statuto,  si
applicano,  per  quanto attiene alla finanza, alla contabilita' ed al
regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri
consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.";
  Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,
concernente  la  modifica  del regime della ritenuta alla fonte degli
interessi sui titoli obbligazionari;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 novembre 1995;
  Considerato    che    l'istituzione    dell'organo   di   revisione
economico-finanziaria di cui all'art. 100 del decreto legislativo  25
febbraio  1995,  n.  77, era gia' prevista dall'art. 57 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
  Ritenuto pertanto  che  non  occorre  disciplinare  una  situazione
transitoria  secondo  le  osservazioni  del  Consiglio di Stato e che
comunque  la  formulazione  dell'art.  4,  comma  1,   del   presente
regolamento  pone  la  citata certificazione dell'organo di revisione
economico-finanziaria come condizione essenziale per l'emissione  del
prestito obbligazionario;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
647102 del 29 gennaio 1996);
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Contenuto della delibera di emissione
  1. Gli enti locali di cui agli articoli 35  e  37  della  legge  23
dicembre  1994,  n.  724,  possono deliberare l'emissione di prestiti
obbligazionari subordinatamente alla preventiva approvazione:
    a) del piano economico-finanziario di cui all'art. 46 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove il prestito sia finalizzato
alla realizzazione di  opere  pubbliche  destinate  all'esercizio  di
servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale;
    b)  del progetto o del piano esecutivo dell'investimento previsto
dall'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
  2. La delibera di emissione deve  essere  corredata  del  piano  di
ammortamento   finanziario   del   prestito  stesso;  ai  fini  della
fungibilita' dei titoli rappresentativi  del  prestito,  il  rimborso
avra' luogo mediante decurtazione delle quote nominali di capitale in
concomitanza  con il pagamento delle cedole. La delibera di emissione
deve attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione
e, in particolare, di  quelli  previsti  dal  comma  1  del  presente
regolamento  nonche'  di  quelli  previsti dall'art. 35, commi 2 e 3,
della  legge  n.  724/1994.  Qualora  l'emissione  del  prestito  sia
deliberata  da  enti locali in situazioni di dissesto o in situazione
strutturalmente deficitaria, la delibera deve espressamente  indicare
anche la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 37 della legge
n.  724/1994.  La  rata  di  ammortamento  del  prestito  deve essere
comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e  della  quota
interessi.
  3.  Nella  delibera  di  emissione  devono  inoltre essere indicati
l'investimento da realizzare, l'ammontare nominale del  prestito,  il
prezzo  di  emissione  alla  pari,  la  data entro cui l'ente intenda
procedere all'emissione, la data di godimento, la durata, la  data  e
le modalita' di rimborso, le caratteristiche delle cedole e la natura
del  tasso,  fisso  o  variabile, degli interessi da corrispondere ai
sottoscrittori del prestito. Nel caso in cui il prestito sia emesso a
tasso variabile, le cedole successive alla prima saranno  determinate
utilizzando come parametro di riferimento il rendimento all'emissione
dei BOT trimestrali, semestrali o annuali o, in alternativa, il "Rome
Interbank   Offered   Rate"   (RIBOR)  a  tre,  sei  e  dodici  mesi,
rispettivamente nel caso di periodicita'  trimestrale,  semestrale  o
annuale  delle  cedole.  Le  modalita' di determinazione delle cedole
indicizzate, ivi  compresa  l'applicazione  della  maggiorazione  sui
menzionati  parametri, che non potra' risultare superiore ad un punto
percentuale annuo, devono essere indicate nella delibera di emissione
del prestito.
  4. L'importo del prestito, al netto delle  spese  di  collocamento,
non  puo'  essere  superiore all'ammontare della spesa risultante dal
progetto esecutivo nel caso in cui il prestito sia  finalizzato  alla
realizzazione  di  opere  pubbliche,  ovvero  al  valore riconosciuto
dall'ufficio tecnico dell'ente emittente per le  altre  tipologie  di
investimento. Nel caso in cui l'investimento sia finanziato anche con
risorse  diverse  da  quelle  derivanti  dal prestito, la delibera di
emissione deve indicare dettagliatamente tali risorse.
  5. La  delibera  di  emissione  deve  altresi'  indicare  l'ufficio
incaricato  delle  operazioni  di assegnazione, l'intermediario o gli
intermediari incaricati del servizio di collocamento del prestito, il
termine entro il quale  l'intermediario  o  gli  intermediari  devono
presentare   le   richieste   di   assegnazione,   l'ammontare  della
commissione di collocamento determinato entro il limite stabilito dal
successivo art. 10.
  6. Nell'ipotesi in cui gli enti emittenti siano unioni  di  comuni,
comunita'  montane  o  consorzi  tra  enti  locali,  la  delibera  di
emissione  deve  contenere  altresi'  l'indicazione   delle   singole
autorizzazioni  all'emissione  rilasciate  dagli  enti  locali che ne
fanno parte.
  7. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto,  puo'  essere
disposto  solo  nei  limiti  dei proventi effettivamente realizzati e
rivenienti dall'alienazione dei cespiti patrimoniali disponibili.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n.
          724  (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica),
          e' il seguente:
             "Art. 35 (Emissione di titoli obbligazionari da parte di
          enti territoriali). - 1. Le province, i comuni di cui  agli
          articoli  17  e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142,
          le  comunita'  montane,  i   consorzi   tra   enti   locali
          territoriali  e  le regioni, possono deliberare l'emissione
          di  prestiti  obbligazionari  destinati  esclusivamente  al
          finanziamento  degli  investimenti.  Per  le  regioni resta
          ferma la disciplina di  cui  all'art.  10  della  legge  16
          maggio  1970,  n.  281,  come  modificato dall'art. 9 della
          legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di  emettere
          prestiti  obbligazionari  per  finanziare  spese  di  parte
          corrente. Le unioni di comuni, le  comunita'  montane  e  i
          consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali
          territoriali,   che   ne   fanno   parte,  l'autorizzazione
          all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione
          si intende negata qualora non  sia  espressamente  concessa
          entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,  si  applicano le
          disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  504,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.   Il  costo  del  monitoraggio  previsto  nel
          predetto art. 40 sara' a totale carico dell'ente emittente.
             2. L'emissione dei prestiti obbligazionari e subordinata
          alle seguenti condizioni:
               a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in
          cui  partecipino  a  consorzi  o  unioni  di comuni, non si
          trovino  in  situazione  di  dissesto   o   in   situazioni
          strutturalmente  deficitarie come definite dall'art. 45 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
               b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano  di
          disavanzi  di  amministrazione  ai  sensi  dell'art. 20 del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
             3.  Nessun  prestito  puo' comunque essere emesso se dal
          conto  consuntivo  del  penultimo  esercizio   risulti   un
          disavanzo  di amministrazione e se non sia stato deliberato
          il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista
          l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario  deve
          essere  finalizzato  a  investimenti  e  deve  essere  pari
          all'ammontare del valore del progetto esecutivo  a  cui  fa
          riferimento.  Gli  investimenti,  ai quali e finalizzato il
          prestito  obbligazionario,  devono  avere  un   valore   di
          mercato,  attuale  o prospettico, almeno pari all'ammontare
          del prestito. Gli  interessi  sui  prestiti  obbligazionari
          emessi  agli  enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli
          effetti alla determinazione  del  limite  di  indebitamento
          stabilito   dalla   normativa  vigente  per  le  rispettive
          tipologie di enti emittenti.
             4. La  durata  del  prestito  obbligazionario  non  puo'
          essere  inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi
          da un'unione di  comuni  o  da  consorzi  tra  enti  locali
          territoriali,   la  data  di  estinzione  non  puo'  essere
          successiva a quella  in  cui  e  previsto  lo  scioglimento
          dell'unione  o  del  consorzio.  Qualora  si  proceda  alla
          fusione dei comuni prima  della  scadenza  del  termine  di
          dieci  anni,  ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8
          giugno 1990, n. 142, il complesso  dei  rapporti  giuridici
          derivanti  dall'emissione  del  prestito  e'  trasferito al
          nuovo ente.
             5. Le obbligazioni potranno essere  convertibili  o  con
          warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali.
             6.  ll  prestito  obbligazionario  verra' collocato alla
          pari e  gli  interessi  potranno  essere  corrisposti,  con
          cedole  annue,  semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a
          tasso  variabile.  Il  rendimento  effettivo  al  lordo  di
          imposta per i sottoscrittori del prestito non dovra' essere
          superiore,  al momento della emissione, al rendimento lordo
          dei  titoli  di  Stato  di  pari  durata  emessi  nel  mese
          precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo  non
          vi   fossero   state   emissioni  della  specie,  si  fara'
          riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul
          mercato  con  vita  residua  piu'  vicina  a  quella  delle
          obbligazioni  da emettere maggiorato di un punto.  I titoli
          obbligazionari sono emessi al portatore,  sono  stanziabili
          in  anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere
          ricevuti in pegno  per  anticipazioni  da  tutti  gli  enti
          creditizi.  Gli  enti emittenti devono operare una ritenuta
          del 12,50 per cento a titolo di  imposta  sugli  interessi,
          premi  o  altri  frutti  corrisposti  ai possessori persone
          fisiche e a titolo di anticipo  d'imposta  per  i  soggetti
          tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane
          di  competenza  degli enti emittenti che dovranno iscrivere
          la somma in apposito capitolo di bilancio al netto  di  una
          percentuale  dello  0,1  per cento - una tantum - calcolato
          sul valore  del  prestito  obbligazionario,  da  attribuire
          all'entrata  del bilancio dello Stato quale contributo alle
          spese relative ad atti autorizzati.  E'  fatto  divieto  di
          accedere  alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei
          nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui  il  prestito
          e' stato sottoscritto.
             7.  La  delibera dell'ente emittente di approvazione del
          prestito  deve  indicare  l'investimento   da   realizzare,
          l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso
          e  deve essere corredata del relativo piano di ammortamento
          finanziario.  Il  rimborso  anticipato  del  prestito,  ove
          previsto,  puo'  essere effettuato esclusivamente con fondi
          provenienti  dalla  dismissione  di  cespiti   patrimoniali
          disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento
          del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla
          normativa   nazionale  o  comunitaria,  ferme  restando  le
          disposizioni  che  ne  disciplinano   l'attivita'.   L'ente
          emittente  provvede  ad  erogare  il  ricavato del prestito
          obbligazionario con le modalita' di cui all'art.  19  della
          legge   3  gennaio  1978,  n.  1.  Il  tesoriere  dell'ente
          emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli
          enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento  delle
          cedole,  al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso
          del capitale secondo il piano di ammortamento  predisposto.
          L'ente  o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei
          titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
             8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso  il
          rilascio  delle  delegazioni di pagamento di cui all'art. 3
          della legge 21 dicembre  1978,  n.  843.  Il  rimborso  del
          prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione
          in  bilancio  con  impegno  della regione a dare mandato al
          tesoriere ad accantonare le somme  necessarie.  E'  vietata
          ogni  forma  di  garanzia  a carico dello Stato; e' vietata
          altresi ogni forma di garanzia delle regioni  per  prestiti
          emessi da enti locali.
             9.  Alle  emissioni  obbligazionarie  si  applicano,  in
          quanto  compatibili,  le  norme  relative   alla   gestione
          cartolare  dei  BOT  di  cui  al  decreto del Ministero del
          tesoro del 25 luglio  1985.  Le  emissioni  obbligazionarie
          sono   sottoposte   al  benestare  preventivo  della  Banca
          d'Italia, che deve essere espresso  entro  sessanta  giorni
          dalla  richiesta,  nei limiti fissati dalla stessa ai sensi
          dell'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.
          385.  I  titoli  obbligazionari  possono essere quotati sui
          mercati regolamentati ai sensi della  normativa  vigente  e
          possono    essere    riacquistati    dall'ente    emittente
          esclusivamente  con  mezzi  provenienti  da   economie   di
          bilancio.
             10.  Con  apposito  regolamento  da  emanare entro il 30
          giugno  1995,  il  Ministro   del   tesoro   determina   le
          caratteristiche   dei   titoli  obbligazionari,  nonche'  i
          criteri e le procedure che gli enti emittenti  sono  tenuti
          ad  osservare  per  la  raccolta  del  risparmio; definisce
          l'ammontare delle commissioni di collocamento che  dovranno
          percepire  gli intermediari autorizzati; definisce altresi'
          i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal  fine
          possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni
          delle  certificazioni  di  bilancio  di cui all'art. 44 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".
             - Il testo dell'art. 37 della stessa legge  n.  724/1994
          e' il seguente:
             "Art.  37 (Indebitamento degli enti dissestati). - 1. In
          deroga a quanto stabilito dall'art. 35,  comma  2,  lettera
          a),   gli   enti   locali  territoriali  possono  procedere
          all'emissione di prestiti obbligazionari purche':
               a) abbiamo registrato un avanzo di amministrazione nei
          conti  consuntivi  relativi  all'ultimo  e   al   penultimo
          esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;
               b)   abbiamo   interamente   ripianato  gli  eventuali
          disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a  mezzo
          di  aziende  municipalizzate,  provincializzate e speciali,
          nonche' gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a
          carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi  da
          assumere  a  riferimento  sono  quelli risultanti dai conti
          consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo  e  al
          penultimo  esercizio  precedente  quello dell'emissione del
          prestito.
             2.  Per  quanto  non  stabilito  dal  presente  articolo
          relativamente  ai  prestiti  obbligazionari si applicano le
          disposizioni recate dall'art.  35.
             3. Per gli enti locali dissestati che si  trovino  nelle
          condizioni   stabilite   nel   comma  1  cessano  i  limiti
          all'assunzione di mutui disposti dall'art. 25, comma 9, del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.    66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.  144.
             4.  I  conti  consuntivi  da  assumere a riferimento per
          l'applicazione del presente articolo non  possono  in  ogni
          caso  interessare  gli  esercizi  precedenti  quello per il
          quale   e'   stata   approvata   l'ipotesi   di    bilancio
          riequilibrato".
