IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, che introduce  provvedimenti
organici per la ricostruzione e lo  sviluppo  dei  territori  colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980; 
  Vista la legge 27 marzo 1987, n. 120, recante  misure  urgenti  per
fronteggiare gli effetti di pubbliche calamita' e la  riapertura  dei
termini per la presentazione  di  domande  di  contributo  per  nuove
iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 32 della legge n. 
219/81; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, che  approva  il
testo unico delle  leggi  per  gli  interventi  nei  territori  della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi  sismici
del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982; 
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella  parte  in
cui dispone la soppressione del Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e
dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; 
  Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, nella parte in cui trasferisce al Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla  ricostruzione
dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli  eventi
sismici del 1980/1981 in relazione alle attivita' produttive; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  del  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica 31 maggio 1993, adottato di concerto con  il
Ministro dei lavori pubblici e con il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  che  trasferisce  le  funzioni  e  le
competenze di cui agli articoli 27 e 39 del  decreto  legislativo  30
marzo  1990,  n.  76,  svolte  dalla  gestione   separata   terremoto
costituita presso  la  soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del  Mezzogiorno  ai  sensi  dell'art.  13  della  legge  10
febbraio 1989, n. 48; 
  Visto il decreto del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato del 22 giugno 1993, che  individua  nella  Direzione
generale  della  produzione  industriale  l'ufficio  competente   per
l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del  citato  art.  12,
comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,
il quale, in caso di revoca dell'assegnazione del lotto e contestuale
dichiarazione di decadenza dai contributi previsti  all'art.  39  del
testo  unico  citato  in  precedenza,  dispone  che  il  lotto  e  il
contributo concesso  possono  essere  attribuiti  ad  altro  soggetto
idoneo sotto il  profilo  tecnico-economico,  con  preferenza  per  i
titolari di iniziativa in attivita' nella medesima area industriale; 
  Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,
che consente la cessione di lotti liberi, tuttora non assegnati o non
utilizzati; 
  Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1994, col  quale  e'  stato
istituito un Gruppo di lavoro, presieduto da un avvocato dello Stato,
cui fanno parte due tecnici designati dall'IPI (ex IASM)  -  Istituto
per la promozione industriale - e due tecnici designati dalla GEPI  -
Societa' di gestioni e partecipazioni industriali -  con  compiti  di
verifica della documentazione progettuale, di analisi dei progetti di
riconversione e dei soggetti proponenti  nonche'  di  verifica  della
validita' tecnico-economica delle singole iniziative proposte; 
  Visto l'art. 21, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1995,  n.  341,
dove  si  prevede  che  le  norme  attuative  per   disciplinare   la
riassegnazione e riutilizzazione dei  lotti  e  dei  contributi  sono
adottate con decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 30 novembre 1995; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 29 dicembre 1995 (n. 6078); 
                             A D O T T A 
                       il seguente regolamento 
recante norme concernenti la riattribuzione di lotti e contributi 
   gia'  concessi  di  cui  sia  stata  pronunciata  la  decadenza  e
   l'utilizzazione dei lotti liberi per nuovi insediamenti produttivi
   in attuazione dell'art. 2,  commi  4  e  5,  del  decreto-legge  5
   ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
   dicembre   1993,   n.   493,    concernente    disposizioni    per
   l'accelerazione degli investimenti nelle aree  colpite  da  eventi
   sismici di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n.  219,  e
   successive modificazioni: 
                               Art. 1. 
                     Programmi di riconversione 
  1. Al verificarsi di ciascuna delle ipotesi previste  dall'art.  2,
comma 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  398,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ed in ordine alle
quali sia intervenuta la perizia giurata sulla consistenza  economica
degli investimenti per impianti fissi realizzati, dalla quale  devono
desumersi sia la consistenza che  il  valore  attuale  dei  medesimi,
viene  indetta  apposita  gara  per  la  realizzazione  del  relativo
programma   di   riconversione   industriale,   ristrutturazione    o
riattivazione dell'impianto preesistente, con  specifico  riferimento
all'iniziativa in ordine alla quale sia  intervenuta  la  revoca  del
lotto e del contributo. 
