IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   in  materia  di  sperimentazione  e  utilizzazione  di
medicinali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Modifica dell'articolo 25 del decreto legislativo
                       29 maggio 1991, n. 178
  1.  I  commi  4,  5 e 6 dell'articolo 25 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:
  "  4. Parimenti le disposizioni sull'autorizzazione alla immissione
in  commercio  non  si  applicano  ai  medicinali  di  volta in volta
preparati  da  imprese  autorizzate  alla  produzione farmaceutica su
prescrizione  del medico, il quale si impegna a utilizzare i prodotti
sotto  la sua diretta e personale responsabilita' a tutti gli effetti
di  legge.  Il medico deve specificare nella prescrizione il nome, il
cognome  e  l'indirizzo del paziente, nonche' le esigenze particolari
che  giustificano  il ricorso alla preparazione estemporanea; qualora
non  sia  in  grado  di specificare i dati relativi al paziente, deve
indicarne  il  motivo nella prescrizione e conservare comunque i dati
predetti,  una volta acquisiti. Prima del trattamento il medico deve,
inoltre,  ottenere  il  consenso informato del paziente e, qualora il
trattamento   venga   praticato  in  ospedale  o  in  altro  presidio
sanitario,  anche  privato,  informare  il direttore sanitario, o, in
mancanza di questo, il responsabile sanitario.
   5.  Nell'ipotesi  disciplinata dal comma 4, l'impresa farmaceutica
e' tenuta a comunicare entro tre giorni al Ministero della sanita' le
preparazioni  effettuate  su prescrizione del medico, allegando copia
della  prescrizione  stessa  e  indicando  il  prezzo  praticato e le
modalita'  eseguite  per  la  preparazione  e  il controllo. E' fatto
divieto  al  produttore  di  sollecitare  in  qualunque  modo,  anche
attraverso   informazione   scientifica   sulle  caratteristiche  dei
medicinali,  le  richieste  del  medico.  Qualora  in  base  ai  dati
comunicati  ai  sensi del presente comma si ravvisino rischi nell'uso
del  prodotto  o incongruita' nel prezzo praticato, il Ministro della
sanita'   vieta   o  sottopone  a  limiti  e  condizioni  l'ulteriore
preparazione e l'impiego del medicinale.
   6. In caso di violazione delle disposizioni del comma 4, il medico
e'  assoggettato  a  procedimento  disciplinare  ai sensi del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, in caso di violazione
delle  disposizioni  del  comma  5 il produttore e' assoggettato alla
sanzione  amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da lire
trenta  milioni  a lire centottanta milioni; qualora la violazione si
ripeta  il  Ministro  della  sanita'  puo' ordinare la chiusura dello
stabilimento per un periodo di tempo da uno a sei mesi.".