IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di emanare
disposizioni  per  assicurare  il  proseguimento  degli interventi in
materia di assistenza e l'avvio di misure atte a favorire il graduale
rimpatrio  degli  sfollati  della ex Jugoslavia, accolti in Italia ai
sensi   del   decreto-legge   24   luglio   1992,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;
  Considerato che l'evolversi della situazione nei territori della ex
Jugoslavia  ha determinato il sorgere di ulteriori esigenze, anche in
relazione agli accordi internazionali ed europei per il rimpatrio dei
profughi, esigenze che si protrarranno oltre l'anno in corso ed a cui
non e' possibile far fronte con gli attuali finanziamenti;
  Considerata  la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la
prosecuzione  degli  interventi  di  assistenza,  anche sanitaria, in
favore  del  gruppo  di minori ruandesi accolti in Italia nell'ambito
del  programma di soccorso di cui al decreto-legge 24 giugno 1994, n.
406,  convertito  dalla  legge  8 agosto 1994, n. 502, e cio' sino al
rimpatrio degli stessi;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
garantire  la  prosecuzione,  per  un  triennio, dell'attivita' della
Commissione  di  indagine sulla poverta' e sull'emargi nazione di cui
alla  legge  22  novembre  1990,  n.  354, necessaria per ampliare le
ricerche  e  le  rilevazioni  finora  svolte  e  formulare  ulteriori
proposte operative;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei  Ministri  dell'interno  e  per  la famiglia e la
solidarieta'  sociale,  di  concerto  con  il Ministro del bilancio e
della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
        Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche
               sorte nei territori della ex Jugoslavia
  1.  Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere
umanitario  a  favore  degli  sfollati  delle  Repubbliche  sorte nei
territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge
24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre  1992,  n.  390, e successive modificazioni, e' autorizzata
l'ulteriore  spesa  di  lire 29 miliardi per l'anno 1996 e di lire 30
miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  2. Negli interventi di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390,
sono   ricompresi   quelli  atti  a  favorire  forme  alternative  di
accoglienza  rispetto  a  quelle previste dal comma 5 dell'articolo 1
della  medesima  legge,  nonche'  quelli che consentono la definitiva
uscita  degli  sfollati  dai  centri  di accoglienza governativi e la
graduale  chiusura  degli  stessi,  quelli  che  possano  favorire la
temporanea  integrazione degli sfollati nelle realta' locali e quelli
finalizzati a promuovere programmi, anche assistiti, di rimpatrio.
  3.  Gli  interventi  straordinari di cui al decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
1992,  n. 390, possono essere realizzati anche mediante trasferimenti
agli  enti locali attraverso l'istituzione di apposito capitolo nello
stato di previsione di bilancio del Ministero dell'interno.