IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
ulteriori  modifiche  al  nuovo  codice della strada, con particolare
riferimento  alla  disciplina  della circolazione nei centri abitati,
alle caratteristiche dei veicoli ed alla revisione degli stessi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei
trasporti e della navigazione;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dal  decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 10, sono aggiunti i seguenti periodi:
  "Con  i  provvedimenti  di cui al comma 9 i comuni possono altresi'
disporre di avvalersi di sistemi telematici a controllo centralizzato
o  di altre apparecchiature, debitamente omologate, le cui risultanze
sono  considerate  fonti di prova per l'accertamento delle violazioni
al divieto di accesso nelle zone a traffico limitato. Le modalita' di
utilizzazione di dette apparecchiature sono stabilite con decreto del
Ministro   dei   lavori   pubblici,   di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno.";
    b) all'articolo 23 sono aggiunti i seguenti commi:
  "  14.  In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o
altri  mezzi  pubblicitari  privi  di  autorizzazione  o  comunque in
contrasto  con  quanto  disposto  dal  comma  1,  l'organo competente
diffida  il proprietario, o il possessore del suolo privato, nei modi
di  legge  a rimuovere il mezzo pubblicitario a sue spese entro e non
oltre  dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il
suddetto  termine,  l'organo  competente  provvede  ad  effettuare la
rimozione  del mezzo pubblicitario e a custodirlo ponendo il relativo
onere a carico del proprietario del suolo.
   15.  Nel  caso  in  cui  l'installazione  dei cartelli, insegne di
esercizio   o  altri  mezzi  pubblicitari  sia  realizzata  su  suolo
demaniale  ovvero  rientrante  nel  patrimonio degli enti proprietari
delle  strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e
le  fasce  di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in
quanto  in  contrasto  con le disposizioni contenute nel regolamento,
l'agente  accertatore dispone l'esecuzione degli interventi necessari
a  cura  dell'ente  proprietario. Successivamente al compimento degli
interventi,  l'ente  trasmette  la  nota  delle spese sostenute ed il
prefetto  emette  ordinanza-ingiunzione  di pagamento. Tale ordinanza
costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.";
    c) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
      a)  alla  lettera  a) le parole: "2,50 m" sono sostituite dalle
seguenti: "2,55 m";
      b)  alla lettera c) le parole: "7,50 m per i veicoli ad un asse
e"  sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
autobus  da  noleggio  e  da  gran  turismo  possono essere dotati di
strutture  applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta
lunghezza  massima,  secondo  direttive  stabilite  con  decreto  del
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione - Direzione generale
della M.C.T.C.";
    2)  al  comma 2 le parole: "la lunghezza massima di 18,35 m" sono
sostituite dalle seguenti: "la lunghezza massima di 18,75 m";
    d)  al  comma  8  dell'articolo  80  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    1)  dopo  le  parole:  "per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore" sono inserite le seguenti: "e dei loro rimorchi";
    2)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Le suddette
revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
e  alle  societa'  consortili,  appositamente  costituiti tra imprese
iscritte  ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro,
in  modo  da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. Le
imprese  devono  essere  iscritte  nella o nelle sezioni per tutte le
attivita'  previste  in ciascuna di esse. Esse possono partecipare ad
un  consorzio  o  societa' consortile esclusivamente per il numero di
sezioni  di  propria iscrizione necessario a garantire al consorzio o
societa'  consortile  la  copertura delle quattro diverse sezioni del
registro, senza determinare duplicazioni di competenze tra le imprese
di   autoriparazione   partecipanti.   Le  imprese  possono  altresi'
partecipare  ad  altri  consorzi  solo  se titolari di piu' officine,
ognuna  autorizzata  ai  sensi  della  legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Ciascuna  di  dette  officine puo' far parte di un solo consorzio. Le
officine  delle imprese iscritte nelle quattro sezioni ed autorizzate
a   svolgere   attivita'  di  revisione  non  possono  far  parte  di
consorzi.";
    e) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 205 (Opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria) . - 1. Il
trasgressore  e  gli  altri  soggetti indicati nell'articolo 196, nel
termine  di  trenta  giorni dalla contestazione o dalla notificazione
del  verbale, possono proporre opposizione all'autorita' giudiziaria,
in  alternativa  al  ricorso  al  prefetto  di  cui all'articolo 203.
L'opposizione   all'autorita'   giudiziaria  rende  improcedibile  il
ricorso al prefetto. Il giudice decide sull'opposizione, determinando
in caso di mancato accoglimento, la sanzione applicabile.
   2.  Contro l'ordinanza-ingiunzione di cui al comma 1 dell'articolo
204  gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di
trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
   3.  Se l'interessato risiede all'estero il termine di cui ai commi
1 e 2 e' di sessanta giorni.
   4. Il giudizio di opposizione previsto dai commi 1 e 2 e' regolato
dalle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  22  e 23 della legge 24
novembre  1981,  n.  689.  Il  decreto  di cui al secondo comma dello
stesso articolo 23 e' emanato entro cinque giorni dalla ricezione del
ricorso  in  cancelleria e la notifica e' eseguita entro i successivi
venti giorni.";
    f) all'articolo 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  al comma 3 dopo le parole: "in unica soluzione" sono aggiunte
le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 4";
    2) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
  "  4. Il prefetto competente per territorio o l'ente da cui dipende
l'organo  accertatore possono ammettere, previa documentata richiesta
pervenuta  entro  il termine di sessanta giorni dalla contestazione o
dalla  notificazione,  il  trasgressore,  che  si  trovi in disagiate
condizioni economiche, al pagamento delle somme da iscrivere al ruolo
esattoriale in rate mensili non superiori a sei. Decorso inutilmente,
anche  per  una sola rata, il termine fissato per il versamento delle
somme,  il  verbale  costituisce  titolo  esecutivo  per  il  residuo
ammontare delle stesse.
   5.  Avverso la cartella esattoriale e' ammessa opposizione innanzi
all'autorita'   giudiziaria  ai  sensi  dell'articolo  205,  fino  al
trentesimo   giorno   successivo   alla  notifica.  L'opposizione  e'
consentita  esclusivamente  per  motivi  attinenti  alla notifica del
titolo  iscritto  al ruolo, ovvero nel caso di iscrizione in pendenza
di  ricorso  al  prefetto o di opposizione all'autorita' giudiziaria,
ovvero  quando  sia  tempestivamente  avvenuto il pagamento in misura
ridotta.";
    g) l'articolo 213 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  213  (Misura  cautelare  del sequestro e sanzione accessoria
della  confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente
codice  preveda la sanzione accessoria della confisca amministrativa,
l'organo  di  polizia che accerta la violazione provvede al sequestro
del  veicolo  o  delle  altre  cose oggetto della violazione, facendo
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
   2.  Nel termine di trenta giorni dal sequestro, l'interessato puo'
rivolgere  istanza al prefetto affinche' il veicolo o la cosa oggetto
della violazione siano affidati alla sua custodia. Il prefetto decide
nei dieci giorni successivi. Se non e' rigettata entro questo termine
l'istanza  si intende accolta e il veicolo o la cosa sequestrata sono
restituiti  al  trasgressore  che  ne  assume la custodia ai sensi di
legge fino al provvedimento che decide sulla confisca.
   3. Decorso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 202 l'organo
accertatore trasmette immediatamente al prefetto il rapporto relativo
alla   violazione   per  il  quale  si  e'  proceduto  al  sequestro,
specificando  se  il  trasgressore  si sia avvalso della facolta' del
pagamento in misura ridotta.
   4.  Il  prefetto,  sentiti  gli  interessati, ove ne abbiano fatta
richiesta,  ed  esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti
negli  scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento e non sia
stato  effettuato il pagamento in misura ridotta, emette ordinanza di
pagamento   di   una   somma   determinata   nell'ammontare  indicato
dall'articolo  203,  comma 3, e di confisca del veicolo o delle altre
cose oggetto della violazione. Qualora il trasgressore si sia avvalso
della  facolta' di cui all'articolo 202, il prefetto dispone soltanto
la confisca. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 204. In caso di
sequestro  eseguito  in  relazione  ad  una  ipotesi  di reato al cui
accertamento  consegua  la  sanzione  amministrativa accessoria della
confisca,  il  giudice  la applica con la sentenza di condanna, fatto
salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 221.
   5.  Contro  l'ordinanza  di cui al comma 4 gli interessati possono
proporre opposizione ai sensi dell'articolo 205.
   6.   L'ordinanza   di   pagamento   e   di   confisca,  notificata
all'interessato,  e'  comunicata  senza  indugio  dalla prefettura al
competente   ufficio  del  Ministero  delle  finanze  ed  al  P.R.A.,
rispettivamente per la vendita o la distruzione delle cose confiscate
e per l'annotazione negli appositi registri.
   7.  I  veicoli  confiscati  possono essere alienati in deroga alle
vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia  ed  alle  norme  sulla
contabilita'  generale  dello  Stato,  mediante  trattativa privata a
lotti  oppure per singole unita', con valutazione ricavate sulla base
delle  quotazioni  di  mercato  tratte  direttamente da pubblicazioni
specializzate e previo esperimento di adeguate forme di pubblicita'.
   8.  I  veicoli  di  cui  al  comma 7, non alienati per mancanza di
acquirenti,  ovvero  quelli  che  alla  data  del sequestro risultino
immatricolati  per  la prima volta da almeno dieci anni e siano privi
di  interesse  storico  e  collezionistico,  vengono  ceduti  per  la
rottamazione,  sulla  base  di  apposite convenzioni, anche in deroga
alle  norme  di  contabilita'  generale  e senza oneri a carico dello
Stato.
   9.  Il  regolamento  stabilisce  le modalita' del sequestro, della
custodia e della vendita delle cose sequestrate, nonche' i criteri in
base  ai  quali  il prefetto iscrive in un apposito elenco i soggetti
pubblici     e    privati,    muniti    dei    necessari    requisiti
tecnico-professionali  e soggettivi, ai quali puo' essere affidata la
custodia delle cose sequestrate.
   10.  Chiunque,  durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto
al  sequestro,  circola  abusivamente con il veicolo stesso e' punito
con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila
a  lire  ottocentomila.  Si  applica  la  sanzione  accessoria  della
sospensione della patente da uno a tre mesi.
   11.  La confisca non si applica se il veicolo appartiene a persone
estranee   alla   violazione   amministrativa  e  l'uso  puo'  essere
consentito mediante autorizzazione amministrativa.";
    h) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 le parole: "di tre anni a decorrere dall'entrata in
vigore delle presenti norme." sono sostituite dalle seguenti: "del 31
dicembre 1996.";
    i) all'articolo 235 il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "  8.  Alle  macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al
capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e
delle  macchine  operatrici),  sia in merito alle caratteristiche che
alla  costruzione  ed omologazione, alla circolazione, alla revisione
ed   alla   targatura,   si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  del  presente articolo. Le omologazioni gia' rilasciate
entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel
presente   articolo   conservano,   ai   fini   della  immissione  in
circolazione  delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la
validita'  fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di
scadenza  temporale  questa  e' fissata al compimento del quinto anno
dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno
eccezione  le  motoagricole  di  cui  alle previgenti disposizioni in
materia,  che possono essere immesse in circolazione senza necessita'
dei  successivi  adeguamenti,  con  la classificazione prevista dalle
disposizioni  citate,  fino alla scadenza temporale dell'omologazione
del  tipo gia' concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1997. Per i
complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui
all'articolo  104,  comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  codice, si applicano le
disposizioni previgenti.".