IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni; Visto l'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante regolamento di attuazione della direttiva 90/426/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 9 novembre 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente regolamento stabilisce misure di controllo e di lotta contro la peste equina. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "azienda": l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o, in generale, qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equidi indipendentemente dal loro impiego nonche' le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado; b) "equidi": gli animali domestici o selvatici delle specie equina, comprese le zebre, o asinina nonche' gli animali derivati dall'incrocio di tali specie; c) "proprietario o detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria di equidi o incaricata di allevarli o custodirli; d) "vettore": l'insetto della specie "CULICOIDES IMICOLA" o qualsiasi altro insetto del genere CULICOIDES suscettibile di trasmettere la peste equina; e) "conferma dell'infezione": la dichiarazione fatta dall'autorita' competente, della presenza di peste equina, basata sui risultati di esami di laboratorio; in caso di epizoozia, tuttavia, l'autorita' competente puo' anche confermare la malattia in base a risultati clinici ovvero epidemiologici; f) "autorita' competente": il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; g) "veterinario ufficiale": il medico veterinario designato dall'autorita' competente. 3. Qualunque caso, anche sospetto, di peste equina deve essere immediatamente denunciato all'autorita' competente che ne da' tempestiva comunicazione al Ministero della sanita' corredandola dei dati epidemiologici disponibili. 4. La vaccinazione contro la peste equina e' ammessa soltanto nei casi e nei limiti prescritti dal presente regolamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 1, della suddetta legge cosi' recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto dei Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere dei Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e del decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma i ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di e "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 4 (Attuazione di direttiva comunitaria in via regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1 della medesima legge n. 86 del 1989. 2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge". - La direttiva 92/35/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 157 del 10 giugno 1992. - Il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 riguarda il regolamento di polizia veterinaria. - Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 riguarda l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda l'istituzione del servizio sanitario nazionale. - Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concerne l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE. - Il D.P.R. 11 febbraio 1994 n. 243, concerne il regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di pulizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE. La direttiva 90/426/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 224 del 18 agosto 1990.
Nota all'art. 1: - Per quanto concerne la legge 23 dicembre 1968, n. 833, vedi nelle note alle premesse.