IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981,  n.
145,  recante ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale (AAAVTAG);
  Visto il decreto-legge 28 giugno  1995,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
trasformazione della predetta Azienda, al fine di poterla  dotare  di
strumenti  gestionali  tali da garantire il costante adeguamento agli
standards di sicurezza nell'esercizio dell'attivita' di controllo del
traffico aereo;
  Considerato  che  la  trasformazione  in  societa'  per  azioni  e'
ritenuta  la piu' adeguata al raggiungimento degli obiettivi indicati
e che a tale fine si ritiene indispensabile transitare attraverso  la
formula organizzativa dell'ente pubblico economico, per consentire la
necessaria  gradualita'  nell'adeguamento  delle procedure operative,
tecniche ed amministrative;
  Considerata, altresi', la natura strategica dell'attivita' posta in
essere dall'Azienda, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di
concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza
               al volo per il traffico aereo generale
  1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il  traffico  aereo
generale   (AAAVTAG)  e'  trasformata  in  ente  pubblico  economico,
denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV),  a  decorrere
dal 1 gennaio 1996.
  2.  L'Ente  nazionale  di assistenza al volo, di seguito denominato
Ente, e' trasformato in societa' per azioni il 1 gennaio 1999, con le
modalita' indicate dall'articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  28
giugno  1995,  n.  251,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1995, n. 351. Entro  la  predetta  data  sara'  verificato  il
conseguimento  degli  obiettivi  definiti  a  tal fine in un apposito
piano triennale predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di
febbraio 1996. Tale piano e' approvato dal Ministro dei  trasporti  e
della  navigazione,  di  concerto con il Ministro del tesoro, i quali
effettuano anche la predetta verifica.
  3. Il Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  esercita  la
vigilanza  sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui
al comma 2.