IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale il
secondo   periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Tuttavia,  quando
l'autorizzazione  a  procedere  o  l'autorizzazione  al compimento di
determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o
di  leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in
quanto  compatibili  con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e
346.".