IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  conformare  la
disciplina in materia di bilancio delle imprese operanti nei  settori
dell'editoria e della radiodiffusione alle normative  comunitarie  di
cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,  e  di  assicurare
altresi'   al   Garante   per   la   radiodiffusione   e   l'editoria
l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per  l'esercizio
delle  funzioni  istituzionali,  uniformando  i  flussi   informativi
provenienti dagli operatori del settore editoriale e  da  quelli  del
settore radiotelevisivo; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assegnare
contributi straordinari a favore del Teatro dell'Opera di Roma, e del
Teatro  alla  Scala   di   Milano,   al   fine   di   conseguire   la
ristrutturazione organizzativa  ed  il  risanamento  finanziario  dei
medesimi enti, nonche' a favore del  Teatro  comunale  dell'Opera  di
Genova,  al  fine  di  assicurare  il  pieno   funzionamento   e   la
valorizzazione degli impianti; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
intervenire sulla disciplina di protezione del diritto d'autore; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 giugno 1996; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni  e  del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione  e
                             l'editoria 
 
  1. Il Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria  determina  con
propri provvedimenti da pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, stabilendo altresi' le modalita' e i termini  di
comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai
termini fissati, i dati contabili  ed  extra  contabili,  nonche'  le
notizie che i soggetti di cui  agli  articoli  11,  commi  secondo  e
quarto, 12, 18, commi primo, secondo e  terzo,  e  19,  comma  primo,
della legge 5 agosto 1981, n. 416,  all'articolo  11  della  legge  7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni,  agli
articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6,
comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.  323,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.  422,  sono  tenuti  a
trasmettere al suo Ufficio, nonche' i dati che devono formare oggetto
di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli  5  della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge  27  agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  ottobre
1993, n. 422. Le fondazioni, gli  enti  morali,  le  associazioni,  i
gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi  scopo
di lucro, le imprese individuali,  che  siano  editrici  di  un  solo
periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di  un
solo periodico distribuito in un'unica area  geografica  provinciale,
ovvero di piu' periodici tutti a carattere scientifico, sempre che  i
ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino piu' del 20 per
cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una
sola concessione per la radiodiffusione in ambito  locale,  sonora  o
televisiva, sono tenuti ad inviare  annualmente  al  Garante  per  la
radiodiffusione  e  l'editoria  una  comunicazione  unica,  su  carta
semplice, recante i seguenti dati: 
    a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o  dell'ente,
o del gruppo, o dell'associazione, o del  sindacato,  ovvero  ragione
sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro,
con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante; 
    b) nome e codice fiscale del titolare  dell'impresa  individuale,
nonche' eventuale ditta da questi usata ai sensi  dell'articolo  2563
del codice civile; 
    c) sede legale; 
    d) elenco e tiratura dei periodici  editi,  con  indicazione  del
soggetto  proprietario  delle   testate   se   diverso   dall'editore
dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita; 
    e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti
a tempo pieno; 
    f)  contributi  pubblici,  ricavi  da  vendite,   abbonamenti   e
pubblicita'. 
  2. Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione  e
l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti
e documenti ai soggetti di  cui  al  comma  1,  fissando  i  relativi
termini, i dati ivi previsti sono  stabiliti  dal  Garante  medesimo,
anche avuto riguardo alle voci  di  stato  patrimoniale  e  di  conto
economico di cui agli articoli 2424 e  seguenti  del  codice  civile,
tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge. 
  3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei
confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,  dell'articolo  1,  comma
ottavo,  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,   come   sostituito
dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e  dell'articolo
37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di  cui  al
comma 1. 
  4. In sede  di  prima  applicazione,  i  provvedimenti  di  cui  al
presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione  e
l'editoria entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.