IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per il personale  del  settore  sanitario,  al  fine  di
garantire   la   piena   efficienza   e   funzionalita'  dei  servizi
dirigenziali delle aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,  nonche'  per
finanziare le borse di studio dei medici specializzandi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con  i  Ministri
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali
  1. Fino al completamento sul territorio nazionale  dei  servizi  di
emergenza  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, ed
alla  definizione  di  nuovi  modelli  organizzativi  della  medicina
generale,  le  unita'  sanitarie  locali e le aziende ospedaliere, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto  legislativo  30
dicembre  1992, n.  502, e successive modificazioni, per i servizi di
guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui  ai  decreti  del
Presidente  della  Repubblica  25  gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio
1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con
il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e i  sostituti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarita'
delle  zone  carenti  al  31  dicembre  1994, a cui le regioni devono
provvedere entro sessanta giorni  dalla  medesima  data;  le  regioni
potranno altresi' utilizzare, successivamente alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  altri sostituti resi necessari dalle
carenze in particolari ambiti  territoriali.  Le  regioni  a  statuto
speciale  e  le province autonome che non utilizzano contributi dello
Stato possono organizzare  servizi  di  guardia  medica  con  proprie
norme.
  2.  Per  l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del
Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti
quali  diritti  acquisiti  sono  equipollenti  all'attestato  di  cui
all'articolo  2  del  decreto  legislativo  8 agosto 1991, n. 256. Ai
medici che  hanno  superato  il  corso  di  formazione  specifica  in
medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene
riconosciuto un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.