IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  riequilibrare la grave situazione gestionale della
Cassa ufficiali dell'Esercito;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro della difesa;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 la Cassa ufficiali dell'Esercito,
ente  di  diritto pubblico avente autonomia amministrativo-contabile,
e'  sottoposta  alla vigilanza del Ministro della difesa, gestisce il
Fondo  previdenziale  integrativo  ufficiali dell'Esercito costituito
dalla  fusione  dei  patrimoni afferenti l'indennita' supplementare e
l'assegno  speciale,  di  cui  rispettivamente alle leggi 29 dicembre
1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371.
  2.  A decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 1996, la ritenuta
in  conto  entrata Cassa ufficiali dell'Esercito e' determinata nella
misura   del  4%  dell'80%  dello  stipendio  annuo  comprendente  la
tredicesima  mensilita'.  Con  successivo  decreto del Ministro della
difesa,  sentito  il  Ministro  del  tesoro,  da emanarsi entro il 31
gennaio di ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione
della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinati le modalita' ed
i  tempi  di  erogazione  dell'indennita'  supplementare,  nonche' le
misure dell'assegno speciale, tenuto conto dei proventi delle rendite
patrimoniali  della  Cassa  e  delle  previsioni delle cessazioni dal
servizio  del personale, anche in relazione alla normativa al momento
vigente.
  3.  Le procedure giudiziali, anche esecutive, in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono sospese fino al 30 giugno
1996; le udienze eventualmente fissate entro tale data sono differite
di  ufficio  ad  epoca  successiva  al 30 giugno 1996. Resta ferma la
pignorabilita'  dei  beni  in proprieta' o in titolarita' della Cassa
ufficiali  dell'Esercito  e  restano  salvi gli effetti degli atti di
esecuzione  gia' compiuti. La Cassa ufficiali dell'Esercito si avvale
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.