  2.  L'ufficio  responsabile  della  gestione  separata   terremoto,
provvede alla pubblicazione dei relativi bandi di  gara,  recanti  le
modalita' di accesso alle provvidenze  ed  i  criteri  di  formazione
delle graduatorie, nonche' alla raccolta, protocollo ed archiviazione
delle  domande  pervenute  e  relativa  documentazione,   oltre   che
all'istruzione e all'adozione dei relativi provvedimenti. 
  3. Ad un apposito comitato nominato  dal  Ministro  dell'industria,
del   commercio   e   dell'artigianato   su   proposta   dell'ufficio
responsabile della gestione separata  terremoto,  e  composto  da  un
avvocato dello Stato, che  lo  presiede,  da  due  tecnici  designati
dall'I.P.I. - Istituto per la  promozione  industriale  -  e  da  due
tecnici  designati  dalla  G.E.P.I.  -   Societa'   di   gestione   e
partecipazioni industriali, e'  demandata  l'attivita'  di  studio  e
consultiva sui problemi applicativi della  presente  normativa  e,  a
richiesta del predetto ufficio responsabile della  gestione  separata
terremoto,    l'attivita'    di     valutazione     dei     requisiti
tecnico-imprenditoriali degli aspiranti  agli  incentivi  di  cui  ai
citati commi 4 e 5 dell'art. 2, del decreto legge 5 ottobre 1993,  n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
493, con le proposte ed i pareri di cui agli articoli seguenti. 
  4. L'ufficio responsabile della gestione separata terremoto puo' in
ogni momento avvalersi dei supporti tecnici dell'IPI  e  della  GEPI,
per l'acquisizione delle informazioni sulle  iniziative  decadute  da
riutilizzare,  l'attivita'  di  promozione  e  di   sensibilizzazione
generale e l'attivita' di monitoraggio attuativo del programma. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle  disposizoni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge 14 maggo 1981, n. 219,  di  conversione,  con
          modificazioni,  del  D.L.  19  marzo  1981,  n. 75 (recante
          ulteriori interventi in favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981,
          con  provvedimenti  organici  per  la  ricostruzione  e  lo
          sviluppo dei territori colpiti), e stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 25 del 18 maggio
          1981. Il testo vigente e' contenuto  nel  D.Lgs.  30  marzo
          1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori  della  Campania,  Basilicata, Puglia e Calabria,
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio  1981 e del marzo 1982), pubblicato nel supp. ord.
          n. 23 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86  del
          12 aprile 1990.
             -  La  legge  27 marzo 1987, n. 120, di conversione, con
          modificazioni, del D.L. 27  marzo  1987,  n.  120  (recante
          misure  urgenti  per fronteggiare l'emergenza nel comune di
          Senise ed in  altri  comuni  interessati  da  dissesto  nel
          territorio   e   nelle   zone   colpite   dalle  avversita'
          atmosferiche   del   gennaio  1987,  nonche'  provvedimenti
          relativi a pubbliche calamita'), e' stata pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 73 del 28 marzo
          1987.
             - Il testo vigente dell'art. 32 della  legge  14  maggio
          1981. n.  219, come risultante dall'art. 39 D.Lgs. 30 marzo
          1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori  della  Campania,  Basilicata, Puglia e Calabria,
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio 1981 e del marzo 1982), e' il seguente:
             "Art. 39 (Sviluppo industriale nelle zone disastrate). -
          1.   Le   aree   localizzate   nelle   zone  disastrate  ed
          individuate, ai sensi dell'art. 32 della  legge  14  maggio
          1981,  n.  219,  dalle  regioni  Basilicata e Campania sono
          infrastrutturate   e   destinate   ad    incentivare    gli
          insediamenti  industriali  di  piccola  e media dimensione,
          nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale.
             2. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione
          di nuovi stabilimenti industriali, con  investimenti  fissi
          fino  a  lire  24  miliardi  e  le  cui domande siano state
          presentate entro il  31  dicembre  1982,  sono  ammesse  al
          contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria.
             3.  La  misura del contributo di cui al comma precedente
          e' aggiornata nei limiti delle  somme  all'uopo  stanziate,
          sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo
          per   le   famiglie  di  operai  e  di  impiegati  rilevato
          dall'Istituto centrale di statistica  tra  il  31  dicembre
          1982  e  la  data  di  consegna  dell'area  destinata  alla
          realizzazione   dello   stabilimento   industriale.    Tale
          adeguamento  non e' dovuto sulle somme corrisposte a titolo
          di anticipazione. Il  limite  di  24  miliardi  di  cui  al
          precedente   comma   puo'  essere  superato  ai  soli  fini
          dell'indicato adeguamento.
