IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dei lavori pubblici e dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi 1. Il comitato centrale per l'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Le quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, versate dagli autotrasportatori iscritti all'Albo nazionale, sono utilizzate dal comitato centrale per l'autotrasporto di cose, per l'assolvimento delle competenze previste dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal presente decreto-legge, nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. 3. La normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, stabilita con provvedimento del comitato centrale, costituisce atto di rilevanza esterna, soggetto a controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attivita' del comitato centrale sono assunti e formalizzati, a seguito di deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vice presidente delegato, con imputazione al capitolo 1586 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. 4. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, spettano al comitato centrale per l'autotrasporto di cose le attribuzioni contemplate dai commi 1, 2 e 3; esso provvede inoltre a: a) collaborare direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorita' dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e sviluppo dell'autotrasporto di cose e a prestare anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali; b) esprimere pareri obbligatori sulle proposte di programmi e direttive formulate al Ministro dei trasporti e della navigazione civile da parte dei competenti organi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di autotrasporto in conto terzi, nonche' su provvedimenti che prevedono interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto di cose, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 92 del trattato CE, e predisporre la relativa normativa di attuazione; c) proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalita' di svolgimento delle prove ed ai programmi d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore in modo da assicurare imparzialita' di giudizio e l'accertamento della professionalita' conformemente alle direttive comunitarie; d) coordinare l'attivita' dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati, vigilando su di essi; e) proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentativita' delle associazioni di categoria degli autotrasportatori per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali; f) curare le attivita' formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche utilizzando le somme a tal fine destinate dal comitato centrale, nonche' i fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, oltreche' i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681. 5. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro il 30 giugno 1996, sono emanate le ulteriori disposizioni occorrenti per l'organizzazione e la funzionalita' del comitato centrale e dei comitati provinciali.