IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,  al  fine  del
tempestivo  avvio  dei  corsi,  di emanare disposizioni in materia di
ammissione alle scuole  di  specializzazione  medico-chirurgiche  dei
laureati  in  medicina e chirurgia collocati utilmente nelle relative
graduatorie, in  attesa  del  conseguimento  da  parte  dei  medesimi
dell'abilitazione all'esercizio professionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Entro l'anno accademico 1995-1996 il Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica e tecnologica emana norme per il riordino
del tirocinio  post-laurea  previsto  dalla  vigente  tabella  XVIII,
allegata  al  regio  decreto  30  settembre  1938, n. 1652. Lo stesso
Ministro indice, ogni anno, una sessione straordinaria degli esami di
Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  professionale  di   medico
chirurgo,   sentita  la  Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
italiane per il raccordo con i cicli di espletamento degli  esami  di
laurea,  di  completamento di tale tirocinio e con l'inizio dei corsi
delle scuole di specializzazione.
  2. Limitatamente all'anno  accademico  1995-1996,  nell'ambito  dei
posti  risultanti  dalla  programmazione  di  cui  all'articolo 2 del
decreto legislativo 8 agosto 1991,  n.  257,  anche  in  deroga  alla
dotazione  di  diritto  di  ciascuna scuola di specializzazione e con
riferimento sia ai posti con finanziamento statale sia  ad  eventuali
posti  aggiuntivi  finanziati  con  risorse  comunque acquisite dalle
universita' nei limiti dei propri bilanci, i laureati in  medicina  e
chirurgia,    collocati    utilmente   nelle   graduatorie   relative
all'ammissione  a  tali  scuole  per  l'anno   accademico   1995-1996
comprensive  dei  suddetti posti aggiuntivi, previo scorrimento, sono
ammessi in soprannumero alle scuole predette anche se sprovvisti  del
titolo   di   abilitazione   all'esercizio   professionale,   purche'
conseguano tale titolo entro il primo  semestre  del  primo  anno  di
corso.  In  tale periodo svolgono esclusivamente formazione teorica e
attivita' propedeutiche a quelle pratiche rivolte all'assistenza.  Il
mancato conseguimento dell'abilitazione, entro tale termine, comporta
l'automatica esclusione dalla scuola di specializzazione.
  3.  I  posti  in  soprannumero  di  cui  al comma 2, assegnati alle
singole scuole di specializzazione, sono  riassorbiti  e  portati  in
detrazione   dalla   ripartizione   alle  scuole  medesime  nell'anno
accademico  1996-1997.  All'onere   derivante   dall'attuazione   del
presente  articolo,  valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, si
provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo  scopo
vincolate.