IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1996,
n. 235 che demanda ad apposito decreto del Ministro
dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge
23  agosto  1988, n. 400, la disciplina dei criteri e delle modalita'
per l'espletamento del concorso  per  l'idoneita'  a  partecipare  ai
concorsi  per  titoli  per  singole sedi di segreteria generale di 2a
classe;
  Ritenuto, pertanto, di dover emanare, ai sensi del citato  art.  3,
comma  2,  del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 235, nel rispetto dei
principi in esso sanciti, apposite  disposizioni  per  l'espletamento
del surrichiamato concorso;
  Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  n.  3098/95  del  Consiglio  di  Stato, espresso
nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 26 aprile 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Bando di concorso
  1. Il concorso e' indetto entro il mese di giugno di ogni anno, con
decreto  del  Ministro  dell'interno  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - Concorsi ed
esami.
  2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalita' di
presentazione delle domande nonche' l'avviso  per  la  determinazione
del  diario  e  la sede delle prove scritte e orali. Deve indicare le
materie oggetto delle prove stesse, la valutazione  minima  richiesta
per  l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e
particolari richiesti per l'ammissione al concorso e  i  criteri  per
l'attribuzione dei punteggi complessivi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  3,  comma 2, del D.L. 29 aprile
          1996, n. 235, e' il seguente:
             "2. Con apposito decreto del Ministro  dell'interno,  da
          emanare  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono  disciplinati  criteri   e   modalita'   per
          l'espletamento  del  concorso per l'idoneita', nel rispetto
          dei seguenti principi:
               a)  al  concorso  per  esami  per   il   conseguimento
          dell'idoneita' possono partecipare i segretari comunali con
          almeno   sei   anni  di  servizio  che  abbiano  riportato,
          nell'ultimo  quinquennio,  per   tre   anni   il   giudizio
          complessivo  di  ottimo  e  per  gli  altri due anni almeno
          quello di distinto, nonche' i vice segretari con almeno sei
          anni  di  anzianita'  nella  qualifica   dirigenziale   che
          occupino  nella pianta organica dell'ente il corrispondente
          posto, a seguito di apposito concorso;
               b) i vice segretari per poter partecipare al  concorso
          di  cui  al  comma  1 non devono aver riportato nell'ultimo
          quinquennio valutazioni negative da  parte  dei  competenti
          organi di valutazione;
               c)  per  la partecipazione al concorso di idoneita' e'
          richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea  di  cui
          all'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica 23
          giugno 1972, n. 749, o diplomi equipollenti;
               d) il concorso per il conseguimento dell'idoneita'  e'
          per esami".
             -  Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri),  come
          modificato dall'art. 74 del D.Lgs.  3 febbraio 1993, n. 29,
          e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decrcti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - Il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre  1992,  n.
          421, e' il seguente:
             "Art.  2  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il  Governo della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge uno  o  piu'
          decreti   legislativi,   diretti   al   contenimento,  alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del pubblico impiego, al  miglioramento  dell'efficienza  e
          della  produttivita',  nonche' alla sua riorganizzazione; a
          tal fine e' autorizzato a:
               a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi  i  limiti
          collegati  al  perseguimento  degli  interessi generali cui
          l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
          sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
          dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli  altri
          enti  di  cui  agli  articoli  1,  primo comma, e 26, primo
          comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,  siano  ricondotti
          sotto  la  disciplina  del  diritto civile e siano regolati
          mediante contratti individuali e collettivi; prevedere  una
          disciplina  transitoria  idonea  ad  assicurare la graduale
          sostituzione del regime attualmente in vigore  nel  settore
          pubblico con quello stabilito in base al presente articolo;
          prevedere    nuove    forme    di    partecipazione   delle
          rappresentanze del personale  ai  fini  dell'organizzazione
          del lavoro nella amministrazione;
               b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei
          diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le
          norme    costituzionali;   prevedere   strumenti   per   la
          rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma  ed
          obbligatoria,   mediante  un  apposito  organismo  tecnico,
          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante  in
          conformita'  alle  direttive  impartite  dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri;  stabilire   che   l'ipotesi   di
