IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani e per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' per accelerare gli interventi nelle aree depresse; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 30 giugno 1996. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. 2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva gia' appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. 3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.