             4. I lotti delle  aree  infrastrutturate  ai  sensi  del
          precedente comma 1 non assegnati alla data del 30 settembre
          1986,  sono  riservati  prioritariamente,  sulla base delle
          domande presentate a pena di decadenza entro il  30  giugno
          1987,  alle  nuove  iniziative industriali con investimenti
          fino a 50 miliardi, che intendono operare  nei  settori  da
          sviluppare  nel Mezzogiorno, individuati al punto 6 lettere
          o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), e at),  della
          delibera   adottata  dal  CIPI  in  data  16  luglio  1986,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192  del  20  agosto
          1986,  nonche'  a  quelle promosse da imprenditori operanti
          nell'ambito   della   stessa   provincia,   che   intendono
          realizzare  attivita'  indotte  dalle industrie localizzate
          nelle aree.
             5. Le iniziative di cui al  precedente  comma,  ritenute
          ammissibili   ma  non  realizzabili  in  quanto  esuberanti
          rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite,
          nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune  di  Senise,
          nelle  comunita'  montane  di  cui  facciano  parte  comuni
          disastrati, secondo il programma di localizzazione definito
          dalle regioni Campania e Basilicata e  trasmesso  ai  sensi
          del successivo comma 12.
            6.  L'area  industriale  di  Calaggio,  individuata dalla
          regione Campania e'  ampliata  nel  versante  pugliese.  La
          regione  Puglia individua all'interno dei comuni confinanti
          con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area
          industriale del comune di Campagna, riconosciuto disastrato
          ai sensi del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  del  14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 256 del 17  settembre  1983,  localizzata  nel
          comprensorio    industriale   dello   stesso   comune,   e'
          individuata dal consorzio per lo  sviluppo  industriale  di
          Salerno.
             7. All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le
          aree  di  cui  al  precedente  comma si provvede secondo le
          disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che  si
          insediano  nelle  nuove  aree  di  Calaggio  e  di Campagna
          beneficiano dei contributi e delle procedure  previste  nel
          presente articolo.
             8.  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel
          Mezzogiorno determina con  proprio  decreto,  le  eventuali
          modifiche  o  integrazioni  ai  criteri  e  alle  modalita'
          fissate per l'attuazione del precedente comma.
             9. Al fine di agevolare l'insediamento  di  strutture  a
          servizio  delle accresciute esigenze sociali e' concesso un
          contributo in conto capitale nella misura del 60 per  cento
          per  importi  di  spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40
          per  cento  per   importi   superiori   in   favore   degli
          imprenditori  che  realizzino  investimenti nei comuni sedi
          delle  aree  industriali  realizzate  in   attuazione   del
          presente  articolo,  in  quelli dichiarati disastrati con i
          decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  indicati
          nell'art.  1,  lettera  a),  nonche'  in  quelli gravemente
          danneggiati  ad   essi   confinanti.   Il   contributo   e'
          commisurato  alla  spesa per investimenti fissi, macchinari
          ed attrezzature e sulle relative domande  presentate  entro
          il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma
          12.   Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di
          attuazione.
             10. La regione competente esprime parere  sulle  domande
          di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro
          trenta  giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere
          se non espresso nei termini indicato.
