IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  intese a chiarire e meglio disciplinare la normativa in
materia di incrementi tariffari  disposti  per  compensare  i  minori
apporti al fondo di dotazione dell'ENEL;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  del  commercio  con l'estero, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 240 dell'articolo 3 della legge 28  dicembre  1995,  n.
549, e' sostituito dal seguente: "240. Gli effetti delle disposizioni
di  cui  ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio  1986,
cessano  con  decorrenza  dalle  fatture e bollette, anche d'acconto,
emesse successivamente alla data  in  cui  il  CIPE  avra'  accertato
l'avvenuto  conseguimento  delle finalita' dello stesso provvedimento
o, comunque, alla data di entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di
modifica  delle  tariffe elettriche, adottati a norma dell'articolo 3
della legge 14 novembre 1995, n. 481. Se alla data  dell'accertamento
da   parte  del  CIPE  i  maggiori  introiti  tariffari  risultassero
superiori al minor conferimento al fondo di dotazione  ENEL  disposto
dall'articolo  18  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41, l'eccedenza
sara'  versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
  2.  Ai  fini  dell'accertamento  di  cui all'articolo 3, comma 240,
della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  cosi'  come  sostituito  dal
presente  decreto,  per  avvenuto  conseguimento  delle finalita' del
provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 27 maggio 1986, deve  intendersi  l'attribuzione
all'ENEL   di  maggiori  introiti  tariffari  per  un  importo  netto
equivalente al minor conferimento al fondo di dotazione ENEL disposto
dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  3. Il CIPE provvede all'accertamento dell'importo netto di  cui  al
comma   2,  in  prima  applicazione,  entro  il  15  maggio  1996  e,
successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno,  tenendo  conto  dei
seguenti criteri:
    a)  invarianza  in  valore  assoluto  degli  incrementi tariffari
unitari disposti dal provvedimento CIP n. 32 del 1986;
    b) calcolo dei maggiori introiti tariffari al netto delle imposte
sul reddito,  determinate  applicando  all'importo  risultante  dagli
incrementi  di  tariffa,  di cui alla lettera a), le aliquote IRPEG e
ILOR, inclusive delle eventuali addizionali, in vigore  nell'anno  di
conseguimento  dei relativi ricavi; per gli anni nei quali il reddito
imponibile ai fini IRPEG  o  ILOR  sia  stato  nullo  o  negativo,  i
maggiori  introiti  tariffari  sono calcolati al lordo della relativa
imposta; per gli anni nei quali il reddito imponibile ai fini IRPEG o
ILOR sia stato positivo, ma inferiore ai maggiori introiti tariffari,
si deduce l'imposta effettivamente pagata;
    c)  conteggio sulle differenze, negative o positive, rilevate nei
vari anni, tra i maggiori introiti tariffari, definiti in  base  alle
lettere  a)  e  b), e i conferimenti al fondo di dotazione soppressi,
degli  interessi  composti,  utilizzando  un  tasso  pari  al   tasso
ufficiale di sconto vigente nei periodi di riferimento.