IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia di tutela igienicosanitaria degli animali e
dei prodotti di origine animale;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di differire i
termini  per la ristrutturazione degli stabilimenti per la produzione
dei prodotti a base di carne;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  per  assicurare  la  presenza  sul mercato dei
medicinali   emoderivati  salvavita  e  per  il  completamento  degli
adempimenti  finalizzati  all'attuazione  della  disciplina  prevista
dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 26 marzo e del 1 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
del  bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  1  dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270, e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  su proposta del
Ministro  della  sanita',  il  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome,  determina  i  requisiti  minimi  strutturali  e
tecnologici  e stabilisce i criteri organizzativi uniformi in base ai
quali  le  regioni  e  le  province autonome organizzano gli istituti
zooprofilattici   sperimentali  in  modo  che  dagli  stessi  vengano
assicurati:
    a)  il  raccordo  con  i  servizi veterinari ed i dipartimenti di
prevenzione  delle  unita'  sanitarie  locali al fine di garantire le
prestazioni   e   la  collaborazione  tecnico-scientifica  necessarie
all'espletamento  delle  funzioni  in  materia  di  igiene  e sanita'
pubblica veterinaria e di sanita' pubblica;
    b)  l'assolvimento  dei  compiti e delle funzioni loro attribuiti
dallo  Stato  e  dalle regioni, tenuto anche conto di quanto previsto
dalle disposizioni comunitarie in materia;
    c)  l'espletamento  delle  attivita' produttive e l'erogazione di
prestazioni   per   le   quali   e'   previsto  il  pagamento  di  un
corrispettivo,  sulla scorta del decreto del Ministro della sanita' e
dei tariffari all'uopo predisposti dalle regioni.".
  2.  L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 3 (Organizzazione). - 1. Sono organi degli istituti:
    a) il consiglio di amministrazione;
    b) il direttore generale;
    c) il collegio dei revisori.
   2.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha  compiti  di indirizzo,
coordinamento  e  verifica delle attivita' dell'istituto; e' composto
da  non  piu' di sette membri, di cui uno nominato dal Ministro della
sanita';   per   gli   istituti   interregionali,   il  consiglio  di
amministrazione  e'  nominato  dal  presidente  della  regione in cui
l'istituto  ha  sede  legale,  di  concerto  con  le  altre regioni o
province autonome interessate.
   3. Il direttore generale e' laureato in medicina veterinaria ed e'
nominato  dalla regione in cui l'istituto ha sede legale, di concerto
con  le altre regioni o province autonome interessate, sulla base dei
risultati  dell'avviso  pubblico  di  cui  ai  commi  8,  9  e 10. Il
direttore  generale  ha  la  rappresentanza  legale dell'istituto, ne
dirige  l'attivita'  scientifica  ed  esercita  i poteri di gestione,
compresa  l'adozione  di  tutti  gli  atti che impegnano l'ente verso
l'esterno.
   4.   Il   direttore   generale   ed  il  direttore  amministrativo
partecipano  alle  sedute  del  consiglio di amministrazione con voto
consultivo.
   5.  Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo pieno,
e' regolato da contratto quinquennale rinnovabile, di diritto privato
e  non  puo'  comunque  protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di
eta'.  I  contenuti  di tale contratto, ivi compresi i criteri per la
determinazione  per  gli  emolumenti,  sono fissati, entro centoventi
giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, con
provvedimento  del  Ministro  della sanita', adottato di concerto col
Ministro  del  tesoro  e  col  Ministro  per gli affari regionali; il
rinnovo   del   contratto   del   direttore   generale   avviene  con
provvedimento  motivato  da parte del presidente della regione in cui
l'istituto  ha  sede  legale,  di  concerto  con  le  altre regioni o
province  autonome  interessate,  previa  valutazione  dell'attivita'
svolta. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502;  in  caso  di  assenza  o  impedimento le funzioni del direttore
generale sono svolte da un aiuto dallo stesso delegato.
   6.  Il  collegio  dei  revisori  dura  in carica cinque anni ed e'
composto  da  cinque  membri effettivi. Il collegio deve prevedere al
suo  interno  tra  i membri effettivi un rappresentante del Ministero
del  tesoro  ed  un  rappresentante  del  Ministero  della sanita'. I
revisori,  ad eccezione dei rappresentanti dei Ministeri del tesoro e
della  sanita',  sono  scelti  tra  i revisori contabili iscritti nel
registro  previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  88;  il presidente viene scelto tra i componenti effettivi
nominati dalle regioni.
   7.  Entro il 31 dicembre 1995 le regioni adeguano la legislazione,
di  cui  all'articolo  1  della  legge  23  dicembre 1975, n. 745, ai
principi  del  presente decreto ed a quelli del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed adottano le
restanti norme organizzative.
   8.  Il  presidente della regione in cui ha sede legale l'istituto,
di  concerto  con  le  altre regioni e province autonome interessate,
entro  sessanta  giorni  dalla  vacanza indice avviso pubblico per la
copertura  del posto di direttore generale: i criteri generali per la
valutazione  dei  titoli,  le procedure, le modalita' di espletamento
dell'avviso pubblico ed i requisiti di ammissione dei candidati, sono
fissati con il regolamento di cui all'articolo 4.
   9.  La  commissione  giudicatrice  e'  nominata  con  decreto  del
presidente  della  regione ove ha sede legale l'istituto, di concerto
con  le  altre regioni o province autonome interessate entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del bando; tale commissione, presieduta da
un   magistrato  di  tribunale  amministrativo  regionale,  o  da  un
consigliere  di Stato, o da un consigliere della Corte dei conti o da
un   avvocato   dello  Stato,  e'  composta  ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo  14 della legge 23 giugno 1970, n. 503, ed e' integrata
da  due membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione
statale   e   regionale  in  possesso  di  comprovate  competenze  ed
esperienze  nel  settore  dell'organizzazione  e  della  gestione dei
servizi sanitari, nominati dal presidente della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
   10.  Qualora siano trascorsi inutilmente i termini di cui al comma
8  ed  al  comma  9,  il  Ministro  della  sanita' provvede a bandire
l'avviso stesso e a nominare la commissione d'esame.".
 3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 270, e' sostituita dalla seguente:
   "  a)  dallo  Stato,  a  carico  del Fondo sanitario nazionale. La
ripartizione  e' fatta annualmente dal Comitato interministeriale per
la  programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita',
sentito  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti
strutturali,  tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione
alle  esigenze  del  territorio  di  competenza  ed alle attivita' da
svolgere;".
  4.  L'art.  7  del  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  7  (Personale).  -  1.  Con  regolamento  adottato  ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
disciplinato  lo  stato  giuridico  del personale in attuazione delle
specificita'  e delle disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1985, n.
97,  e  nel  quadro  di  quanto  previsto  dal decreto legislativo 30
dicembre  1992, n. 502, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
   2.  Il  regolamento  di  cui  al comma 1 in particolare dispone in
materia  di profili professionali, salvaguardando anche l'equivalenza
delle funzioni del personale laureato del ruolo sanitario, nonche' di
procedure   concorsuali   con   riguardo   ai   titoli  specifici  di
partecipazione,  al  numero  ed  alla tipologia delle prove di esame,
alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.".
  5.  Dopo  l'articolo  10 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
270, e' aggiunto il seguente:
  "Art.   10-bis   (Norma   transitoria).  -  1.  In  sede  di  prima
applicazione,  i  direttori  di  ruolo degli istituti zooprofilattici
sperimentali  in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  confermati  ed  assumono  la  qualifica  di direttori
generali.
   2.  Il  consiglio  di amministrazione ed i collegi dei revisori in
carica  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto restano
confermati  fino  all'entrata  in vigore della normativa regionale di
cui al comma 7 dell'articolo 3.".