             11. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei
          precedenti commi non potra' protrarsi, a pena di  decadenza
          dal  contributo,  oltre  diciotto  mesi  dalla  data  della
          concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle
          somme e' effettuata dall'intendenza di  finanza  competente
          per  territorio secondo le modalita' prescritte nell'art. 2
          del regio decreto 14 aprile 1910,  n.    639.  Le  medesime
          modalita'  si  applicano  per il recupero dei contributi di
          cui al presente articolo e al  precedente  art.  27  ed  il
          diritto  alla  restituzione  dei contributi e' preferito ad
          ogni  altro  titolo  di  prelazione  da   qualsiasi   causa
          derivante,   ad  eccezione  del  privilegio  per  spese  di
          giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
             12.  Al  30  giugno   1989   cessa   l'efficacia   della
          disposizione  di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge
          27 febbraio 1982, n.  57,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogata con
          l'art.  13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. A
          partire dal 1  luglio  1989  l'istruttoria  delle  pratiche
          relative  al  presente articolo segue l'iter e le modalita'
          previste  dalla  legge  1  marzo  1986,  n.  64.  I  poteri
          ispettivi   e   di  controllo,  gia'  di  competenza  della
          struttura speciale per le aree terremotate, sono  affidati,
          sempre  a  datare  dal  1  luglio 1989, al Ministro per gli
          interventi  straordinari   nel   Mezzogiorno.   Nell'ambito
          dell'istruttoria  le  regioni Campania, Basilicata e Puglia
          esprimono  parere  di  conformita'  sulla   localizzazione,
          impatto   ambientale  e  compatibilita'  in  rapporto  alla
          programmazione regionale.  Ai  fini  dell'applicazione  del
          presente  comma,  gli  interventi in corso di realizzazione
          alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali  risulta
          esaurita   la   fase  istruttoria,  sono  disciplinati  con
          provvedimento del Ministro per gli interventi  straordinari
          nel  Mezzogiorno  diretto ad assicurare, mediante l'ufficio
          speciale di cui al precedente art. 5, la continuita'  delle
          attivita'  in  corso,  secondo  le modalita' e le precedure
          previste nei provvedimenti concessivi o di affidamento, per
          il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre  il
          28  febbraio  1991.  A decorrere dal 1 marzo 1991 l'Agenzia
          per la promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno  subentra
          in  tutti  i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli
          con  gli  organismi   di   supporto   instaurati   per   la
          realizzazione  degli  interventi,  che  completa secondo le
          indicate modalita' e  procedure;  le  disponibilita'  delle
          contabilita'  speciali  affluiscono  all'apposita  gestione
          separata,  istituita  presso  la  stessa  Agenzia  per  gli
          interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa
          e  contabile  e fa capo, per i completamenti, al presidente
          dell'Agenzia.
             13. La disposizione di cui al  precedente  comma  12  si
          applica   anche  alla  realizzazione  delle  infrastrutture
          esterne funzionalmente necessarie per la piena  fruibilita'
          delle aree industriali.
             14.  Le  imprese  trasferite o loro consorzi ubicati nei
          comuni disastrati  e  da  delocalizzare  nell'ambito  dello
          stesso   comune  hanno  titolo  ai  contributi  di  cui  al
          precedente comma 2.
             15. L'agevolazione fiscale prevista  dall'art.  105  del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato con l'art.
          14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, limitatamente
          alle imprese che si costituiscono in forma  societaria  per
          la  realizzazione  di  nuove iniziative produttive ai sensi
          del presente articolo decorre dalla data di emanazione  del
          decreto  di  ammissione  ai  benefici previsti dallo stesso
          articolo.
             16.  A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese
          beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo,
          ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per
          cento della manodopera di cui abbisognano.
             17.  Esse  sono  tenute  ad  effettuare  con   richiesta
          numerica  il 50 per cento delle assunzioni con contratto di
          formazione e lavoro relative a qualifiche per le  quali  e'
          prevista dalla legge la richiesta numerica.
             18.  Le  predette  imprese sono escluse dal saldo finale
          dei contributi dei quali sono  beneficiarie  ai  sensi  del
          presente  articolo  nel caso in cui violino la disposizione
          del precedente comma".
             - Il D.Lgs. 30 marzo 1990,  n.  76  (Testo  unico  delle
          leggi  per  gli  interventi  nei  territori della Campania,
          Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici
          del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982),  e'
          stato  pubblicato  nel  supp.  ord.    n.  23 alla Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1990. Tale
          testo  unico  contiene  anche  il   testo   vigente   delle
          disposizioni di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.
             -  Il testo del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, coordinato
          con la legge di conversione 19 dicembre 1992,  n.  488,  e'
          stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
          - n. 299 del 21 dicembre 1992.
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  12,  comma  1,  del
          D.Lgs.  3  aprile  1993, n. 96 (Trasferimento dei soppressi
          Dipartimento   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
          Mezzogiorno, in  attuazione  dell'art.  3  della  legge  19
          dicembre  1992,  n.  488),  contenente norme sulla gestione
          speciale per il terremoto:
             "Art.  12  (Gestione  speciale  per   il   terremoto   e
          interventi per l'occupazione giovanile). - 1. Le competenze
          e  le  funzioni  svolte,  secondo la normativa vigente, dal
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          dai  soppressi  organismi  per l'intervento straordinario e
          dall'Ufficio speciale per  il  terremoto,  in  ordine  alla
          ricostruzione  dei  territori  colpiti dagli eventi sismici
          del 1980/1981, sono  attribuite  al  Ministero  dei  lavori
          pubblici,   per  il  settore  residenziale  e  delle  opere
          pubbliche, e al Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato,    per   il   settore   delle   attivita'
          produttive".
             - Per il titolo del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76,  e  per
          il  testo  dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
          come risultante dall'art.  39  del  testo  unico  contenuto
          nello  stesso D.Lgs, vedi sopra. Il testo vigente dell'art.
          21 della legge citata, come  risultante  dall'art.  27  del
          testo unico, e' il seguente:
             "Art. 27 (Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti
          industriali).  -  1.  Alle  imprese  industriali  che hanno
          impianti nelle regioni di cui all'art. 1  e'  concesso,  in
          base  a  domanda  presentata  entro il 31 dicembre 1982, un
          contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla
          riparazione  o  ricostruzione degli stabilimenti e di tutte
          le attrezzature e degli insediamenti strumentali  necessari
          allo  svolgimento  della  attivita' produttiva, distrutti o
          danneggiati a seguito del sisma.
             2. Il contributo di cui al comma  precedente  e'  esteso
          alle  spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento
          funzionale degli stabilimenti  nonche'  a  quelle  relative
          all'acquisto  del  terreno nello stesso comune qualora, per
          ragioni sismiche o di vincoli  urbanistico-ambientali,  non
          sia possibile la ricostruzione in loco.
             3.  Il  contributo  di  cui  ai  precedenti  commi  deve
          intendersi commisurato alla spesa effettivamente  sostenuta
          per   l'attivita'  di  riparazione  o  ricostruzione  degli
          stabilimenti,  nonche'  al  miglioramento  ed   adeguamento
          funzionale degli stabilimenti stessi.
             4.  Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere
          concesso anche  in  favore  di  imprenditori  che  rilevino
          aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano
          cessato  l'attivita'  nel  periodo  intercorrente tra il 23
          novembre 1980 e il 31 maggio  1986,  a  condizione  che  le
          domande di contributo siano state presentate nei termini di
          legge.
             5.  E'  consentita  per le iniziative di cui al presente
          articolo,  e  nei  limiti  del  contributo   previsto,   la
          riconversione  industriale  degli  stabilimenti distrutti o
          danneggiati.
             6. Ferma restando la competenza per le domande  definite
          alla   data  del  4  novembre  1986,  alla  concessione  ed
          erogazione dei contributi  alle  piccole  e  medie  imprese
          industriali danneggiate dagli eventi sismici, con un numero
          di  addetti  non  superiore  a  trenta unita' e che abbiano
          presentato domanda entro il 20 gennaio  1988,  provvede  il
          presidente  della  giunta regionale secondo le modalita' di
          cui al successivo art. 28.
             7.  La  destinazione  delle   aree   di   sedime   degli
          stabilimenti  ammessi alla delocalizzazione e' regolata con
          convenzione da stipularsi con il comune ed e'  vincolata  a
          soddisfare  esigenze  produttive, sociali o pubbliche. Tale
          disposizione si  applica  anche  alle  aree  relative  alla
          delocalizzazione in corso alla data del 27 gennaio 1987.
             8.   La  convenzione  di  cui  al  precedente  comma  e'
          deliberata dal consiglio comunale sulla  base  di  apposita
          convenzione tipo.
             9.  Agli  interventi  previsti  nel presente articolo si
          applicano le  disposizioni  di  cui  al  terz'ultimo  comma
          dell'art.  19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonche'
          quelle contenute nel successivo art.  39, comma 12".
             - Per il testo dell'art.  12,  comma  1,  del  D.Lgs.  3
          aprile 1993, n.  96, vedi sopra.
             - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 5, del D.L. 5
          ottobre  1993,  n.  398,  convertito dalla legge 4 dicembre
          1993, n. 493: "5. In caso di revoca  dell'assegnazione  del
          lotto   con  contestuale  dichiarazione  di  decadenza  dai
          contributi  previsti  all'art. 39 del testo unico approvato
          con decreto legislativo  30  marzo  1990,  n.  76,  per  la
          mancata   osservanza   delle   condizioni   contenute   nel
          disciplinare di  concessione,  il  lotto  e  il  contributo
          concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo
          sotto  il  profilo  tecnico-economico, con preferenza per i
          titolari di iniziative in attivita' nell'area  industriale.
          Le  opere  e  gli  impianti  eventualmente  realizzati  dal
          soggetto decaduto saranno valutati sulla  base  di  perizia
          giurata  dei  lavori  eseguiti e della spesa effettivamente
          sostenuta,  da  redigersi  a  cura  di  tecnico   abilitato
          designato   da   parte   del   presidente   del   tribunale
          territorialmente competente,  che  curera'  il  reperimento
          della  documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di
          finanza".
             - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 4, del D.L. 5
          ottobre  1993,  n.  398,  coordinato  con   la   legge   di
          conversione 4 dicembre 1993, n. 493:
          "4.  I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art.
          39 del testo unico approvato  con  decreto  legislativo  30
          marzo  1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati
          da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono  ceduti
          per    l'ampliamento    di    iniziative   gia'   insediate
          nell'agglomerato   industriale,   a   condizione   che   le
          iniziative  stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti
          nel progetto originario  e  che  l'ampliamento  programmato
          determini  ulteriori  incrementi dei livelli occupazionali.
          La disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica
          anche  alle  iniziative  di cui all'art. 39 del testo unico
          approvato con decreto legislativo 30  marzo  1990,  n.  76,
          localizzate  nei  piani  di  insediamento produttivo di cui
          all'art. 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico.
          Il prezzo di cessione del lotto e'  determinato  in  misura
          pari  al  costo  sostenuto  o  da sostenere per l'esproprio
          nonche' per le relative opere di urbanizzazione primaria  e
          secondaria  e,  comunque,  in misura non superiore a quanto
          previsto dall'articolo 5-bis del  decreto-legge  11  luglio
          1992,  n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni".
             - Si trascrive il testo dell'art. 21, comma 3, del  D.L.
          23  giugno  1995,  n.  244, convertito dalla legge 8 agosto
          1995, n. 341: "3. Per le esigenze connesse al  recupero  in
          via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze,
          rimasti  inutilizzati  o  la  cui  assegnazione  sia  stata
          revocata,  ai  sensi  dell'art.  2,  commi  4  e   5,   del
          decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con  lo
          stesso   procedimento   ivi  previsto,  il  presidente  del
          tribunale territorialmente  competente  dispone  anche,  su
          richiesta  del  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato, l'immediata redazione  di  uno  stato  di
          consistenza  e  l'inventario  dei  mobili rinvenuti, previa
          comunicazione al concessionario decaduto della data in  cui
          sara'  redatto  l'inventario.  Ove  entro  dieci giorni dal
          termine delle operazioni non siano stati asportati  i  beni
          mobili   non   di  pertinenza  degli  impianti,  lo  stesso
          presidente del tribunale dispone per  la  loro  custodia  e
          restituzione  agli  aventi  diritto.    Successivamente  il
          prefetto puo' autorizzare l'immissione  parziale  o  totale
          nel  lotto  del  nuovo  assegnatario  o  di  un  incaricato
          dell'amministrazione.  Le  spese  del  procedimento   fanno
          carico  all'apposita  sezione  del fondo di cui all'art. 4,
          comma  8,  del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.   32,
          convertito  dalla  legge  7  aprile  1995, n. 104. Le norme
          attuative   per   disciplinare    la    riassegnazione    e
          riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono emanate con
          apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



    
          Nota all'art. 1: 
             - Per il testo dell'art. 2, comma 5, del D.L. 5  ottobre
          1993, n. 398, convertito dalla legge 4  dicembre  1993,  n.
          493, vedi in nota alle premesse.