IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505; Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio del Ministri, effettuata in data 21 marzo 1996 ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. In applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e' istituito il Servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, con il compito di verificare nel Ministero del bilancio e della programmazione economica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione dei programmi e dei progetti in relazione agli obiettivi prefissati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il Servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L'art. 20, comma 2, del D.Lgs. del 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, cosi' recita: "Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo".