IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rifinanziare gli
interventi  di  cui  all'articolo  9 della legge 26 febbraio 1992, n.
211,  per  l'installazione  di sistemi di trasporto rapido di massa a
guida  vincolata  in sede propria a carattere innovativo, finalizzati
al  miglioramento della mobilita' e delle condizioni ambientali delle
citta'  metropolitane e dei centri urbani, nonche' il potenziamento e
l'ammodernamento  delle reti ferroviarie di cui all'articolo 3, comma
2,   della   legge   22  dicembre  1986,  n.  910,  per  la  relativa
interconnessione con il trasporto urbano;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
assicurare  il  funzionamento della commissione di alta vigilanza sui
trasporti rapidi di massa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di
concerto   con  il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
       Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti
  1.  Per  consentire  la prosecuzione degli interventi concernenti i
sistemi  di  trasporto  rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio
1992,  n.  211,  e'  autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno
trentennale di lire 100 miliardi per le finalita' di cui all'articolo
9 della stessa legge n. 211.
  2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211,
le  parole:  "entro  novanta  giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"entro centocinquanta giorni".
  3.  Per  consentire il completamento dei programmi di potenziamento
ed  ammodernamento  delle  ferrovie  in  concessione  ed  in gestione
commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge
22  dicembre  1986,  n. 910, e' autorizzata l'accensione di ulteriori
mutui  in  relazione  al  limite  di  impegno  decennale  di lire 150
miliardi  per  l'anno  1997, intendendosi conseguentemente elevato il
limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.