IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare l'art. 26, comma 3, che prevede l'emanazione di norme per il funzionamento del Servizio escavazione porti; Visto il regio decreto 27 febbraio 1927, che ha istituito un ufficio tecnico centrale per il Servizio escavazione dei porti marittimi, e successive modificazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. Sep. 0303 del 16 maggio 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. In attuazione dell'art. 26, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il presente regolamento detta le norme di funzionamento del Servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali di cui al regio decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni, di seguito denominato Servizio, e ne determina l'organizzazione, la struttura, i criteri della gestione amministrativa, tecnica, e delle risorse umane disponibili. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1994. Il comma 3 dell'art. 26 cosi' recita: "Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del Servizio di cui al comma 1 (trattasi del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, n.d.r.)". - Il R.D. 27 febbraio 1927 istituisce presso la competente Direzione generale del Ministero dei lavori pubblici di un ufficio tecnico centrale per il Servizio dei porti marittimi del regno. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 84/1994 si veda in nota alle premesse. - Per il R.D. 27 febbraio 1927 si veda in nota alle premesse.