IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento degli organici e il potenziamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per razionalizzare l'impiego del relativo personale nei servizi d'istituto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita' e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Incremento e ripianamento degli organici 1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico e' aumentato di 552 unita', ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto. 2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 si provvede, per il 50 per cento dei posti recati in aumento e per quelli che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1997, mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. Alla copertura del restante 50 per cento dei posti si provvede mediante concorso pubblico per esami da bandire entro il 31 dicembre 1996, riservando una quota non superiore al 25 per cento di detti posti ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che, alla data del bando, abbiano prestato servizio temporaneo per non meno di 80 giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. 3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei puo' essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'approvazione della graduatoria relativa al concorso da bandire a norma del comma 2. 4. Alla copertura dei posti nei profili professionali dell'area del supporto amministrativo contabile indicati nella tabella 1 si provvede secondo l'ordine di priorita' di seguito stabilito, mediante inquadramento a domanda da presentare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni; b) del personale gia' appartenente ai ruoli dell'amministrazione dell'interno che, per effetto di disposizioni legislative, sia transitato nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato; c) del personale appartenente alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio presso uffici dipendenti dal Ministero dell'interno in posizione di comando per un periodo continuativo non inferiore ad un anno. 5. L'inquadramento di cui al comma 4 e' disposto con decreto del Ministro dell'interno fino a concorrenza dei posti da coprire in ciascun profilo professionale, sulla base della maggiore anzianita' di servizio o di comando posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto.