IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
prevede l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione
in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti
che svolgono abitualmente ancorche' non in via esclusiva, le
attivita' di cui all'art. 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo
unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonche' dei soggetti che svolgono l'attivita' di
incaricato alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11
giugno 1971, n. 426;
Visto l'art. 2, commi 27, 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n.
335, che disciplina i contenuti del connesso obbligo contributivo,
con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura
percentuale della relativa contribuzione, nonche' agli adempimenti
che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed
ai committenti dell'attivita' espletata;
Visto l'art. 2, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
stabilisce, per i soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai
commi 26 e seguenti del medesimo art. 2, l'applicazione esclusiva
delle disposizioni in materia di accesso e calcolo del trattamento
pensionistico previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i
lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995;
Visto l'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, il compito di definire l'assetto
organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo
di cui ai commi 26 e seguenti del medesimo art. 2, in base alla legge
9 marzo 1989, n. 88, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica
disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, che
differisce i termini di decorrenza dell'obbligo di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamenta in materia
contributiva;
Ritenuto che relativamente alla definizione del rapporto
assicurativo, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 2,
comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la disciplina di
tale rapporto si debba tener conto da una parte delle connotazioni di
specificita' delle attivita' considerate, spesso caratterizzate da
precarieta' e dalla esiguita' del reddito prodotto, e dall'altra
dell'esigenza di assicurare l'effettivita' della tutela ai soggetti
gia' in eta' avanzata rispetto alla soglia anagrafica di
determinazione della quiescenza lavorativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
Ritenuto di non poter accogliere il rilievo formulato dal predetto
consesso relativo alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, in
quanto il riferimento alla misura del 10 per cento non e' meramente
ripetitivo del disposto dell'art. 2, comma 29, della legge 8 agosto
1995, n. 335, ma concerne l'aliquota di computo di cui all'art. 1,
comma 8, della legge stessa;
Ritenuto, altresi', di non poter accogliere il rilievo avanzato
dall'Organo consultivo sulla disciplina della prosecuzione volontaria
di cui all'art. 5 in quanto tale disposizione regola, comunque, gli
effetti che l'obbligo contributivo disciplinato dal presente decreto
determina sul soggetto tenuto all'obbligo predetto che gia' sia stato
ammesso alla presecuzione volontaria presso diversa gestione
obbligatoria;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
eseguita con atto del 22 aprile 1996, n. 9PS/81059;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli iscritti alla
gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2,
comma 26, della predetta legge hanno diritto alla pensione di
vecchiaia, alla pensione di inabilita', all'assegno di invalidita' e
alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per la
gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali di cui
alla legge 2 agosto 1990, n. 233. I trattamenti sono liquidati con il
sistema contributivo e l'aliquota di computo, di cui all'art. 1,
comma 8, della predetta legge n. 335 del 1995, e' stabilita' nella
misura del 10 per cento.
2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti
per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarita'
di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della
medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui
alla legge n. 233 del 1990, nonche' delle gestioni previdenziali
obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla
liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreche'
in possesso del requisito di eta' di cui all'art. 1, comma 20, della
legge n. 335 del 1995.
3. I contributi versati nella gestione separata per periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della
gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La
liquidazione del supplemento puo' essere richiesta per la prima volta
quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione
e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del
precedente supplemento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' il seguente: "26. A decorrere dal 1
gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una
apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1
dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma
2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli
incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36
della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi
dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio,
limitatamente alla relativa attivita'".
- Il testo dell'art. 49, commi 1 e 2, lettera a), del
testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' il seguente:
"1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
c) del comma 3 dell'art. 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti
con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla
partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di
attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o
professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma
1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o
professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
e con retribuzione periodica prestabilita".
- Il testo dell'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426, e' il seguente:
"La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio
e' soggetta alle norme di cui al capo I della presente
legge.
Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a
domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle
autorita' di pubblica sicurezza competenti per territorio,
le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi
di natura penale. Analoga autorizzazione e' prescritta per
coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni,
dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di
propaganda commerciale effettuata a domicilio.
Le ditte interessate rilasciano un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli
effetti civili dell'attivita' delle stesse.
Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da
assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I
prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e,
qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere
sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.
Le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui ai
commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di
esecuzione della presente legge".
- Il testo dei commi 27, 28, e 29 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' il seguente:
"27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma
26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero
dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se
posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati
anche sotto forma di partecipazione agli utili per
prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono
tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel
quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello
770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei
redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da
b) a f), e nel comma 3 dell'art. 49 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla gestione separata di cui al comma
26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed
e' applicato sul reddito delle attivita' determinato con
gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i
contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si
riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto
un contributo di importo non inferiore a quello calcolato
sul minimale di reddito stabilito dall'art. 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione
annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da
accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
I contributi come sopra determinati sono attribuiti
temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a
concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo e'
adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro
sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del
comma 32".
- Il testo dell'art. 2, comma 31 della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' il seguente: "31. Ai soggetti tenuti
all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si
applicano esclusivamente le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e calcolo del trattamento
pensionistico previsti dalla presente legge per i
lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di
previdenza successivamente al 31 dicembre 1995".
- La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare) e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190
del 16 agosto 1995.
- Il testo dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' il seguente: "32. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e
funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di
cui ai commi 26 e seguenti e' definito, per quanto non
diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla
legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri
di adeguamento alla specifica disciplina, anche in
riferimento alla fase di prima applicazione. Sono
abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni
di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537".
- La legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 13 marzo 1989.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1 agosto 1994.
- La legge 2 agosto 1990, n. 233 "Riforma dei
trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto
1990.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri, prima della loro emanazione".
- Il testo dell'art. 4 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166,
e' il seguente:
"1. La decorrenza dell'obbligo di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' differita al 30
giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati o
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e al 1 aprile
1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette
forme, per gli stessi soggetti il termine per la
comunicazione di cui all'art. 2, comma 27, della citata
legge n. 335 del 1995, e' ulteriormente differito,
rispettivamente al 31 luglio 1996 e al 30 aprile 1996.
2. E' istituito, quale organo dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore
della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui
al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro
rappresentanti dei committenti, che contribuiscono alla
gestione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle rispettive
associazioni di categoria piu' rappresentative a livello
nazionale e da un rappresentante, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero del tesoro. Il presidente del Comitato e' eletto
dal Comitato stesso tra i propri membri. Il Comitato
amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi
compiti indicati nell'art. 36 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni ed integrazioni, e decide in
unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni. Fino
alla costituzione del predetto Comitato, da effettuarsi
entro il 30 giugno 1996, le sue funzioni sono esercitate da
un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
3. I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo di
cui all'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, fermo restando, l'obbligo
del versamento alla gestione separata di cui al comma 26
dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, del
contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi
netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli
accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai
committenti, in via definitiva, una percentuale nella
misura del 4 per cento dei corrispettivi lordi.
4. Il versamento di cui al comma 3 e' effettuato entro
il limite del massimale contributivo annuo di cui all'art.
2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, secondo le
modalita' stabilite dall'INPS, alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del
contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di
cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa all'anno precedente e dagli accertamenti
definitivi;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto
del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40
per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro
autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa all'anno precedente e dagli
accertamenti definitivi;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del
contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio
ed il 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Qualora all'atto della determinazione del saldo di
cui al comma 4, lettera c), risultano gia' versati all'INPS
somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al
comma 3, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come
acconto degli eventuali importi dovuti dai soggetti
assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza
e' restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione
degli interessi nella misura e secondo le modalita'
stabilite dall'art. 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto
devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per
l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione
alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1. Il
versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996
deve essere calcolato escludendo i ricavi relativi a
fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto
obbligo e riscosse in periodi successivi".
- Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' sopra riportato.
- Il testo dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' sopra riportato.
Note all'art. 1:
- Il testo di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' il seguente: "8. Ai fini della
determinazione del montante contributivo individuale si
applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi
che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi
contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta
su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso
di capitalizzazione".
- Il testo dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, e' il seguente: "L'assicurato cui sia stata liquidata
o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in
corso di liquidazione la pensione a carico di un
trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha
facolta' di chiedere la liquidazione di una pensione
supplementare in base ai contributi versati o accreditati
nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non
siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
Il diritto alla pensione supplementare e' subordinato
alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'eta'
stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme
dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido
ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636.
La pensione supplementare:
a) decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello
di presentazione della relativa domanda;
b) si determina applicando ai contributi di cui al
primo comma la percentuale indicata nel quarto comma del
precedente art. 4 e moltiplicando il risultante importo per
il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle
pensioni;
c) e' aumentata di un decimo del suo importo per ogni
figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite
dall'art. 12, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n.
218;
d) e' maggiorata ai sensi dell'art. 3 della precitata
legge n. 218.
I contributi versati successivamente alla decorrenza
della pensione supplementare danno diritto ai supplementi
di cui al precedente art. 4.
La pensione supplementare e gli eventuali successivi
supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e del
relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso
di morte del pensionato, secondo le norme della predetta
assicurazione.
In caso di morte di pensionato dei trattamenti di
previdenza indicati nel primo comma del presente articolo,
o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui
versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non
abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione autonoma
o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar
luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei
superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa,
danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da
calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta
che sarebbe spettata al dante causa.
Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare
diretta risultino versati altri contributi che non abbiano
dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini
della determinazione della pensione supplementare ai
superstiti.
E' abrogata ogni altra diversa disposizione in materia
di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di
previdenza indicate nel primo comma".
- Il testo dell'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' il seguente: "20. Il diritto alla
pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, si consegue al compimento del
cinquasettesimo anno di eta', a condizione che risultino
versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno
cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo
della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte
l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e
7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al
raggiungimento dell'anzianita' contributiva non inferiore a
40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo,
nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di
eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e
contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte
dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano
diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia
professionale in conseguenza del predetto evento e che si
trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3,
comma 6, compete una indennita' una tantum, pari
all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma
6, moltiplicato per il numero delle annualita' di
contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da
ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la
pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la
predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle
settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini
per il conseguimento dell'indennita'".