IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
  Vista la direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che
fissa le norme di controllo e le misure  di  lotta  contro  la  peste
equina; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1994,
n. 243, recante regolamento di attuazione della direttiva 90/426/CEE; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'Adunanza
generale del 9 novembre 1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 maggio 1996; 
  Sulla proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente regolamento stabilisce  misure  di  controllo  e  di
lotta contro la peste equina. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) "azienda": l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o,
in generale, qualsiasi  locale  o  impianto  in  cui  sono  tenuti  o
allevati  abitualmente  equidi  indipendentemente  dal  loro  impiego
nonche' le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado; 
    b) "equidi": gli  animali  domestici  o  selvatici  delle  specie
equina, comprese le zebre, o asinina  nonche'  gli  animali  derivati
dall'incrocio di tali specie; 
    c)  "proprietario  o  detentore":  qualsiasi  persona  fisica   o
giuridica  proprietaria  di  equidi  o  incaricata  di  allevarli   o
custodirli; 
    d) "vettore":  l'insetto  della  specie  "CULICOIDES  IMICOLA"  o
qualsiasi  altro  insetto  del  genere  CULICOIDES  suscettibile   di
trasmettere la peste equina; 
    e)   "conferma   dell'infezione":    la    dichiarazione    fatta
dall'autorita' competente, della presenza di peste equina, basata sui
risultati di esami di laboratorio; in caso  di  epizoozia,  tuttavia,
l'autorita' competente puo' anche confermare la malattia  in  base  a
risultati clinici ovvero epidemiologici; 
    f)  "autorita'  competente":  il  Ministero   della   sanita'   o
l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e
polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e
successive modificazioni; 
    g)  "veterinario  ufficiale":  il  medico  veterinario  designato
dall'autorita' competente. 
  3. Qualunque caso, anche sospetto,  di  peste  equina  deve  essere
immediatamente  denunciato  all'autorita'  competente  che   ne   da'
tempestiva comunicazione al Ministero della sanita' corredandola  dei
dati epidemiologici disponibili. 
  4. La vaccinazione contro la peste equina e' ammessa  soltanto  nei
casi e nei limiti prescritti dal presente regolamento. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                       disposizioni sulla promulgazione, delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita: 
                "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo 
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
             Puo' inviare messaggi alle Camere. 
                  Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la 
          prima riunione. 
                Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di 
          legge di iniziativa del Governo. 
                Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di 
          legge e i regolamenti. 
                Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla 
          Costituzione. 
                  Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari 
          dello Stato. 
                     Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, 
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, 
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio 
              supremo di difesa costituito secondo legge, dichiara lo 
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
             Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
             Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
                       - La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la 
             disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della 
           Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 1, 
          della suddetta legge cosi' recita: 
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto dei Presidente 
             della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
          Ministri, sentito il parere dei Consiglio di Stato che deve 
           pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono 
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
               a) l'esecuzione delle leggi e del decreti legislativi; 
                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei 
              decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 
                  quelli relativi a materie riservate alla competenza 
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di 
             leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si 
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                        d) l'organizzazione ed il funzionamento delle 
            amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate 
          dalla legge; 
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro 
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 
               2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
                 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 
                Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la 
            disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta 
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi 
            della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' 
             regolamentare del Governo, determinano le norme generali 
           regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle 
              norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle 
          norme regolamentari. 
                  3. Con decreto ministeriale possono essere adottati 
            regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di 
                  autorita' sottordinate al ministro, quando la legge 
              espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, 
           per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere 
            adottati con decreti interministeriali, ferma restando la 
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono 
             dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati 
            dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente 
          dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
                  4. I regolamenti di cui al comma i ed i regolamenti 
              ministeriali ed interministeriali, che devono recare la 
               denominazione di e "regolamento", sono adottati previo 
           parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla 
               registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella 
          Gazzetta Ufficiale". 
                    - La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne le norme 
                generali sulla partecipazione dell'Italia al processo 
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli 
          obblighi comunitari. 
                     - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le 
                 disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
               dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - 
          legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge cosi' 
          recita: 
                  "Art. 4 (Attuazione di direttiva comunitaria in via 
            regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare 
             in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, 
                  lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le 
                direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, 
          applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1 della 
          medesima legge n. 86 del 1989. 
                  2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle 
            direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono 
                    sottoposti al parere delle competenti Commissioni 
          parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 
           9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della 
          presente legge". 
             - La direttiva 92/35/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. 
          L. 157 del 10 giugno 1992. 
                       - Il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 riguarda il 
          regolamento di polizia veterinaria. 
                           - Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 riguarda 
          l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. 
                        - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda 
          l'istituzione del servizio sanitario nazionale. 
                       - Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concerne 
            l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 
                  27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie 
          sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione sul mercato 
           di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti 
           patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a 
          base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE. 
                     - Il D.P.R. 11 febbraio 1994 n. 243, concerne il 
            regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE 
                    relativa alle condizioni di pulizia sanitaria che 
              disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di 
              provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate 
                dalla direttiva 92/36/CEE. La direttiva 90/426/CEE e' 
          pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 224 del 18 agosto 1990. 
 
          Nota all'art. 1:
             - Per quanto concerne la legge 23 dicembre 1968, n. 833,
          vedi nelle note alle premesse.