IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988, n. 153, recante norme in materia previdenzale, per il miglioramento della gestione degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del medesimo decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, il quale dispone che con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, vengano definite le modalita' di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste; Viste le disposizioni contenute nell'allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, nonche' nei decreti n. 29 in data 19 gennaio 1955 e n. 53 in data 23 dicembre 1959, del Commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste; Viste le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 settembre 1989, n. 339; Considerata la necessita' di continuare a garantire il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia anche a seguito dell'accordo stipulato con l'Austria in data 4 ottobre 1985, ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110, e quindi di ridefinire la misura della tassa portuale per le merci imbarcate e sbarcate nel porto franco di Trieste; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 5201558 del 4 aprile 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. L'art 9, comma 1, del regolamento approvato con il decreto 5 settembre 1989, n. 339, e' sostituito dal seguente: "1. La tassa portuale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e' dovuta, sulle merci, all'atto dello sbarco ed imbarco nel porto franco, nella seguente misura per ogni tonnellata metrica: a) L. 30: fosfati ed assimilati e nitrati, escluso il nitrato di sodio; b) L. 70: sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzito non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento ed agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di sodio; c) L. 180: cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi; d) L. 360: articoli di abbigliamento, cacao, caffe', colofonia e resine, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacita', paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina; e) L. 240: per le merci diverse da quelle sopra indicate". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 11 aprile 1996 Il Ministro dei trasporti e della navigazione CARAVALE Il Ministro delle finanze FANTOZZI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1996 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 90 AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti ai visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.