          contratto  collettivo,  corredata  dai  necessari documenti
          indicativi    degli   oneri   finanziari,   sia   trasmessa
          dall'organismo tecnico, ai  fini  dell'autorizzazione  alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo  o  negativo  entro  un  termine  non  superiore a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende  rilasciata;  prevedere  che  la  legittimita' e la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano  sottoposte  al  controllo della Corte dei conti, che
          dovra' pronunciarsi entro  un  termine  certo,  decorso  il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
               c)   prevedere  l'affidamento  delle  controversie  di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina  di  cui  al  presente  articolo,   escluse   le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della  presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le disposizioni che regolano  il  processo  del  lavoro,  a
          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del
          decreto legislativo e comunque  non  prima  del  compimento
          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'   del    ricorso    giurisdizionale    resta
          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante  verbale  costituente   titolo   esecutivo.   Sono
          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o
          nell'ambito dei  principi  dalla  stessa  posti,  con  atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
               1)  le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
               2) gli organi, gli  uffici,  i  modi  di  conferimento
          della titolarita' dei medesimi;
               3)  i  principi  fondamentali  di organizzazione degli
          uffici;
               4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
          e di avviamento al lavoro;
               5) i ruoli e le dotazioni organiche  nonche'  la  loro
          consistenza   complessiva.   Le  dotazioni  complessive  di
          ciascuna qualifica sono definite previa  informazione  alle
          organizzazioni     sindacali    interessate    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
               6)  la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento  e
          l'autonomia  professionale nello svolgimento dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
               7)  la  disciplina  della  responsabilita'   e   delle
          incompatibilita'  tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
          e i casi di divieto  di  cumulo  di  impieghi  e  incarichi
          pubblici;
               d)  prevedere  che  le pubbliche amministrazioni e gli
          enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
          dipendenti parita' di trattamenti contrattuali  e  comunque
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
          collettivi;
               e)   mantenere  la  normativa  vigente,  prevista  dai
          rispettivi ordinamenti, per quanto  attiene  ai  magistrati
          ordinari  e  amministrativi,  agli  avvocati  e procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  forze  di
          polizia,  ai dirigenti generali ed equiparati, al personale
          delle carriere diplomatica e prefettizia;
               f) prevedere la definizione di criteri di unicita'  di
          ruolo  dirigenziale,  fatti  salvi  i  distinti ruoli delle
          carriere diplomatica e prefettizia e le relative  modalita'
          di  accesso;  prevedere  criteri generali per la nomina dei
          dirigenti di piu'  elevato  livello,  con  la  garanzia  di
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
          disciplina  uniforme  per  i  procedimenti  di accesso alle
          qualifiche dirigenziali di  primo  livello  anche  mediante
          norme  di  riordino  della  Scuola superiore della pubblica
          amministrazione,  anche  in  relazione  alla  funzione   di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,   prevedendo   figure   di   vertice   con  distinte
          responsabilita'          didattico-scientifiche           e
          gestionali-organizzative;
               g) prevedere:
               1)  la separazione tra i compiti di direzione politica
          e quelli  di  direzione  amministrativa;  l'affidamento  ai
          dirigenti  -  nell'ambito  delle  scelte di programma degli
          obiettivi  e   delle   direttive   fissate   dal   titolare
          dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza
          e  di  controllo,  in  particolare  la  gestione di risorse
          finanziarie attraverso l'adozione  di  idonee  tecniche  di
          bilancio,  la gestione delle risorse umane e la gestione di
          risorse   strumentali;   cio'   al   fine   di   assicurare
          economicita',   speditezza   e   rispondenza   al  pubblico
          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
               2) la verifica dei risultati mediante appositi  nuclei
          di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti,
          ovvero  attraverso  convenzioni  con  organismi  pubblici o
          privati  particolarmente  qualificati  nel   controllo   di
          gestione;
               3)  la  mobilita',  anche  temporanea,  dei dirigenti,
          nonche' la rimozione dalle funzioni  e  il  collocamento  a
          disposizione   in   caso  di  mancato  conseguimento  degli
          obiettivi prestabiliti della gestione;
