IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere talune difficolta' insorte in sede di applicazione della recente normativa sull'erogazione ai gruppi parlamentari del Senato della Repubblica di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni del 21 aprile 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per le elezioni al Senato della Repubblica del 21 aprile 1996 hanno titolo a richiedere l'anticipazione, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266, i presidenti dei gruppi parlamentari ovvero, in alternativa, i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici indicati dagli stessi presidenti dei gruppi parlamentari, i cui componenti siano stati eletti nell'ambito di gruppi di candidati ai quali sia stato assegnato, nelle precedenti elezioni dello stesso Senato, il contributo per il rimborso delle spese elettorali previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonche' - per i candidati non collegati ad alcun gruppo e per i gruppi di candidati non rappresentati in Senato ma che abbiano partecipato alla ripartizione del contributo - i soggetti abilitati alla riscossione indicati nell'atto di presentazione delle candidature. Hanno altresi' titolo a richiedere la medesima anticipazione i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici, cui siano stati assegnati nelle precedenti elezioni contributi per il rimborso delle spese elettorali o che siano collegati a senatori iscritti al gruppo misto. 2. L'assegnazione dell'anticipazione ai presidenti dei gruppi parlamentari o ai rappresentanti legali di partiti o movimenti politici da essi indicati e ai rappresentanti di partiti collegati a senatori iscritti al gruppo misto avviene in proporzione ai voti conseguiti nelle precedenti elezioni dai senatori appartenenti a ciascun gruppo. A tale scopo si provvede suddividendo la meta' dell'importo del contributo gia' erogato per ciascuna regione nelle precedenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica - dedotte le anticipazioni di cui al comma 3 - per il totale dei voti conseguiti dai senatori componenti di detti gruppi e moltiplicando il risultato per il numero dei voti ottenuti da ciascun senatore componente del gruppo parlamentare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'assegnazione dell'anticipazione ai rappresentanti legali di partiti e movimenti politici, a gruppi di candidati o a candidati non collegati ad alcun gruppo, cui siano stati assegnati contributi per il rimborso delle spese elettorali nelle precedenti elezioni del Senato e purche' si presentino alle elezioni con il medesimo contrassegno, avviene suddividendo per la meta' tali contributi. 4. In nessun caso l'ammontare delle anticipazioni erogate a ciascun soggetto puo' superare, per ogni regione, la meta' del contributo attribuito nelle precedenti elezioni del Senato. 5. L'assegnazione dell'anticipazione avviene in base ad un apposito piano di ripartizione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato.