IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  recante  riordino  della
legislazione  in  materia portuale ed in particolare l'art. 26, comma
3, che  prevede  l'emanazione  di  norme  per  il  funzionamento  del
Servizio escavazione porti;
  Visto  il  regio  decreto  27  febbraio  1927,  che ha istituito un
ufficio tecnico  centrale  per  il  Servizio  escavazione  dei  porti
marittimi, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  di
cui alla nota n. Sep. 0303 del 16 maggio 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  In  attuazione  dell'art.  26,  comma 3, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, il presente regolamento detta le norme di  funzionamento
del  Servizio  di escavazione dei porti marittimi nazionali di cui al
regio decreto  27  febbraio  1927,  e  successive  modificazioni,  di
seguito  denominato  Servizio,  e  ne  determina l'organizzazione, la
struttura, i criteri della gestione amministrativa, tecnica, e  delle
risorse umane disponibili.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della
          legislazione   in   materia  portuale,  e'  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28  del  4
          febbraio  1994.  Il  comma 3 dell'art. 26 cosi' recita: "Il
          Ministro dei trasporti e  della  navigazione,  con  proprio
          decreto,  emana  le norme per il funzionamento del Servizio
          di cui al comma 1 (trattasi del servizio per  l'escavazione
          dei porti marittimi nazionali, n.d.r.)".
             -   Il  R.D.  27  febbraio  1927  istituisce  presso  la
          competente Direzione  generale  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici di un ufficio tecnico centrale per il Servizio dei
          porti marittimi del regno.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Per  il testo del comma 3 dell'art. 26 della legge n.
          84/1994 si veda in nota alle premesse.
             - Per il R.D. 27 febbraio 1927  si  veda  in  nota  alle
          premesse.