               4) i tempi e i  modi  per  l'individuazione,  in  ogni
          pubblica  amministrazione,  degli  organi  e  degli  uffici
          dirigenziali in relazione  alla  rilevanza  e  complessita'
          delle  funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse umane,
          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
          servizio che risultino  in  eccesso  rispetto  agli  uffici
          individuati ai sensi della presente norma;
               5)  una  apposita, separata area di contrattazione per
          il personale dirigenziale non compreso  nella  lettera  e),
          cui  partecipano  le  confederazioni sindacali maggiormente
          rappresentative sul piano  nazionale  e  le  organizzazioni
          sindacali    del    personale    interessato   maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale,   assicurando   un
          adeguato    riconoscimento   delle   specifiche   tipologie
          professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali
          e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area  di
          contrattazione  per  la dirigenza medica, stabilendo che la
          relativa   delegazione   sindacale    sia    composta    da
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
          medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
               h)  prevedere  procedure  di  contenimento e controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e   nei   bilanci  delle  altre  amministrazioni  ed  enti,
          l'evidenziazione della spesa complessiva per il  personale,
          a  preventivo  e  a  consuntivo; prevedere la revisione dei
          controlli  amministrativi  dello   Stato   sulle   regioni,
          concentrandoli  sugli  atti  fondamentali della gestione ed
          assicurando  l'audizione   dei   rappresentanti   dell'ente
          controllato,   adeguando  altresi'  la  composizione  degli
          organi  di   controllo   anche   al   fine   di   garantire
          l'uniformita'   dei  criteri  di  esercizio  del  controllo
          stesso;
               i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h)  la
          contrattazione sia nazionale e decentrata;
                l)  definire  procedure  e  sistemi  di controllo sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,   nonche'   sul   contenimento   dei  costi
          contrattuali entro i limiti predeterminati  dal  Governo  e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattuali dei pubblici  dipendenti  la  possibilita'  di
          prorogare  l'efficacia  temporale  del contratto, ovvero di
          sospenderne l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso  di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa; a tali fini,
          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia e del lavoro  dall'art.  10  della  legge  30
          dicembre  1991,  n. 412, operi, su richiesta del Presidente
          del  Consiglio  dei   Ministri   o   delle   organizzazioni
          sindacali,  nell'ambito  dell'attuale dotazione finanziaria
          dell'ente, con compiti sostitutivi  di  quelli  affidatigli
          dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di
          controllo  e  certificazione  dei costi del lavoro pubblico
          sulla base delle rilevazioni  effettuate  dalla  Ragioneria
          generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica e dall'Istituto nazionale di  statistica;  per  il
          piu'  efficace  perseguimento di tali obiettivi, realizzare
          l'integrazione funzionale del Dipartimento  della  funzione
          pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
               m)  prevedere,  nelle  ipotesi  in  cui per effetto di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   ed   il  Ministro  del  tesoro
          presentino,  in   merito,   entro   trenta   giorni   dalla
          pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una relazione al
          Parlamento impegnando Governo e Parlamento a  definire  con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
               n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico,
          in  deroga  all'art.  2103  del  codice civile, l'esercizio
          temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
          all'assegnazione   definitiva   delle   stesse,   che   sia
          consentita  la  temporanea  assegnazione  con provvedimento
          motivato del  dirigente  alle  mansioni  superiori  per  un
          periodo  non  eccedente  tre  mesi  o  per sostituzione del
          lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
          esclusivamente  con  il  riconoscimento  del   diritto   al
          trattamento   corrispondente  all'attivita'  svolta  e  che
          comunque  non  costituisce   assegnazione   alle   mansioni
          superiori  l'attribuzione  di  alcuni  soltanto dei compiti
          propri delle mansioni stesse, definendo  altresi'  criteri,
          procedure e modalita' di detta assegnazione;
               o)  procedere  alla abrogazione delle disposizioni che
          prevedono  automatismi  che  influenzano   il   trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle che
          prevedono  trattamenti  economici  accessori,   settoriali,
          comunque   denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti
          sostituendole   contemporaneamente    con    corrispondenti
          disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al  fine di
          collegare direttamente tali trattamenti alla  produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata  ma  correlata   all'apporto   partecipativo,
          raggiunte  nel  periodo,  per la determinazione delle quali
          devono  essere  introdotti   sistemi   di   valutazione   e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente  disagiate ovvero obiettivamente pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere  che  siano  comunque  fatti  salvi i trattamenti
          economici fondamentali ed  accessori  in  godimento  aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita'  per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
          il principio della responsabilita' personale dei  dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori;
               p)   prevedere   che  qualunque  tipo  di  incarico  a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito  in  casi  rigorosamente  predeterminati; in ogni
          caso, prevedere che  l'amministrazione,  ente,  societa'  o
          persona  fisica che hanno conferito al personale dipendente
          da  una   pubblica   amministrazione   incarichi   previsti
          dall'art.  24  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
          sei mesi dall'emanzione dei decreti legislativi di  cui  al
          presente   articolo,   siano   tenuti   a  comunicare  alle
          amministrazioni di appartenenza del personale medesimo  gli
          emolumenti  corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
               q)  al fine del contenimento e della razionalizzazione
          delle aspettative e  dei  permessi  sindacali  nel  settore
          pubblico,  prevedere  l'abrogazione  delle disposizioni che
          regolano la gestione e la fruizione di  dette  prerogative,
          stabilendo  che  contemporaneamente  l'intera materia venga
          disciplinata nell'ambito della  contrattazione  collettiva,
          determinando  i  limiti  massimi  delle  aspettative  e dei
          permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra  il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri o un suo delegato e
          le confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente
          del   Consiglio   dei  Ministri  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere
          determinati  tenendo  conto  della  diversa  dimensione   e
          articolazione  organizzativa  delle  amministrazioni, della
          consistenza numerica del personale nel suo complesso e  del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i   permessi  sindacali  giornalieri;  prevedere  che  alla
          ripartizione   delle   aspettative   sindacali    tra    le
          confederazioni  e le organizzazioni sindacali aventi titolo
          provveda,  in  relazione  alla   rappresentativita'   delle
          medesime  accertata  ai  sensi  della normativa vigente nel
          settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          -   Dipartimento   della   funzione  pubblica,  sentite  le
          confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  interessate;
          prevedere  che  le  amministrazioni pubbliche forniscano al
          Dipartimento della funzione pubblica il numero  complessivo
          ed  i  nominativi  dei  beneficiari dei permessi sindacali;
          inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di
          cui   sopra,   che   ai    dipendenti    delle    pubbliche
          amministrazioni  si applichino, in materia di aspettative e
          permessi sindacali, le disposizioni della legge  20  maggio
          1970,  n.   300, e successive modificazioni; prevedere che,
          oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le  pubbliche
          amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi  per  qualifica,
          del  personale  dipendente  collocato  in  aspettativa,  in
          quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica  elettiva
          ovvero  per  motivi  sindacali.  I dati riepilogativi degli
          elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione  annuale
          da  presentare  al  Parlamento  ai sensi dell'art. 16 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93;
               r)  prevedere,  al  fine  di  assicurare  la  migliore
          distribuzione  del  personale  nelle  sedi  di servizio sul
          territorio nazionale, che le  amministrazioni  e  gli  enti
          pubblici  non  possano  procedere  a  nuove assunzioni, ivi
          comprese quelle riguardanti le categorie protette, in  caso
          di  mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
          il disposto dell'art. 6 della legge 30  dicembre  1991,  n.
          412,  ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'
          realizzabile  a  seguito  della copertura del fabbisogno di
          personale  nella  sede  di  provenienza;  prevedere   norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi temporanei di permanenza dei  dipendenti  pubblici
          in  determinate  sedi, stabilendo in sette anni il relativo
          periodo  di  effettiva  permanenza  nella  sede  di   prima
          destinazione,  escludendo anche la possibilita' di disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante  mobilita'  volontaria,  compresi quelli di cui al
          comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988,  n.  554,
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  che il personale eccedente, che non accetti la
          mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita'  d'ufficio
          e,  qualora  non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
          ai sensi dell'art. 72 del testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3;
               s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi
          speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
          all'art.  2112  del codice civile si applica anche nel caso
          di transito dei dipendenti  degli  enti  pubblici  e  delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto  di  norme  di legge, di regolamento o convenzione,
          che  attribuiscano  alle  stesse   societa'   le   funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
               t)   prevedere  una  organica  regolamentazione  delle
          modalita'  di  accesso  all'impiego  presso  le   pubbliche
          amministrazioni,  espletando,  a  cura della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  concorsi   unici   per   profilo
          professionale  abilitanti  all'impiego  presso le pubbliche
          amministrazioni, ad eccezione  delle  regioni,  degli  enti
          locali  e  loro consorzi, previa individuazione dei profili
          professionali, delle procedure e tempi di  svolgimento  dei
          concorsi,   nonche'   delle   modalita'   di  accesso  alle
          graduatorie  di  idonei  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche,   prevedendo   altresi'   la   possibilita',  in
          determinati casi, di  provvedere  attraverso  concorsi  per
          soli   titoli   o   di  selezionare  i  candidati  mediante
          svolgimento  di  prove  psico-attitudinali  avvalendosi  di
          sistemi  automatizzati; prevedere altresi' il decentramento
          delle sedi di svolgimento dei concorsi;
               u) prevedere per  le  categorie  protette  di  cui  al
          titolo  I  della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
          da parte dello Stato, delle aziende e degli enti  pubblici,
          per  chiamata  numerica  degli  nelle liste di collocamento
          sulla  base  delle  graduatorie  stabilite   dagli   uffici
          provinciali del lavoro e della massima occupazione;
                v)  al  fine  di  assicurare  una migliore efficienza
          degli  uffici  e  delle  strutture  delle   amministrazioni
          pubbliche   in   relazione   alle  rispettive  inderogabili
          esigenze   funzionali,   prevedere   che    il    personale
          appartenente   alle   qualifiche  funzionali  possa  essere
          utilizzato,  occasionalmente e con criteri di flessiblita',
          per  lo  svolgimento  di  mansioni   relative   a   profili
          professionali   di   qualifica   funzionale  immediatamente
          inferiore;
               z) prevedere, con riferimento  al  titolo  di  studio,
          l'utilizzazione,  anche  d'ufficio,  del  personale docente
          soprannumerario delle scuole di  ogni  ordine  e  grado  in
          posti   e   classi   di   concorso  diversi  da  quelli  di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio  di  ruolo   del   predetto   personale   docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione  e specializzazione, ove richiesta, secondo la
          normativa vigente; prevedere  il  passaggio  del  personale
          docente  in  soprannumero  e  del personale amministrativo,
          tecnico  ed  ausiliario  utilizzato   presso   gli   uffici
          scolastici   regionali  e  provinciali,  a  domanda,  nelle
          qualifiche funzionali, nei profili  professionali  e  nelle
          sedi  che  presentino  disponibilita'  di posti, nei limiti
          delle dotazioni organiche  dei  ruoli  dell'amministrazione
          centrale  e  dell'amministrazione scolastica periferica del
          Ministero    della     pubblica     istruzione     previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27  luglio 1987,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale   n.   33  dell'8  febbraio  1991,  e  successive
          modificazioni;
               aa)  prevedere  per  il  personale  docente  di  ruolo
          l'istituzione  di corsi di riconversione professionale, con
          verifica finale, aventi  valore  abilitante,  l'accesso  ai
          quali  avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
          fine  di   rendere   possibile   una   maggiore   mobilita'
          professionale  all'interno del comparto scuola in relazione
          ai fenomeni di diminuzione della popolazione  scolastica  e
          ai   cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di
          insegnamento;  prevedere   nell'ambito   delle   trattative
          contrattuali  l'equiparazione della mobilita' professionale
          (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale  ed
          il   superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i  posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in ruolo solo i posti che residuano dopo le  operazioni  di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
               bb)  prevedere  norme  dirette alla riduzione graduale
          delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole  materne
          e  per  gli  istituti  e  scuole d'istruzione secondaria ed
          artistica, fino al raggiungimento del  3  per  cento  della
          consistenza   organica,   a  modifica  di  quanto  previsto
          dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio  1982,  n.
