IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  l'adeguamento  degli  organici  e il potenziamento
delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per
razionalizzare   l'impiego   del   relativo   personale  nei  servizi
d'istituto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita', per
la  funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali,  del  tesoro e del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  del  lavoro e della
previdenza sociale;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
              Incremento e ripianamento degli organici
  1.  Per  fronteggiare  le esigenze del servizio operativo del Corpo
nazionale  dei  vigili del fuoco il relativo organico e' aumentato di
552    unita',   ripartite   nei   profili   professionali   indicati
nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.
  2.   Alla   copertura   delle   vacanze  di  organico  nel  profilo
professionale  di  vigile  del  fuoco  conseguenti all'attuazione del
comma  1 si provvede, per il 50 per cento dei posti recati in aumento
e  per  quelli  che  si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1997,
mediante  utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a
588  posti,  indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 55
del  13  luglio  1993.  Alla  copertura del restante 50 per cento dei
posti  si  provvede  mediante  concorso pubblico per esami da bandire
entro  il  31 dicembre 1996, riservando una quota non superiore al 25
per  cento di detti posti ai vigili iscritti nei quadri del personale
volontario  che,  alla  data  del  bando,  abbiano  prestato servizio
temporaneo  per  non  meno  di  80  giorni,  fermi restando gli altri
requisiti  previsti  per l'accesso al profilo professionale di vigile
del fuoco.
  3.  Per  assicurare  la  continuita'  del  reclutamento  nei  ruoli
dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
il  Ministero  dell'interno  e' autorizzato a bandire, fatte salve le
riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la
copertura  dei  posti  che  si rendono disponibili a decorrere dal 31
dicembre  dell'anno  successivo  a quello di pubblicazione di ciascun
bando.  La  graduatoria  dei  candidati  risultati idonei puo' essere
utilizzata,  ai  fini  del  reclutamento, fino all'approvazione della
graduatoria   relativa   ai  candidati  del  concorso  successivo  e,
comunque,  per non oltre tre anni. Le disposizioni del presente comma
si applicano a decorrere dall'approvazione della graduatoria relativa
al concorso da bandire a norma del comma 2.
  4. Alla copertura dei posti nei profili professionali dell'area del
supporto   amministrativo  contabile  indicati  nella  tabella  1  si
provvede secondo l'ordine di priorita' di seguito stabilito, mediante
inquadramento  a domanda da presentare nel termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
    a)  del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28
ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni;
    b)  del personale gia' appartenente ai ruoli dell'amministrazione
dell'interno  che,  per  effetto  di  disposizioni  legislative,  sia
transitato nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato;
    c)  del  personale  appartenente alle amministrazioni dello Stato
anche  ad  ordinamento  autonomo  che, nel quinquennio antecedente la
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, abbia prestato
servizio  presso  uffici  dipendenti  dal  Ministero  dell'interno in
posizione  di comando per un periodo continuativo non inferiore ad un
anno.
  5.  L'inquadramento  di  cui al comma 4 e' disposto con decreto del
Ministro  dell'interno  fino  a  concorrenza  dei posti da coprire in
ciascun  profilo  professionale, sulla base della maggiore anzianita'
di servizio o di comando posseduta alla data di entrata in vigore del
presente decreto.