IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  legislative  per definire e disciplinare gli interventi
per il Grande Giubileo del 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro,  di  concerto  con  i  Ministri  dei  lavori  pubblici e
dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Obiettivi e finalita'

  1.   Lo   Stato  assicura  il  concorso  alla  realizzazione  delle
iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con
particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.
  2.  La  commissione  di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15
dicembre  1990, n. 396, definisce, entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, il piano degli interventi
concernenti la citta' di Roma e le altre localita' della provincia di
Roma  e  della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il
piano  e'  adottato  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri.  Il  piano  puo'  essere modificato e integrato anche sulla
base delle relazioni trimestrali di cui al comma 6.
  3. Il piano indica per ciascun intervento:
    a)  le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e le societa'
a   intero   o   prevalente   capitale   pubblico   beneficiari   del
finanziamento;
    b)  le  risorse finanziarie necessarie, incluse quelle occorrenti
per  le  finalita'  di  cui  al  comma  6, e le relative modalita' di
copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;
    c)  i  termini  entro  i  quali  devono  essere  perfezionati gli
adempimenti amministrativi occorrenti;
    d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese
pienamente funzionali.
  4.  La  commissione  puo' attribuire ai soggetti di cui al comma 3,
lettera   a),   in   aggiunta  all'intervento  principale,  ulteriori
interventi,  funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano,
di competenza di altri soggetti.
  5.  Si  applicano  agli  interventi  di  cui al presente decreto le
disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Fermo  il disposto dell'articolo 6,
comma  5,  della  predetta  legge,  il  piano  indica,  altresi', gli
ulteriori  progetti  da  sottoporre al parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
  6.  I soggetti di cui al comma 3, lettera a), assicurano in maniera
coordinata   il   monitoraggio   permanente,   sia  quantitativo  che
qualitativo,  degli  interventi,  in  conformita' ai criteri indicati
dalla commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine i
detti   soggetti   possono   avvalersi  dell'Agenzia  romana  per  la
preparazione   del   Giubileo  S.p.a.,  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20 dicembre 1995, n. 539, stipulando con la stessa, ove
necessario, apposite convenzioni.
  7.  I  soggetti  di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire,
mediante  apposite  convenzioni,  le funzioni di stazione appaltante,
anche  relativamente  alla progettazione, al provveditorato regionale
delle opere pubbliche.
  8.  La  commissione  stabilisce  le  modalita'  per  assicurare  la
trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del
piano  e  l'informazione  della  pubblica  opinione.  La  commissione
riferisce  semestralmente  al  Parlamento  sullo  stato di attuazione
degli interventi.
  9.  Con  successivi  provvedimenti legislativi riguardanti l'intero
territorio  nazionale  saranno  assunte  le  ulteriori iniziative per
assicurare il pieno conseguimento delle finalita' di cui al comma 1.