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
          con  decorrenza  dall'anno  scolastico  1993-1994,  i commi
          decimo e undicesimo dell'art.  14  della  citata  legge  20
          maggio  1982,  n.  270,  e  prevedere  norme  dirette  alla
          progressiva  abolizione  delle  attuali  disposizioni   che
          autorizzano   l'impiego   del  personale  della  scuola  in
          funzioni  diverse  da  quelle di istituto; conseguentemente
          dovra' essere prevista una nuova regolamentazione di  tutte
          le  forme  di  utilizzazione del personale della scuola per
          garantirne   l'impiego,   anche   attraverso    forme    di
          reclutamento  pe'r  concorso,  in  attivita' di particolare
          utilita' strettamente attinenti al settore educativo e  per
          fini  di  istituto  anche  culturali  previsti  da leggi in
          vigore.  Tale nuova regolamentazione potra' consentire  una
          utilizzazione  complessiva  di personale non superiore alle
          mille unita';
               cc)   prevedere   che   le   dotazioni   dell'organico
          aggiuntivo  siano  destinate prevalentemente alla copertura
          delle supplenze annuali.    Cio'  nell'ambito  delle  quote
          attualmente  stabilite  per  le  diverse  attivita'  di cui
          all'art.  14  della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,   e
          successive modificazioni;
               dd)  procedere  alla revisione delle norme concernenti
          il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
          personale docente, amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          prevedendo  la  possibilita' di fare ricorso alle supplenze
          annuali solo per  la  copertura  dei  posti  effettivamente
          vacanti   e  disponibili  ed  ai  quali  non  sia  comunque
          assegnato personale  ad  altro  titolo  per  l'intero  anno
          scolastico,   stabilendo  la  limitazione  delle  supplenze
          temporanee al solo periodo di  effettiva  permanenza  delle
          esigenze   di  servizio;  procedere  alla  revisione  della
          disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
          che riprende servizio dopo l'aspettativa per  infermita'  o
          per  motivi  di  famiglia;  nelle sole classi terminali dei
          cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
          aprile ed a seguito di un periodo di assenza non  inferiore
          a  novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia
          della continuita' didattica e i docenti di  ruolo  che  non
          riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per
          supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
               ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          dei   criteri   di   costituzione   e  funzionamento  delle
          commissioni giudicatrici, al fine di  realizzare  obiettivi
          di  accelerazione,  efficienza  e  contenimento complessivo
          della spesa nello svolgimento delle procedure  di  concorso
          mediante  un  piu'  razionale  accorpamento delle classi di
          concorso ed il maggior decentramento possibile  delle  sedi
          di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei
          componenti  delle  commissioni  fra  il personale docente e
          direttivo in quiescenza, anche ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10  giugno 1986,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  190 del  18  agosto
          1986,   e   successive  modificazioni,  ed  assicurando  un
          adeguato compenso ai componenti  delle  commissioni  stesse
          nei  casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio
          di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
          comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto
          agli oneri eventualmente da sostenere per  la  sostituzione
          del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
               ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          delle   relative   procedure   di   concorso,  al  fine  di
          subordinarne  l'indizione  alla  previsione  di   effettiva
          disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
          riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
          svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
               gg)  prevedere  l'individuazione   di   parametri   di
          efficacia   della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in
          rapporto  ai   risultati   del   sistema   scolastico   con
          particolare  riguardo  alla effettiva fruizione del diritto
          allo  studio  ed  in   rapporto   anche   alla   mortalita'
          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per  il  loro
          superamento;
               hh)   prevedere  criteri  e  progetti  per  assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
               ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della  loro
          organizzazione  al  fine di garantire l'effettivo esercizio
          dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
               ll)  i  dipendenti  delle  pubbliche   amministrazioni
          eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
          consigli  regionali  sono  collocati  in  aspettativa senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di
          quiescenza e di previdenza;
               mm)   al   fine  del  completamento  del  processo  di
          informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati, procedere alla revisione della normativa  in
          materia  di  acquisizione  dei  mezzi necessari, prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere  alla
          revisione  delle  relative  competenze  e  attribuire ad un
          apposito  organismo   funzioni   di   coordinamento   delle
          iniziative  di pianificazione degli investimenti in materia
          di   automazione,    anche    al    fine    di    garnatire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
             2.  Le  disposizioni del presente articolo e dei decreti
          legislativi  in  esso   previsti   costituiscono   principi
          fondamentali  ai  sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
          principi  desumibili  dalle   disposizioni   del   presente
          articolo  costituiscono  altresi'  per le regioni a statuto
          speciale e per le province autonome di Trento e di  Bolzano
          norme   fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
          Repubblica.
             3. Restano salve per  la  Valle  d'Aosta  le  competenze
          statutarie   in  materia,  le  norme  di  attuazione  e  la
          disciplina sul bilinguismo.  Resta comunque salva,  per  la
          provincia  autonoma  di  Bolzano, la disciplina vigente sul
          bilinguismo   e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel
          pubblico impiego.
             4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge il Governo trasmette alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti  legislativi  di   cui   al   comma   1   al   fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle Commissioni
          permanenti competenti per la materia  di  cui  al  presente
          articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
             5.  Disposizioni  correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno  essere
          emanate,  con  uno  o  piu' decreti legislativi, fino al 31
          dicembre 1993".