IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  "Nuovo  codice
della  strada"  come  modificato dal decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360, ed in particolare l'art. 71 che prevede che con decreto
del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  siano  emanate  le
prescrizioni tecniche afferenti alle caratteristiche costruttive e di
equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e l'art. 232
che attribuisce a detti decreti natura regolamentare;
  Visto  l'art.  227  del  decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione  del
nuovo  codice  della strada" che individua nell'appendice V al titolo
III le caratteristiche costruttive e funzionali  oggetto  di  decreti
del  Ministro  dei  trasporti ed in particolare il punto "D", lettera
g), dell'appendice citata:  "Protezione  contro  lo  spostamento  del
carico";
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 maggio 1995;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota
n. 4722 del 24 ottobre 1995);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Prescrizioni generali
  1.  Gli  autoveicoli  di  cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del
nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo  30  aprile
1992,  n.  285, debbono essere muniti di una cabina di guida separata
dal vano destinato alla merce.
  2. Qualora si tratti di autocarri con carrozzeria chiusa o furgone,
che nel seguito verra' comunque denominata furgone, anche se derivati
da autoveicoli in origine destinati ad usi diversi dal  trasporto  di
cose, deve essere realizzata una separazione tra vano di guida e vano
merce, fissata in modo solido ed inamovibile alla carrozzeria.
  3. Le prescrizioni minime cui tale separazione deve rispondere sono
dettate  in  relazione  alla  massa  complessiva  a  pieno carico dei
veicoli cui si  riferiscono  congiuntamente  o  in  alternativa  alle
procedure  di  omologazione  del  tipo  o  di  approvazione  in unico
esemplare.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Gli  autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera
          d), sono gli autocarri, vale a dire i veicoli destinati  al
          trasporto  di  cose  e  delle  persone addette all'uso o al
          trasporto delle cose stesse.