IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, che introduce provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980; Vista la legge 27 marzo 1987, n. 120, recante misure urgenti per fronteggiare gli effetti di pubbliche calamita' e la riapertura dei termini per la presentazione di domande di contributo per nuove iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 32 della legge n. 219/81; Visto il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, che approva il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella parte in cui dispone la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nella parte in cui trasferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981 in relazione alle attivita' produttive; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1993, adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che trasferisce le funzioni e le competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 giugno 1993, che individua nella Direzione generale della produzione industriale l'ufficio competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993; Visto l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il quale, in caso di revoca dell'assegnazione del lotto e contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art. 39 del testo unico citato in precedenza, dispone che il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziativa in attivita' nella medesima area industriale; Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, che consente la cessione di lotti liberi, tuttora non assegnati o non utilizzati; Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1994, col quale e' stato istituito un Gruppo di lavoro, presieduto da un avvocato dello Stato, cui fanno parte due tecnici designati dall'IPI (ex IASM) - Istituto per la promozione industriale - e due tecnici designati dalla GEPI - Societa' di gestioni e partecipazioni industriali - con compiti di verifica della documentazione progettuale, di analisi dei progetti di riconversione e dei soggetti proponenti nonche' di verifica della validita' tecnico-economica delle singole iniziative proposte; Visto l'art. 21, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dove si prevede che le norme attuative per disciplinare la riassegnazione e riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 30 novembre 1995; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1995 (n. 6078); A D O T T A il seguente regolamento recante norme concernenti la riattribuzione di lotti e contributi gia' concessi di cui sia stata pronunciata la decadenza e l'utilizzazione dei lotti liberi per nuovi insediamenti produttivi in attuazione dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, concernente disposizioni per l'accelerazione degli investimenti nelle aree colpite da eventi sismici di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni: Art. 1. Programmi di riconversione 1. Al verificarsi di ciascuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ed in ordine alle quali sia intervenuta la perizia giurata sulla consistenza economica degli investimenti per impianti fissi realizzati, dalla quale devono desumersi sia la consistenza che il valore attuale dei medesimi, viene indetta apposita gara per la realizzazione del relativo programma di riconversione industriale, ristrutturazione o riattivazione dell'impianto preesistente, con specifico riferimento all'iniziativa in ordine alla quale sia intervenuta la revoca del lotto e del contributo. 2. L'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, provvede alla pubblicazione dei relativi bandi di gara, recanti le modalita' di accesso alle provvidenze ed i criteri di formazione delle graduatorie, nonche' alla raccolta, protocollo ed archiviazione delle domande pervenute e relativa documentazione, oltre che all'istruzione e all'adozione dei relativi provvedimenti. 3. Ad un apposito comitato nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, e composto da un avvocato dello Stato, che lo presiede, da due tecnici designati dall'I.P.I. - Istituto per la promozione industriale - e da due tecnici designati dalla G.E.P.I. - Societa' di gestione e partecipazioni industriali, e' demandata l'attivita' di studio e consultiva sui problemi applicativi della presente normativa e, a richiesta del predetto ufficio responsabile della gestione separata terremoto, l'attivita' di valutazione dei requisiti tecnico-imprenditoriali degli aspiranti agli incentivi di cui ai citati commi 4 e 5 dell'art. 2, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con le proposte ed i pareri di cui agli articoli seguenti. 4. L'ufficio responsabile della gestione separata terremoto puo' in ogni momento avvalersi dei supporti tecnici dell'IPI e della GEPI, per l'acquisizione delle informazioni sulle iniziative decadute da riutilizzare, l'attivita' di promozione e di sensibilizzazione generale e l'attivita' di monitoraggio attuativo del programma.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizoni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 14 maggo 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75 (recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, con provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), e stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 18 maggio 1981. Il testo vigente e' contenuto nel D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), pubblicato nel supp. ord. n. 23 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1990. - La legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 marzo 1987, n. 120 (recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto nel territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita'), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1987. - Il testo vigente dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981. n. 219, come risultante dall'art. 39 D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), e' il seguente: "Art. 39 (Sviluppo industriale nelle zone disastrate). - 1. Le aree localizzate nelle zone disastrate ed individuate, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle regioni Basilicata e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale. 2. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria. 3. La misura del contributo di cui al comma precedente e' aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non e' dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma puo' essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento. 4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6 lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, nonche' a quelle promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attivita' indotte dalle industrie localizzate nelle aree. 5. Le iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunita' montane di cui facciano parte comuni disastrati, secondo il programma di localizzazione definito dalle regioni Campania e Basilicata e trasmesso ai sensi del successivo comma 12. 6. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania e' ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individua all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area industriale del comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983, localizzata nel comprensorio industriale dello stesso comune, e' individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno. 7. All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al precedente comma si provvede secondo le disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che si insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna beneficiano dei contributi e delle procedure previste nel presente articolo. 8. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto, le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle modalita' fissate per l'attuazione del precedente comma. 9. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali e' concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino investimenti nei comuni sedi delle aree industriali realizzate in attuazione del presente articolo, in quelli dichiarati disastrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'art. 1, lettera a), nonche' in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo e' commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e sulle relative domande presentate entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di attuazione. 10. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nei termini indicato. 11. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potra' protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme e' effettuata dall'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalita' prescritte nell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le medesime modalita' si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente art. 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. 12. Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogata con l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. A partire dal 1 luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo segue l'iter e le modalita' previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, gia' di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1 luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformita' sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilita' in rapporto alla programmazione regionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi in corso di realizzazione alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali risulta esaurita la fase istruttoria, sono disciplinati con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno diretto ad assicurare, mediante l'ufficio speciale di cui al precedente art. 5, la continuita' delle attivita' in corso, secondo le modalita' e le precedure previste nei provvedimenti concessivi o di affidamento, per il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1991. A decorrere dal 1 marzo 1991 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli con gli organismi di supporto instaurati per la realizzazione degli interventi, che completa secondo le indicate modalita' e procedure; le disponibilita' delle contabilita' speciali affluiscono all'apposita gestione separata, istituita presso la stessa Agenzia per gli interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa e contabile e fa capo, per i completamenti, al presidente dell'Agenzia. 13. La disposizione di cui al precedente comma 12 si applica anche alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilita' delle aree industriali. 14. Le imprese trasferite o loro consorzi ubicati nei comuni disastrati e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui al precedente comma 2. 15. L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato con l'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi del presente articolo decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo. 16. A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano. 17. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali e' prevista dalla legge la richiesta numerica. 18. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma". - Il D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), e' stato pubblicato nel supp. ord. n. 23 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1990. Tale testo unico contiene anche il testo vigente delle disposizioni di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. - Il testo del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992. - Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), contenente norme sulla gestione speciale per il terremoto: "Art. 12 (Gestione speciale per il terremoto e interventi per l'occupazione giovanile). - 1. Le competenze e le funzioni svolte, secondo la normativa vigente, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai soppressi organismi per l'intervento straordinario e dall'Ufficio speciale per il terremoto, in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, per il settore residenziale e delle opere pubbliche, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore delle attivita' produttive". - Per il titolo del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, e per il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come risultante dall'art. 39 del testo unico contenuto nello stesso D.Lgs, vedi sopra. Il testo vigente dell'art. 21 della legge citata, come risultante dall'art. 27 del testo unico, e' il seguente: "Art. 27 (Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali). - 1. Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni di cui all'art. 1 e' concesso, in base a domanda presentata entro il 31 dicembre 1982, un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari allo svolgimento della attivita' produttiva, distrutti o danneggiati a seguito del sisma. 2. Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco. 3. Il contributo di cui ai precedenti commi deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attivita' di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti, nonche' al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi. 4. Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere concesso anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attivita' nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge. 5. E' consentita per le iniziative di cui al presente articolo, e nei limiti del contributo previsto, la riconversione industriale degli stabilimenti distrutti o danneggiati. 6. Ferma restando la competenza per le domande definite alla data del 4 novembre 1986, alla concessione ed erogazione dei contributi alle piccole e medie imprese industriali danneggiate dagli eventi sismici, con un numero di addetti non superiore a trenta unita' e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988, provvede il presidente della giunta regionale secondo le modalita' di cui al successivo art. 28. 7. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione e' regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed e' vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali o pubbliche. Tale disposizione si applica anche alle aree relative alla delocalizzazione in corso alla data del 27 gennaio 1987. 8. La convenzione di cui al precedente comma e' deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo. 9. Agli interventi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonche' quelle contenute nel successivo art. 39, comma 12". - Per il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, vedi sopra. - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 5, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493: "5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attivita' nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curera' il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza". - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 4, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493: "4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative gia' insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto e' determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio nonche' per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni". - Si trascrive il testo dell'art. 21, comma 3, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341: "3. Per le esigenze connesse al recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con lo stesso procedimento ivi previsto, il presidente del tribunale territorialmente competente dispone anche, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'immediata redazione di uno stato di consistenza e l'inventario dei mobili rinvenuti, previa comunicazione al concessionario decaduto della data in cui sara' redatto l'inventario. Ove entro dieci giorni dal termine delle operazioni non siano stati asportati i beni mobili non di pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale dispone per la loro custodia e restituzione agli aventi diritto. Successivamente il prefetto puo' autorizzare l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo assegnatario o di un incaricato dell'amministrazione. Le spese del procedimento fanno carico all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Le norme attuative per disciplinare la riassegnazione e riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono emanate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2, comma 5, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, vedi in nota alle premesse.