IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
   Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il
pieno   ed  efficace  funzionamento  dei  commissariati  del  Governo
nell'espletamento  delle  numerose  e delicate incombenze affidate ai
predetti  organi,  nonche'  di  ridurre i contingenti di personale di
altre  amministrazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 1996;
   Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri  dell'interno  e  del  tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
   1.  I  commi  4,  5,  6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13
febbraio  1993,  n.  40,  come  integrato  dal decreto legislativo 10
novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:
   "  4.  La  commissione  e' presieduta dal commissario del Governo,
ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla
lettera b) di grado piu' elevato ed e' composta:
     a) da un magistrato della Corte dei conti;
     b)  da  tre  funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui
uno  con  qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  uno  appartenente ai ruoli della dirigenza
dell'amministrazione   civile   del  Ministero  dell'interno  ed  uno
appartenente  ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria
generale  dello  Stato.  A  parita' di grado le funzioni vicarie sono
affidate  al  dirigente  dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
     c)  da  un  esperto,  scelto  in una terna di nomi designata dal
consiglio  regionale  fra  docenti  universitari  di ruolo in materie
giuridico-amministrative,  avvocati,  anche  dello  Stato, funzionari
statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di
un comune della regione.
    5.  I  componenti  della  commissione  di cui alla lettera b) del
comma  4  sono  collocati,  in  posizione  di  fuori ruolo, presso la
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  per  le  esigenze  della
commissione  stessa.  Compatibilmente con gli impegni connessi con il
funzionamento  delle  commissioni,  ai  predetti  funzionari  possono
essere   assegnati,  previo  assenso  del  Ministro  per  gli  affari
regionali, altri compiti.
    6.  Le  funzioni  vicarie  di cui all'articolo 13, comma 5, della
legge  23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado
piu' elevato in servizio presso il commissariato del Governo".
   2.  Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio
1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993,
n.  479,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Al fine di
garantire  il  regolare  svolgimento  dei  lavori  della  commissione
statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il
personale  in  servizio  presso  il  commissariato  del  Governo  con
qualifica  dirigenziale,  un membro supplente, scelto nelle categorie
di  cui alla lettera b) del comma 4, con il compito di sostituire uno
dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento".
   3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.