IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.".