IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ed in particolare l'art. 71 che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione siano emanate le prescrizioni tecniche afferenti alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e l'art. 232 che attribuisce a detti decreti natura regolamentare; Visto l'art. 227 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" che individua nell'appendice V al titolo III le caratteristiche costruttive e funzionali oggetto di decreti del Ministro dei trasporti ed in particolare il punto "D", lettera g), dell'appendice citata: "Protezione contro lo spostamento del carico"; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4722 del 24 ottobre 1995); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Prescrizioni generali 1. Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, debbono essere muniti di una cabina di guida separata dal vano destinato alla merce. 2. Qualora si tratti di autocarri con carrozzeria chiusa o furgone, che nel seguito verra' comunque denominata furgone, anche se derivati da autoveicoli in origine destinati ad usi diversi dal trasporto di cose, deve essere realizzata una separazione tra vano di guida e vano merce, fissata in modo solido ed inamovibile alla carrozzeria. 3. Le prescrizioni minime cui tale separazione deve rispondere sono dettate in relazione alla massa complessiva a pieno carico dei veicoli cui si riferiscono congiuntamente o in alternativa alle procedure di omologazione del tipo o di approvazione in unico esemplare. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1: - Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), sono gli autocarri, vale a dire i veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.