IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare alcune
modifiche alle disposizioni nazionali di applicazione della normativa
comunitaria  sulle  quote  latte, al fine di evitare che una inidonea
attuazione  delle  disposizioni comunitarie comporti un ingente onere
finanziario nei confronti dell'Unione europea;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Entro  il 31 marzo 1996, l'AIMA pubblica appositi bollettini di
aggiornamento  degli  elenchi  dei produttori titolari di quota e dei
quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime
comunitario  delle  quote  latte  1995-1996.  I  predetti  bollettini
costituiscono  accertamento  definitivo delle posizioni individuali e
sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente
dall'AIMA per il periodo sopra indicato.
  2.  L'efficacia  dell'articolo  2-bis del decreto-legge 23 dicembre
1994,  n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46, e' sospesa sino al 31 marzo 1997.
  3.  Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei
bollettini   di   cui   al   comma   1,  dovra'  pervenire  all'AIMA,
adeguatamente  documentato,  entro  il termine perentorio di quindici
giorni  dalla  data di pubblicazione dei bollettini medesimi da parte
della  regione.  L'AIMA  si  pronuncera'  sul  ricorso nei successivi
trenta  giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito
abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti
gli  effetti  e  contro  il  provvedimento impugnato e' esperibile il
ricorso    all'autorita'   giurisdizionale   competente,   o   quello
straordinario al Presidente della Repubblica.
  4.   Ai  fini  della  trattenuta  e  del  versamento  del  prelievo
supplementare,  eventualmente  dovuto  per  il periodo 1995-1996, gli
acquirenti   sono   tenuti  a  considerare  esclusivamente  le  quote
individuali  risultanti  dai  bollettini  di  aggiornamento di cui al
comma 1.