IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con legge
13 maggio 1988, n. 153, recante norme in materia previdenzale, per il
miglioramento  della  gestione   degli   enti   portuali   ed   altre
disposizioni urgenti;
  Visto  in particolare l'art. 3, comma 2, del medesimo decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, il quale dispone che con decreto  del  Ministro
della  marina  mercantile  di concerto con il Ministro delle finanze,
vengano definite le modalita' di applicazione di  tutte  le  tasse  e
diritti  marittimi  vigenti  per  navi,  merci e passeggeri nel porto
franco di Trieste;
  Viste le disposizioni contenute nell'allegato VIII al  Trattato  di
pace  di  Parigi  del  10  febbraio  1947, reso esecutivo con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  28  novembre  1947,  n.
1430,  ratificato  con  legge  25 novembre 1952, n. 3054, nonche' nei
decreti n. 29 in data 19 gennaio 1955 e n. 53  in  data  23  dicembre
1959, del Commissario generale del Governo italiano per il territorio
di Trieste;
  Viste  le  disposizioni  contenute  nel  regolamento  approvato con
decreto del Ministro della  marina  mercantile  di  concerto  con  il
Ministro delle finanze in data 5 settembre 1989, n. 339;
  Considerata  la  necessita'  di  continuare a garantire il rispetto
degli obblighi internazionali assunti  dall'Italia  anche  a  seguito
dell'accordo   stipulato  con  l'Austria  in  data  4  ottobre  1985,
ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110, e quindi di ridefinire  la
misura  della  tassa  portuale  per le merci imbarcate e sbarcate nel
porto franco di Trieste;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 21 marzo 1996;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  di
cui alla nota n. 5201558 del 4 aprile 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  L'art  9,  comma  1,  del  regolamento  approvato  con il decreto 5
settembre 1989, n. 339, e' sostituito dal seguente:
  "1. La tassa portuale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16  aprile  1974,  n.
117,  e'  dovuta,  sulle  merci, all'atto dello sbarco ed imbarco nel
porto franco, nella seguente misura per ogni tonnellata metrica:
    a) L. 30: fosfati ed assimilati e nitrati, escluso il nitrato  di
sodio;
    b)   L.   70:   sabbia,  ghiaia  e  pozzolana,  argilla  e  terre
refrattarie, caolino e quarzito non macinati, calce  viva  e  spenta,
pietra  da  cemento  e  da  calce,  cemento ed agglomerati cementizi,
pietre da costruzione e nitrato di sodio;
    c)  L.  180:  cereali,  carbone,  olii  minerali  alla  rinfusa e
laterizi;
    d) L. 360: articoli di abbigliamento, cacao, caffe', colofonia  e
resine,  droghe  e  coloniali,  glucosio, gomma in genere, macchine e
veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacita',
paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e
trementina;
    e) L. 240: per le merci diverse da quelle sopra indicate".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
   Roma, 11 aprile 1996
                                  Il Ministro dei trasporti
                                     e della navigazione
                                           CARAVALE
 Il Ministro delle finanze
         FANTOZZI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
 Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1996
 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 90
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla quale e' operato  il  rinvio  e  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota alle premesse:
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          ai visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.