             -  Il testo dell'art. 46 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
          504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma
          dell'art. 4 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421)  e'  il
          seguente:
             "Art. 46 (Autofinanziamento di opere pubbliche). - 1. Le
          amministrazioni  provinciali, i comuni, i loro consorzi, le
          aziende speciali e le comunita' montane sono autorizzate ad
          assumere mutui, anche  se  assistiti  da  contributi  dello
          Stato  o  delle  regioni,  per  il  finanziamento  di opere
          pubbliche  destinate  all'esercizio  di  servizi  pubblici,
          soltanto  se  i  contratti di appalto sono realizzati sulla
          base  di  progetti  'chiavi  in  mano'  ed  a  prezzo   non
          modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica
          e con esclusione della trattativa privata.
             2.   Il  piano  finanziario  previsto  dall'art.  4  del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  aprile 1989, n. 155, deve
          essere     integrato     con     un     ulteriore     piano
          economico-finanziario  diretto  ad  accertare  l'equilibrio
          economico finanziario dell'investimento  e  della  connessa
          gestione,  anche  in relazione agli introiti previsti ed al
          fine della determinazione delle tariffe.
             3.   Il   piano   economico-finanziario   deve    essere
          preventivamente   assentito   da  un  istituto  di  credito
          mobiliare scelto tra  gli  istituti  indicati  con  decreto
          emanato dal Ministro del tesoro.
             4.  Le  tariffe  dei  servizi pubblici di cui al comma 1
          sono determinate in base ai seguenti criteri:
               a) la corrispondenza tra costi e  ricavi  in  modo  da
          assicurare  l'integrale  copertura  dei costi, ivi compresi
          gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
               b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti
          ed il capitale investito;
               c)  l'entita'  dei  costi  di  gestione  delle  opere,
          tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del
          servizio.
             5.  Ove  gli  introiti siano connessi a tariffe e prezzi
          amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (CIP)  o
          il   comitato  provinciale  prezzi  secondo  le  rispettive
          competenze, entro il termine perentorio  di  trenta  giorni
          dalla    data    di   ricezione   del   piano   finanziario
          dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori
          inflattivi che contrastino con gli  indirizzi  di  politica
          economica  generale. Eventuali successivi aumenti tariffari
          vengono determinati ai sensi del  comma  4;  il  CIP  o  il
          comitato   provinciale   prezzi   secondo   le   rispettive
          competenze, tuttavia  verifica,  entro  lo  stesso  termine
          perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di
          approvazione  della  tariffa  o  del prezzo, la sussistenza
          delle condizioni di cui al comma 4,  alle  quali  l'aumento
          deliberato resta subordinato.
             6.  Le  opere  che  superano l'importo di un miliardo di
          lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico  e
          gestionale  a  cura  di  una societa' specializzata, scelta
          nell'elenco che sara' predisposto dal Ministro dell'interno
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, con riparto dei
          costi relativi in parti  eguali  fra  l'ente  mutuatario  e
          l'istituto di credito finanziatore.
             7.  Per  le  opere  finanziate  dalla  Cassa  depositi e
          prestiti,  l'esame  del  piano  economico   finanziario   e
          l'attivita'  di  monitoraggio  potranno  essere  effettuate
          dalla Cassa stessa".
             - Il testo dell'art. 43 del D.Lgs. 25 febbraio 1995,  n.
          77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali),
          e il seguente:
             "Art.  43  (Programmazione  degli  investimenti  e piani
          economico-finanziari). -  1.  Per  tutti  gli  investimenti
          degli    enti   locali,   comunque   finanziati,   l'organo
          deliberante,  nell'approvare  il  progetto  od   il   piano
          esecutivo  dell'investimento, da atto della copertura delle
          maggiori  spese  derivanti  dallo   stesso   nel   bilancio
          pluriennale     originario,     eventualmente    modificato
          dall'organo consiliare, ed assume impegno di  inserire  nei
          bilanci  pluriennali  successivi  le  ulteriori  o maggiori
          previsioni di spesa  relative  ad  esercizi  futuri,  delle
          quali e' redatto apposito elenco.
             2.  Ove  si rientri nelle ipotesi di cui all'art. 46 del
          decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  gli  enti
          locali  provvedono,  per  gli  investimenti  finanziari con
          l'assunzione   di   mutui,   alla   redazione   del   piano
          economico-finanziario di cui al citato art. 46.
             3.  La  deliberazione  consiliare  che  approva il piano
          economico-finanziario    costituisce     presupposto     di
          legittimita'   delle   deliberazioni  di  approvazione  dei
          progetti esecutivi dell'investimento e delle  deliberazioni
          di assunzione dei relativi mutui".