IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  riequilibrare la grave situazione gestionale della
Cassa ufficiali dell'Esercito;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 la Cassa ufficiali dell'Esercito,
ente  di diritto pubblico avente autonomia amministrativo-contabile e
sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministro  della difesa, gestisce il
Fondo  previdenziale  integrativo  ufficiali dell'Esercito costituito
dalla  fusione  dei  patrimoni afferenti l'indennita' supplementare e
l'assegno  speciale,  di  cui  rispettivamente alle leggi 29 dicembre
1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371.
  2.  A decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 1996, la ritenuta
in  conto  entrata Cassa ufficiali dell'Esercito e' determinata nella
misura  del  4  per  cento  dell'80  per  cento dello stipendio annuo
comprendente  la  tredicesima  mensilita'. Con successivo decreto del
Ministro  della  difesa,  sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi
entro  il  31  gennaio  di ciascun anno, su proposta del consiglio di
amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinati
le  modalita' ed i tempi di erogazione dell'indennita' supplementare,
nonche'  le  misure  dell'assegno speciale, tenuto conto dei proventi
delle  rendite  patrimoniali  della  Cassa  e  delle previsioni delle
cessazioni  dal  servizio  del  personale,  anche  in  relazione alla
normativa al momento vigente.
  3. Le procedure giudiziali, anche esecutive, in corso alla data del
13  febbraio  1996  e tuttora pendenti sono sospese fino al 31 luglio
1996; le udienze eventualmente fissate entro tale data sono differite
di  ufficio  ad  epoca  successiva  al 31 luglio 1996. Resta ferma la
pignorabilita'  dei  beni  in proprieta' o in titolarita' della Cassa
ufficiali  dell'Esercito  e  restano  salvi gli effetti degli atti di
esecuzione  gia' compiuti. La Cassa ufficiali dell'Esercito si avvale
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.