IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  rilanciare  le
attivita'   economiche  ed  occupazionali  nelle  aree  depresse  del
territorio nazionale e accelerare l'utilizzazione delle risorse  gia'
stanziate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro  e  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
              Autorizzazione alla contrazione di mutui
  1.  Al  fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a
favorire lo sviluppo sociale ed economico  delle  aree  depresse  del
territorio  nazionale,  in  linea  con  i principi e nel rispetto dei
criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare
per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge  22  ottobre
1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995,  n.  32,  convertito
dalla  legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22  marzo  1995,  n.  85,  dal  decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1995,  n.  341,
nonche'  per  gli  interventi  di  cui all'articolo 1, commi 78 e 79,
della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  a  contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con  istituti  di
credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato.
  2.  Le  somme  derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte,
con decreti del Ministro del tesoro, su  proposta  del  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  in appositi capitoli,
anche  di  nuova  istituzione,  degli  stati  di   previsione   delle
amministrazioni  statali  interessate,  sulla  base  del riparto allo
scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1995,  n.  341, al comma 1 dopo le parole: "il Ministro del tesoro e'
autorizzato   a   contrarre   mutui"   e'    aggiunta    la    parola
"quindicennali,";  al  comma 2 dopo le parole: "a decorrere dall'anno
2001" sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015,".
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di  lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a
decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni  1997
e  1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1996-1998,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  del  tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro   e'
autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.