IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni legislative per definire e disciplinare gli interventi per il Grande Giubileo del 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Obiettivi e finalita' 1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2. 2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la citta' di Roma e le altre localita' della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano puo' essere modificato e integrato anche sulla base delle relazioni trimestrali di cui al comma 6. 3. Il piano indica per ciascun intervento: a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e le societa' a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento; b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle occorrenti per le finalita' di cui al comma 6, e le relative modalita' di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio; c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti; d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali. 4. La commissione puo' attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti. 5. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, il piano indica, altresi', gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 6. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), assicurano in maniera coordinata il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi, in conformita' ai criteri indicati dalla commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine i detti soggetti possono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, stipulando con la stessa, ove necessario, apposite convenzioni. 7. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale delle opere pubbliche. 8. La commissione stabilisce le modalita' per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi. 9. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalita' di cui al comma 1.