IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
505;
  Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi;
  Visto  l'art.  20  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.  96,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
283, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del  bilancio
e della programmazione economica;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 25 gennaio 1996;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio del  Ministri,
effettuata  in  data  21  marzo  1996 ai sensi dell'art. 17, comma 3,
ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. In applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993,  n.  29,  come  modificato  dall'art.  6  del  decreto
legislativo  10  novembre  1993,  n. 470, e' istituito il Servizio di
controllo interno, di seguito denominato Servizio, con il compito  di
verificare   nel   Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  mediante  valutazioni  comparative  dei   costi   e   dei
rendimenti,   la  realizzazione  dei  programmi  e  dei  progetti  in
relazione  agli  obiettivi  prefissati,  la  corretta  ed   economica
gestione  delle  risorse  pubbliche  e  l'imparzialita'  ed  il  buon
andamento dell'azione amministrativa.
  2.  Il  Servizio  opera  in  posizione  di  autonomia  e   risponde
esclusivamente al Ministro.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 20, comma 2, del D.Lgs. del 3 febbraio 1993, n.
          29, come modificato dal D.Lgs. 10 novembre  1993,  n.  470,
          cosi'  recita:  "Nelle  amministrazioni pubbliche, ove gia'
          non esistano, sono istituiti servizi di controllo  interno,
          o  nuclei  di  valutazione,  con  il  compito di verificare
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta
          ed   economica   gestione    delle    risorse    pubbliche,
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa.  I  servizi  o  nuclei  determinano  almeno
          annualmente,  anche su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo".