IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  29  dicembre  1994,  n.  747, recante ratifica ed
esecuzione   degli   atti   concernenti  i  risultati  dei  negoziati
dell'Uruguay  Round,  adottati  a  Marrakech il 15 aprile 1994, ed in
particolare l'art.3 recante delega al Governo per l'adeguamento della
legislazione  interna in materia di proprieta' industriale a tutte le
prescrizioni  obbligatorie  dell'accordo  relativo  agli  aspetti dei
diritti di proprieta' intellettuale concernenti il commercio;
  Viste le leggi 13 luglio 1995, n. 295, e 22 febbraio 1996, n. 73;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 1996;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  L'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  I  diritti  del  titolare  del  marchio d'impresa
registrato  consistono  nella  facolta'  di  far  uso  esclusivo  del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di usare:
    a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso e' stato registrato;
    b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti
o  servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza
fra  i  segni  e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
    c)  un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti
o  servizi  non  affini, se il marchio registrato goda nello Stato di
rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente  vantaggio  dal  carattere distintivo o dalla rinomanza
del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
   2.  Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in
particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle
loro  confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o
di  detenerli  a  tali  fini,  oppure  di offrire o fornire i servizi
contraddistinti   dal   segno;  di  importare  o  esportare  prodotti
contraddistinti  dal  segno  stesso;  di  utilizzare  il  segno nella
corrispondenza commerciale e nella pubblicita'.".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla    programmazione    delle    leggi,

          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - Il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1994,  n.
          747  (Ratifica  ed  esecuzione  degli  atti  concernenti  i
          risultati dei  negoziati  dell'Uruguay  Round,  adottati  a
          Marrakech il 15 aprile 1994), e' il seguente:
             "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu'  decreti  legislativi,
          norme  per  provvedere  all'adeguamento  della legislazione
          interna in materia di proprieta'  industriale  a  tutte  le
          prescrizioni   obbligatorie   dell'accordo   relativo  agli
          aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale concernenti
          il commercio, di seguito  denominato  "Accordo  TRIPS",  in
          particolare   con  l'osservanza  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
               a) per la modifica del regio decreto 21  giugno  1942,
          n.  929, e successive modificazioni e integrazioni, recante
          testo delle disposizioni legislative in materia  di  marchi
          registrati:
               1)  previsione  di  una presunzione di contraffazione,
          conformemente all'art. 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;
               2) previsione di parametri  per  l'individuazione  del
          concetto  di notorieta' del marchio, conformemente all'art.
          16, secondo comma, dell'accordo TRIPS;
               b) per la modifica del regio decreto 25  agosto  1940,
          n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante
          testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti
          per modelli industriali:
               1)    previsione   del   requisito   della   creazione
          indipendente del modello, conformemente all'art. 25,  primo
          comma, dell'accordo TRIPS;
               c)  per  la modifica del regio decreto 29 giugno 1939,
          n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni, recante
          testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti
          per invenzioni industriali:
               1)  previsione  di  limiti  per  le  utilizzazioni  di
          brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente
          all'art. 31 dell'accordo TRIPS;
               2)  previsione di misure idonee a proteggere i segreti
          industriali e commerciali delle parti  in  un  procedimento
          per  contraffazione  di brevetto di invenzione industriale,
          conformemente all'art. 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;
               d) per la modifica della legge 21  febbraio  1989,  n.
          70,  recante  attuazione  della  direttiva n. 54/87/CEE del
          Consiglio del  16  dicembre  1986  sulla  disciplina  delle
          topografie dei prodotti a semiconduttori:
               1)  previsione  di  una  procedura  di  messa  in mora
          dell'acquirente in buona fede da  parte  del  titolare  del
          diritto   e   dei   criteri   per   la  corresponsione  del
          corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona
          fede conformemente all'art. 37, primo  comma,  dell'accordo
          TRIPS".
             - La legge 13 luglio 1995, n. 295, recante "Differimento
          di  termini previsti da disposizioni legislative in materia
          di affari esteri e difesa", e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 luglio 1995, n. 171.
             -  Il testo della legge 22 febbraio 1996, n. 73, recante
          "Proroga  del  termine  per  l'esercizio  della  delega  in
          materia   di  adeguamento  alle  prescrizioni  dell'accordo
          Uruguay Round sui  diritti  di  proprieta'  intellettuale",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 febbraio 1996, n.
          46, e' il  seguente:  "Il  termine  per  l'esercizio  della
          delega  di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994,
          n. 747, gia' prorogato al 30 ottobre 1995  dall'articolo  6
          della  legge  13  luglio  1995,  n.  295,  e' ulteriormente
          prorogato al 31 marzo 1996".
          Nota al titolo del capo I:
             - Il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,  reca  "Testo
          delle   disposizioni   legislative  in  materia  di  marchi
          registrati", ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29
          agosto  1942,  n. 203; esso e' stato modificato dal decreto
          legislativo 4 dicembre 1992,  n.  480  recante  "Attuazione
          della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre
          1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
          membri  in  materia  di  marchi di impresa", pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16
          dicembre 1992.
          Nota all'art. 1;
             - Il testo dell'art. 1 del R.D. 21 giugno 1942, n.  929,
          cosi'  come  modificato  dall'art.  1 del D.Lgs. 4 dicembre
          1992, n. 480, e' il seguente:
             "Art. 1.  -  1.  I  diritti  del  titolare  del  marchio
          d'impresa  registrato  consistono nella facolta' di far uso
          esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare
          ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
               a) un segno identico o simile al  marchio  registrato,
          per  prodotti  o  servizi  identici  o  affini,  se a causa
          dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o
          affinita' fra i prodotti o servizi, possa  determinarsi  un
          rischio  di confusione per il pubblico, che puo' consistere
          anche in un rischio di associazione tra i due segni;
               b)  un  segno  identico o simile al marchio registrato
          per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato
          goda nello Stato di rinomanza e se l'uso  del  segno  senza
          giusto  motivo  consente  di trarre indebitamente vantaggio
          dal carattere distintivo o dalla rinomanza  del  marchio  o
          reca pregiudizio agli stessi.
             2.  Nei casi menzionati alle lettere a) e b) del comma 1
          il titolare del marchio  puo'  in  particolare  vietare  ai
          terzi  di  apporre  il  segno  sui  prodotti  o  sulle loro
          confezioni;  di  offrire  i  prodotti,  di  immetterli   in
          commercio  o  di detenerli a tali fini, oppure di offrire o
          fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o
          esportare prodotti contraddistinti  dal  segno  stesso;  di
          utilizzare  il  segno  nella  corrispondenza  commerciale e
          nella pubblicita'".