IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente "Norme in materia
di commercio su aree pubbliche" e,  in  particolare,  l'art.  7,  che
attribuisce    al    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita'  per  gli
aspetti  igienico-sanitari,  il  compito di emanare il regolamento di
esecuzione della legge stessa;
  Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1993,  n.  248,  recante  il
regolamento di esecuzione della predetta legge n. 112 del 1991;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  modificare  alcune norme del predetto
regolamento, non concernenti aspetti igienico-sanitari;
  Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e  di
quelle  a  carattere  generale  dei  commercianti,  dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  n.  1524/95  del  Consiglio  di  Stato  espresso
nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;
   Vista  la  comunicazione  fatta  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380600;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'art. 2 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248,  sono
aggiunti i seguenti commi:
  "  5.  La  domanda  per  ottenere  la modifica o l'integrazione del
contenuto merceologico dell'autorizzazione, presentata  dal  soggetto
interessato,  e' accolta alla sola condizione che questi sia iscritto
nel registro per le specializzazioni merceologiche richieste.
  " 6. Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall'art.  2,  comma
3, della legge, puo' essere ottenuta con riferimento a piu' posteggi,
l'interessato  ha facolta' di chiedere che gli siano rilasciati tanti
provvedimenti autorizzatori quanti sono i posteggi concedibili.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Nota alle premesse:
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 2, comma 3,  della  legge  28  marzo
          1991,  n.  112,  e'  il  seguente: "3. L'autorizzazione per
          esercitare l'attivita' di cui all'art. 1, comma 2,  lettera
          b), e' efficace nell'ambito del territorio della regione ed
          e'  rilasciata  dal presidente della giunta regionale, o da
          un suo delegato, nel  rispetto  di  criteri  programmatori,
          anche  numerici,  fissati dalla regione stessa, nonche' dei
          principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla
          legge 8 giugno 1990, n.  142".