IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per il personale del settore sanitario, al fine di
garantire la piena efficienza e funzionalita' dei servizi
dirigenziali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche' per
finanziare le borse di studio dei medici specializzandi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali
1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di
emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, ed
alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina
generale, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di
guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio
1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con
il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarita'
delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono
provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni
potranno altresi' utilizzare, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle
carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello
Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie
norme.
2. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del
Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti
quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai
medici che hanno superato il corso di formazione specifica in
medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene
riconosciuto un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.