IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  25  luglio  1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;
  Visto  il  decreto-legge  29  agosto 1994, n. 521, convertito dalla
legge 27 ottobre 1994, n. 559;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di utilizzare
contingenti  di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare
la  criminalita'  organizzata  nel  territorio  delle  province della
Sicilia per la tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire
un  piu'  diffuso  controllo  dell'ordine  pubblico e di garantire la
sicurezza dei cittadini;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di proseguire
nell'attuazione   del   programma   di  sostituzione,  con  ulteriore
personale  delle  Forze  di  polizia, dei contingenti di Forze armate
impiegati nei predetti servizi, programma avviato con la sostituzione
del  contingente militare impiegato nella provincia di Napoli e nelle
province della regione Calabria;
  Ravvisata  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di disporre di
piu'  rapidi e agili strumenti di reclutamento del personale, nonche'
di  rafforzare  talune strutture e funzioni, al fine di intensificare
la lotta contro la criminalita' organizzata nei settori del controllo
del  traffico  di stupefacenti e di apportare i necessari adeguamenti
ai  decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, concernenti
il  riordino delle carriere del personale, rispettivamente, dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare disposizioni in favore dei soggetti interessati alla chiamata
alle armi residenti nei comuni colpiti da alluvione nel 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dell'interno  e della difesa, di concerto con i Ministri di
grazia  e giustizia, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della
programmazione  economica  e  per  la  funzione pubblica e gli affari
regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge  25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle
province  della  Calabria  fino  al 31 dicembre 1995 e nelle province
della  Sicilia  fino  al  10  settembre  1996.  I comandi militari di
regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai
compensi  dovuti  per  gli  alloggiamenti  forniti  dai  comuni o dai
privati  al  personale  militare  impiegato,  in  deroga alle vigenti
norme,  anche  per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali
di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.
  2.  A  decorrere  dal  1  novembre  1995, i contingenti delle Forze
armate  messi  a  disposizione  dei  prefetti  delle  province  della
Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo
da  pervenire  alla  loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre
1995.
  3.  Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto
del  personale  delle  Forze  armate  effettivamente  impiegato negli
specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonche'
delle  diverse  modalita'  operative  del  personale della Polizia di
Stato,  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della  Guardia di finanza. Il
personale  delle  predette Forze di polizia, nei contingenti numerici
individuati ai fini di cui al comma 2, non puo' essere distolto dagli
specifici  servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che
siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.