IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, concernente  la  disciplina
igienico-sanitaria  della produzione e del commercio della birra e in
particolare l'art. 4, comma 1, lettera e);
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive  modificazioni,
concernente  la  disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande e in particolare l'art. 7;
  Considerato che l'impiego di  batteri  lattici  nell'acidificazione
del  mosto  destinato  alla produzione della birra esercita sul piano
tecnologico  azione  favorevole  sull'aspetto,  sul  gusto  e   sulla
stabilita' della birra;
  Considerato  che  tale  tecnica  e'  da  tempo  in  uso  nei  Paesi
dell'Unione europea maggiormente produttori di birra;
  Ravvisata l'opportunita' di consentire anche in Italia l'impiego di
batteri  lattici  nell'acidificazione  del   mosto   destinato   alla
produzione della birra;
  Visti  i  pareri  espressi  dal  Ministero  delle risorse agricole,
alimentari e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dal Ministero delle finanze;
  Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in  data
16 dicembre 1994 e in data 14 aprile 1995;
  Considerato   che  appare  necessario  che  i  batteri  lattici  da
impiegare   nell'acidificazione   del   mosto    abbiano    requisiti
igienico-sanitari che ne garantiscano la sicurezza d'uso;
  Considerato   che   i   batteri   lattici,   per   poter  esplicare
efficacemente  l'azione  fermentatrice  ad  essi  richiesta,   devono
presentare   una  elevata  attivita'  per  il  periodo  di  validita'
commerciale  a  loro  assegnato  dal  produttore  in  funzione  delle
condizioni di conservazione;
  Considerato  che  il  rispetto  dei  requisiti richiesti ai batteri
lattici  puo'  essere  garantito  solamente  da  stabilimenti  o   da
laboratori  di  preparazione  e  di confezionamento che dispongono di
idonee strutture per la preparazione e per il controllo degli  stessi
prima della loro immissione in commercio;
  Visti  i decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e 3 marzo 1993, n.
92, e  loro  successive  modificazioni,  concernenti  rispettivamente
l'impiego  confinato  di  microrganismi  geneticamente  modificati  e
l'emissione  deliberata  nell'ambiente  di  organismi   geneticamente
modificati;
  Visti  i  pareri  espressi dal Consiglio superiore di sanita' nelle
sedute del 7 settembre 1994, del 10 maggio  1995  e  del  17  gennaio
1996;
  Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai
sensi  degli  articoli  11  e  12 della legge 28 luglio 1993, n. 300,
anche alle colture di batteri lattici originari dai  Paesi  EFTA  che
sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti   la   comunicazione  alla  Commissione  dell'Unione  europea
effettuata in data 5 settembre 1995  ai  sensi  della  direttiva  del
Consiglio  83/189/CEE  del  29 marzo 1983 ed il parere circostanziato
dalla stessa espresso in data 6 dicembre 1995;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 30 novembre 1995;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma  dell'art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 15 marzo 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' consentito impiegare nell'acidificazione del mosto  destinato
alla  produzione  della birra colture di batteri lattici appartenenti
al genere Lactobacillus.
  2. I batteri lattici di cui al comma 1  devono  essere  di  origine
animale o vegetale.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 4, comma 1, della legge 16 agosto 1962, n. 1354
          (Disciplina  igienico-sanitaria  della  produzione  e   del
          commercio della birra) cosi' recita:
             "1. E' vietato nella preparazione della birra:
               a)  impiegare  sostanze amidacee o aggiungere ai mosti
          di birra zuccheri o succhi di  frutta,  salvo  il  disposto
          dell'art. 1;
               b)  colorare  la  birra con sostanze diverse da quelle
          provenienti dal malto d'orzo torrefatto;
               c)  aggiungere  alla  birra  additivi   salvo   quelli
          autorizzati  dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art.
          5, primo comma, lettera g) e dell'art. 22  della  legge  30
          aprile 1962, n. 283;
               d)  aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella
          sua preparazione alcool, sostanze  schiumogene  o  sostanze
          amare diverse dal luppolo;
               e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso
          non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per
          la  sanita',  sentiti  i Ministeri dell'agricoltura e delle
          foreste, dell'industria e del commercio  e  delle  finanze,
          ciascuno  per  la  parte  di  rispettiva  competenza,  e il
          Consiglio superiore di sanita'".
             -  L'art.  7  della  legge  30  aprile  1962,   n.   283
          (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
          sostanze alimentari e delle bevande), cosi' recita:
             "Art.  7.  -  1.  Il Ministro della sanita', con proprio
          decreto, sentito il Consiglio superiore  di  sanita',  puo'
          consentire  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze
          alimentari  e  bevande  che  abbiano  subito   aggiunte   o
          sottrazioni  o  speciali trattamenti ivi compreso l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
          ormoni,  prescrivendo,  del  pari, anche le indicazioni che
          debbono essere riportate sul prodotto finito".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Si  trascrive  il  testo  degli  articoli  11  e   12
          dell'accordo  sullo  spazio economico europeo, ratificato e
          reso esecutivo in Italia con la legge n. 300/1993:
             "Art. 11. - Sono vietate  fra  le  parti  contraenti  le
          restrizioni    quantitative    all'importazione,    nonche'
          qualsiasi misura di effetto equivalente.
             "Art. 12. - Sono vietate  fra  le  parti  contraenti  le
          restrizioni    quantitative    all'esportazione,    nonche'
          qualsiasi misura di effetto equivalente".