IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che
hanno delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 94/80/CE
del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalita' di
esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni
comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato
membro di cui non hanno la cittadinanza;
Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 1996;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione
economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con
i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito
indicati "cittadini dell'Unione" - che intendono partecipare alle
elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della
circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco
domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita
presso lo stesso comune.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la cittadinanza;
b) l'attuale residenza nonche' l'indirizzo nello Stato di
origine;
c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione
residente nel comune, sempreche' non siano gia' iscritti;
d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale
aggiunta.
3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di
un documento di identita' valido, resa a norma della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro
dell'Unione, nonche' il relativo personale dipendente, puo' chiedere
direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune
in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa
dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte
di altro comune.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai
cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione
del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle
cui liste sono iscritti, l'eleggibilita' a consigliere e l'eventuale
nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti
consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.
6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle
liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, come sostituito
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 295.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La direttiva CEE n. 94/80 e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 368 del 31
dicembre 1994 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 44 dell'8 giugno 1995, 2a serie
speciale.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, recante: "Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe
al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti
attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno
sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e
della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine
di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad
una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei modi
opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo
semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina
risultante da direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A e' modificata senza che siano introdotte
nuove norme di principio, la scadenza del termine e'
prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia e di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma
1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i
decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il
parere delle commissioni scada nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o
al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
e' prorogata di novanta giorni.
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo puo' emanare disposizioni
integrative e correttive, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi da essa fissati, con la procedura
indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 11 (Recepimento della direttiva 94/80/CE del
Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei cittadini
dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni
per l'elezione dei consigli comunali). - 1. La direttiva
94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce
le modalita' di esercizio del diritto di voto e di
eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini
dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non
hanno la cittadinanza, e' integralmente recepita
nell'ordinamento.
2. Al fine di dare concreta attuazione alle norme
previste dalla direttiva, il Governo e' delegato ad
adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di
legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) nell'assicurare il diritto di voto e di
eleggibilita' alle elezioni dei consigli comunali ai
residenti nello Stato italiano, cittadini di altri Stati
dell'Unione, che non posseggano la cittadinanza italiana,
prevedere che i medesimi presentino al sindaco del comune
di residenza entro congruo termine, anteriore alla data
fissata per la consultazione elettorale, domanda di
iscrizione ad apposita lista aggiunta istituita presso il
comune, dichiarando: 1) la volonta' di esercitare il
diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3) l'indirizzo nel
comune di residenza; conseguentemente prevedere che il
comune di residenza iscriva i nominativi nella lista
aggiunta, approvata dalla competente commissione elettorale
circondariale dando comunicazione dell'accoglimento o meno,
con facolta' in questo secondo caso di ricorso contro la
decisione;
b) consentire al cittadino di altro Stato dell'Unione
di presentare la propria candidatura all'elezione per il
consiglio comunale, previa presentazione, oltre alla
richiesta documentazione, dei dati sulla cittadinanza,
sulla residenza attuale e su quella precedente nello Stato
di origine, sulla sussistenza del diritto di elettorato
passivo anch'esso nello Stato di origine. In caso di
rigetto della candidatura, l'interessato fruisce delle
forme di tutela previste per i candidati, cittadini
italiani".
Note all'art. 1:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme".
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 295
(Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, in materia di esercizio
del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale
nonche' per quelle dei consigli comunali della provincia di
Bolzano), e' il seguente:
"Art. 5. - Sono elettori dei consigli comunali della
provincia di Bolzano i cittadini che, essendo in possesso
dei prescritti requisiti di legge, abbiano maturato, alla
data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei
comizi elettorali, la ininterrotta residenza quadriennale
nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, sempre
che il periodo di residenza - anche non continuativo - in
detta provincia, sia superiore a quello maturato in
provincia di Trento.
I predetti elettori sono iscritti nelle liste elettorali
del comune della provincia di Bolzano nel quale, alla
predetta data di pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali, abbiano maturato il
maggior periodo di residenza ovvero, nel caso di periodo di
pari durata, nelle liste elettorali del comune di ultima
residenza.
Gli elettori residenti in comuni della provincia di
Bolzano che, nell'arco del quadriennio, abbiano maturato il
maggior periodo di residenza nella provincia di Trento sono
iscritti nelle liste elettorali aggiunte dei comuni di
quest'ultima provincia, sino a quando non abbiano maturato,
a norma del primo comma, il diritto di voto nella provincia
di Bolzano".