IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare l'attivita' del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di apportare alcune modifiche alle disposizioni nazionali di applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, al fine di evitare che una inidonea attuazione delle disposizioni comunitarie comporti un ingente onere finanziario nei confronti dell'Unione europea, di provvedere alla definitiva sistemazione occupazionale del personale dipendente dalla Federconsorzi, nonche' di disporre interventi in alcuni settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti. 1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2002. 2. Per assicurare la continuita' delle attivita' necessarie all'esercizio delle grandi dighe, gia' ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalita', sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano. 3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, e' autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995. 4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo di lire 90.000 milioni delle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni. Tale importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione competente. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.