IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni intese a chiarire e meglio disciplinare la normativa in materia di incrementi tariffari disposti per compensare i minori apporti al fondo di dotazione dell'ENEL; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il comma 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente: "240. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 1986, cessano con decorrenza dalle fatture e bollette, anche d'acconto, emesse successivamente alla data in cui il CIPE avra' accertato l'avvenuto conseguimento delle finalita' dello stesso provvedimento o, comunque, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di modifica delle tariffe elettriche, adottati a norma dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Se alla data dell'accertamento da parte del CIPE i maggiori introiti tariffari risultassero superiori al minor conferimento al fondo di dotazione ENEL disposto dall'articolo 18 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'eccedenza sara' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". 2. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' come sostituito dal presente decreto, per avvenuto conseguimento delle finalita' del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 1986, deve intendersi l'attribuzione all'ENEL di maggiori introiti tariffari per un importo netto equivalente al minor conferimento al fondo di dotazione ENEL disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 3. Il CIPE provvede all'accertamento dell'importo netto di cui al comma 2, in prima applicazione, entro il 15 maggio 1996 e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei seguenti criteri: a) invarianza in valore assoluto degli incrementi tariffari unitari disposti dal provvedimento CIP n. 32 del 1986; b) calcolo dei maggiori introiti tariffari al netto delle imposte sul reddito, determinate applicando all'importo risultante dagli incrementi di tariffa, di cui alla lettera a), le aliquote IRPEG e ILOR, inclusive delle eventuali addizionali, in vigore nell'anno di conseguimento dei relativi ricavi; per gli anni nei quali il reddito imponibile ai fini IRPEG o ILOR sia stato nullo o negativo, i maggiori introiti tariffari sono calcolati al lordo della relativa imposta; per gli anni nei quali il reddito imponibile ai fini IRPEG o ILOR sia stato positivo, ma inferiore ai maggiori introiti tariffari, si deduce l'imposta effettivamente pagata; c) conteggio sulle differenze, negative o positive, rilevate nei vari anni, tra i maggiori introiti tariffari, definiti in base alle lettere a) e b), e i conferimenti al fondo di dotazione soppressi, degli interessi composti, utilizzando un tasso pari al tasso ufficiale di sconto vigente nei periodi di riferimento.